CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 04338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 7374-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 02303330845, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00238120844, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 1350/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Sesta sezione civile, sottosezione Prima, in camera di consiglio, accolga il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con istanza ex art. 47 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già affidataria per conto dell'ambito territoriale denominato "Agrigento2" del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, chiede che questa Corte voglia procedere a regolare la competenza in relazione all'epigrafata ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento, da essa adito al fine di sentire condannare il Comune di Siculiana alla ripetizione delle somme da questo indebitamente incamerate pari ad euro 1473692,19, ha dichiarato la litispendenza – disponendo di conseguenza la cancellazione della causa davanti a sé– tra la causa in parola ed altra causa, attualmente pendente avanti a questa Corte, afferente all'opposizione del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal Comune di Siculiana a titolo di oneri di mitigazione ambientale per il conferimento dei rifiuti nella discarica di c.ta Matarana. 2. Riepilogando i termini della complessiva vicenda, il decidente si è indotto previamente a rilevare che nell'opporre il predetto decreto ingiuntivo GESA aveva altresì svolto domanda riconvenzionale intesa a conseguire la condanna del Comune ingiungente al pagamento di Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- somme ancora dovute per il servizio e per le spese generali; che il Comune aveva a sua volta eccepito che, a fronte dei compensi già corrisposti, GESA era titolare di un residuo credito di euro 1473692,19 corrispondente alle somme che GESA avrebbe incassato, per mezzo di altra società denominata [OSCURATO:SOCIETA]., nell'attività di riscossione dei ruoli relativi alla TARSU e di contrasto all'evasione, sicché, stante un ulteriore credito del Comune, GESA era ancora debitrice nei confronti di questo della residua somma di euro 299810,12 di cui chiedeva il pagamento in via di reconventio reconventionis; che il Tribunale in allora adito aveva rigettato l'opposizione e, disposta la compensazione in relazione anche al credito di euro 1473692,19 aveva condannato GESA al pagamento della somma reclamata con l'ingiunzione, nonché dell'ulteriore somma pretesa in corso di causa; che la sentenza d'appello, confermativa della decisione di primo grado, era stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, ancora pendente, dalla soccombente GESA; che nelle more di detto giudizio era venuto meno il contratto di appaltocon AIPA ed il relativo servizio di riscossione del tributo era stato assunto in proprio dal Comune di Siculiana; che di conseguenza GESA, non essendo più titolare del relativo servizio, si era trovata nell'impossibilità di procedere alla riscossione del credito di euro 1473692,19 ed aveva quindi agito, incardinando il giudizio odierno, per la sua ripetizione a mente dell'art. 2033 cod. civ.; che in detto giudizio si era, quindi, costituito il Comune di Siculiana eccependo la litispendenza tra questa causa e quella al vaglio di questa Corte sul rilievo che le somme pretese in restituzione corrispondevano al credito posto in compensazione in tale ultimo giudizio e che tra i motivi di ricorso si era eccepita l'illegittimità della stessa trattandosi di credito mancante di certezza. Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -4- 3. Tanto osservato in fatto il decidente ha perciò ritenuto che, siccome con riguardo al predetto importo di euro 1473692,19 nel giudizio pendente avanti a questa Corte si era dedotta l'erroneità dell'operata compensazione e che nel giudizio incardinato davanti a sé si era chiesta la restituzione della medesima, risulta configurabile la fattispecie della litispendenza di cui all'art. 39 cod. proc. civ. stante l'identità di soggetti, causa petendi e petitum e , di conseguenza, accogliendo la relativa eccezione del Comune, attesa la prevenzione del giudizio pendente avanti a questa Corte, ha proceduto alla relativa declaratoria ed ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. 4. Il mezzo ora azionato dall'istante si vale di un solo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 39 cod. proc. civ. per il difetto del requisito corrispondente all'identità della causa petendi, posto che nel giudizio pendente davanti a questa Corte l'importo di euro 1473692,19 verrebbe in rilievo in relazione alla illegittimità della disposta compensazione, mentre con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Agrigentoera stata chiesta la restituzione della somma in discorso sulla base dei fatti nuovi conseguenti alla restituzione dei ruoli e alla dismissione del servizio relativo alla loro riscossione, fatti in ragione dei quali erano venuti meno i presupposti per ritenere che la somma in questione fosse stata già anticipata in favore di GESA. Al mezzo resiste il Comune di Siculiana che ha illustrato le proprie difese anche a mezzo di memoria. