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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12951/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c) e 2-sexies, codice strada (tasso alcolemico 1,65 g/I alle due prove, in Verona il 18/9/2017); ritenuto che le doglianze difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la parte ricorrente opposto la irregolarità della misurazione del tasso alcolemico (che ha ricollegato alla mancata identificazione dell'esecutore materiale del rilevamento e al difetto della prova del regolare funzionamento dell'etilometro) e contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, quanto alla prima questione, che i giudici territoriali hanno congruamente spiegato la ritenuta infondatezza della questione prospettata, con argomenti del tutto logici, oltre che scevri da contraddizioni (l'esecutore materiale, della cui mancata identificazione ci si duole, essendo stato considerato un semplice ausiliario della PG procedente che aveva certificato le operazioni mediante la relativa verbalizzazione, laddove l'identità del risultato alle due misurazioni non è stato considerato indice di malfunzionamento dell'apparecchiatura, spiegandosi con l'appiattimento della curva, avendo il verbalizzante confermato in udienza che lo strumento era omologato e perfettamente funzionante); che tale ragionamento è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, rinviandosi a sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. 11679 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937);che, con riferimento al diniego delle generiche, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma nella impugnazione, il primo giudice aveva ritenuto la insussistenza di elementi positivi valorizzabili e la neutralità della sola incensuratezza, i giudici del gravame avendo richiamato detta motivazione; che il ricorso, sul punto, è del tutto aspecifico, non avendo parte ricorrente allegato elementi a tal fine rilevanti che siano stati pretermessi (tali non potendosi considerare il generico riferimento a un asserito comportamento "collaborativo" dell'imputato ed essendo stata già ritenuta la neutralità dell'allegata incensuratezza); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c) e 2-sexies, codice strada (tasso alcolemico 1,65 g/I alle due prove, in Verona il 18/9/2017); ritenuto che le doglianze difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la parte ricorrente opposto la irregolarità della misurazione del tasso alcolemico (che ha ricollegato alla mancata identificazione dell'esecutore materiale del rilevamento e al difetto della prova del regolare funzionamento dell'etilometro) e contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, quanto alla prima questione, che i giudici territoriali hanno congruamente spiegato la ritenuta infondatezza della questione prospettata, con argomenti del tutto logici, oltre che scevri da contraddizioni (l'esecutore materiale, della cui mancata identificazione ci si duole, essendo stato considerato un semplice ausiliario della PG procedente che aveva certificato le operazioni mediante la relativa verbalizzazione, laddove l'identità del risultato alle due misurazioni non è stato considerato indice di malfunzionamento dell'apparecchiatura, spiegandosi con l'appiattimento della curva, avendo il verbalizzante confermato in udienza che lo strumento era omologato e perfettamente funzionante); che tale ragionamento è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, rinviandosi a sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. 11679 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937);che, con riferimento al diniego delle generiche, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma nella impugnazione, il primo giudice aveva ritenuto la insussistenza di elementi positivi valorizzabili e la neutralità della sola incensuratezza, i giudici del gravame avendo richiamato detta motivazione; che il ricorso, sul punto, è del tutto aspecifico, non avendo parte ricorrente allegato elementi a tal fine rilevanti che siano stati pretermessi (tali non potendosi considerare il generico riferimento a un asserito comportamento "collaborativo" dell'imputato ed essendo stata già ritenuta la neutralità dell'allegata incensuratezza); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente G
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