CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 38701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con riferimento all'episodio del 23 luglio 2012 e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 18 maggio 2021 aveva annullato la precedente decisione di appello del 31 gennaio 2020, riqualificava i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 378 comma secondo cod.pen., in luogo dell'ipotesi di concorso esterno originariamente contestata, e dichiarato prescritto l'episodio avvenuto nel corso del 2012, comminava, in relazione alle condotte in favore dei latitanti Ruggiero, Nappi e Sinnioli, la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione quanto all'episodio del 23 luglio 2012 posto che la corte di appello dopo avere lungamente argomentato sulla insussistenza di elementi per affermare la disponibilità in capo al Viglietta dell'area ove era stato rinvenuto lo stupefacente, acquisita dalla società [OSCURATO:PERSONA] dello stesso solo nel 2015, concludeva con evidente contraddizione dichiarando la prescrizione del reato; - mancanza della motivazione in relazione alla entità della pena ed agli aumenti ex art. 81 cpv cod.pen. posto che a fronte di una sanzione vicina al massimo edittale alcuna spiegazione era stata fornita così come mancava qualsiasi giustificazione dell'aumento per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato; ed invero ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. a fronte della sussistenza di una causa di estinzione del reato il giudice deve pronunciare sentenza assolutoria soltanto nel caso di assoluta evidenza della assenza di prova. E nel caso in esame alla luce degli accertati ripetuti contatti del ricorrente con ambienti della criminalità organizzata correttamente si escludeva la sussistenza di tale presupposto. 2.2 Quanto al secondo motivo, la gravità delle condotte che ha portato alla fissazione della pena base ed alla individuazione degli aumenti per continuazione è stata motivata nel corpo della motivazione ove viene sottolineato come gli arresti dei tre latitanti, avvenuti nel 2016 e nel 2017, avvenne dopo un periodo in cui i predetti componenti di clan camorristici si erano sottratti a diversi provvedimenti della autorità giudiziaria. Al proposito deve rammentarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Ne consegue che proprio alla luce della gravità dei fatti la pena e gli aumenti per continuazione risultano correttamente stabiliti. L'avvenuta consumazione dei fatti negli anni 2016 e 2017 esclude la possibilità di ritenere già maturata la prescrizione. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. , Roma, 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]. nazio Pardo tiP,LU , NTE ti [OSCURATO:PERSONA]