CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2013
Cassazione n. 01900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9802-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2d21 - ricorrente - 1193 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso .1a sentenza n. 226/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST.di FOGGIA, depositata il 08/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Rilevato che:: Con sentenza nr. 226 del 08/10/2013 la [OSCURATO:PERSONA] di Bari sez. dist. di Foggia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate; che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione; che si costituiva con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] chiedendone il rigetto; che la contribuente dava atto che la lite era stata definita con condono ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, depositando anche copia della domanda di definizione e della notifica a controparte; che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Roma 12 02 2021 [OSCURATO:PERSONA] U) D