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380- tercod. proc. civ. chiedendo accogliersi l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 5. L'istanza è fondata ed il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato. Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -5- 6. Come bene ha ricordato il Pubblico Ministero ricorre la fattispecie della litipendenza di cui all'art. 39 cod. proc. civ quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell'altra quella di convenuto (Cass., Sez. U, 31/07/2014, n. 17443). Ora nella specie è presto detto che le determinazioni adottate dal Tribunale di Agrigento, fondate, oltre che sull'identità tra i soggetti in causa e sull'identità del petitum, anche sulla comune radice causale di entrambi i giudizi e quindi sull'identità anche della causa petendi, non possono trovare condivisione riguardo a detto ultimo requisito. Ma valga il vero. 7. Nel giudizio pendente avanti a questa Corte – nascente dall'ingiunzione notificatale dal Comune di Siculiana ed in cui, costituendosi, GESA aveva esposto di essere a sua volta creditrice, inducendo il Comune ad eccepire in compensazione la minor somma di euro 1473692,19 – GESA, censurando la compensazione in tal senso dichiarata in primo grado e confermata in appello, ha, tra l'altro, dedotto la violazione degli artt.1242 e 1243 cod. civ. sul presupposto che essa non potesse avere luogo nel caso di specie in quanto il credito in questione, dipendendo dalla futura attività di riscossione, era privo di certezza, assumendo, perciò, a questo fine che «sia la sentenza di primo grado che la sentenza qui impugnata, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla società d’ambito [OSCURATO:SOCIETA]. e al credito da essa preteso per il servizio di igiene urbano svolto, hanno compensato parzialmente tale credito con una parte del credito del Comune, che viene letteralmente definito come “da riscuotere” e “ancora non esigibile” . In tal modo vi ̀ stata un’erronea applicazione Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -6- delle norme sulla compensazione: dell’art. 1242 c.c. che pone la certezza del credito quale prius logico, dell’art. 1243 c.c. che consente la compensazione legale o giudiziale solo con riferimento a crediti già venuti ad esistenza e che sono entrambi esigibili». Nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Agrigento, GESA ha agito nei confronti del comune di Siculiana chiedendo che la medesima somma le sia restituita, stante l'indebito di controparte, dato che essa era stata portata in compensazione considerando gli incassi che GESA avrebbe conseguito in relazione alla futura azione di riscossione, venuti tuttavia meno per effetto della dismissione di tale attività e dell'intervenuta restituzione dei ruoli, circostanze queste che hanno indotto GESA a motivare la domanda affermando che: «l'estinzione per compensazione del credito di GESA, quindi, è avvenuta sulla base di un presupposto: la società d'ambito ha anticipato le somme che avrebbe dovuto incassare espletando l'attività di riscossione e che, successivamente, ove non fosse avvenuta l'anzidetta compensazione, essa avrebbe poi dovuto versare al Comune. Come esposto in narrativa, tuttavia, il Comune ha reinternalizzato il servizio di riscossione dei tributi ed incassato direttamente le somme che avrebbe dovuto riscuotere GESA e che, per effetto della compensazione disposta dal Tribunale, quest'ultima aveva già anticipato estinguendo il debito dell'ente locale. In altri termini, è venuta meno la causa che legittimava l'anticipazione delle somme da parte della società d'ambito (id est la futura riscossione dei tributi) e, conseguentemente, è venuta meno anche l'esistenza del c.d. "credito futuro" del Comune di Siculiana». 8. Orbene, confrontando le causae petendi di ciascun giudizio non può sfuggirne l'oggettiva diversità, posto che nel primo giudizio l'istante nega la legittimità della disposta compensazione in quanto afferente a partite non omogenee in ordine al requisito della certezza del suo Ric. 2022 n. 07374 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -7- credito;nel secondo giudizio invece la legittimità della compensazione è data per ammessa, di guisa che è proprio in ragione delle somme corrispondenti al credito posto in compensazione,che GESA reclama in restituzione,che essa è legittimata all'esercizio di indebito. Si è in presenza, perciò, di distinte causae petendi e, di conseguenza , il provvedimento del Tribunale di Agrigento risulta pronunciato sul presupposto di un requisito che, al vaglio delle carte, si rivela privo di fondamento. 9. L'istanza va quindi accolta, il provvedimento va per l'effetto annullato e le parti vanno rimesse avanti al Tribunale di Agrigento anche ai fini della liquidazione delle spese della presente procedura. PQM Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette le parti avanti al Tribunale di Agri