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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 1992

Cassazione n. 38819/2025

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il 20/10/1992 avverso l’ordinanzadel 17 /07 /2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza del 1 7 luglio 2025 il Tribunale di Catania, in sede di riesame,confermava l ’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 18/06/2025, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. (capi 3 e 4 dell’incolpazione provvisoria), per avere partecipato all’associazione dedita al narcotraffico, organizzata da esponenti del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], reati commessi dal dicembre 2021 all’ottobre 2022, con le ulterior i aggravantidel numero dei partecipi superiore a dieci e della disponibilità di armi.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tremotivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta di partecipazione,posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nell’alveo dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, difettando la stessa dei requisiti di rilevanza e non episodicità del contributo, nonché illogicità di motivazione in relazione alla interpretazione delle conversazioni intercettate e sulla sussistenza della affectio societatis.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il [OSCURATO:PERSONA] come gestore di una piazza di spaccio per conto dei [OSCURATO:PERSONA].

Invero, per tutto il periodo in cui si protraevano le indagini risultano solo due conversazioni intercettate che riguardavano il [OSCURATO:PERSONA]: la prima del 30/06/2022 (progr. 699) nel corso della quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano dei loro affari di droga e facevano il nome del [OSCURATO:PERSONA], rappresentando come quest’ultimo si dovesse rifornire da loro; la seconda del 28/07/2022 (progr. 2056 e 2057) in cui compariva personalmente il ricorrente fra gli interlocutori, nel corso della quale, incontrando i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] discuteva delle somme che avrebbe dovuto corrispondere in relazione ad una precedente fornitura di sostanza stupefacente.In buona sostanza dalle predette conversazioni emergerebbe come il [OSCURATO:PERSONA] per un breve periodo avrebbe intrattenuto rapporti “commerciali” per l’acquisizione di droga dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma ciò sarebbe da collegare alla sua esclusiva e personalissima attività di spaccio, posta in essere all’interno della sua abitazione.

In definitiva, il ricorrente non risultava partecipe del sodalizio di cui al capo 3).

Egli spacciava per proprio conto come emergerebbe da una corretta interpretazione delle conversazioni intercettate nelle quali si faceva riferimento al fatto che spacciasse a san Birillo in autonomia (“perché c’è lui a san Birillo? [OSCURATO:PERSONA]? ..

Là c’è [OSCURATO:PERSONA] e noialtri”).D’altronde, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riferiva di sapere che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava genericamente della vendita degli stupefacenti, mentre il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] affermava di avere appreso de relato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] gestivauna piazza di spaccio di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per conto del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma questa propalazione rimaneva priva di riscontro.

Nell’unica conversazione,che attestava di un incontro personale del [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio dei [OSCURATO:PERSONA] (la conversazione del 28/07/2022), emergeva soltanto che il ricorrente era debitore del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad una pregressa fornitura di droga, ma questo non consentirebbe di affermare la sua partecipazione all’associazione criminosa.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. per avere agevolato il sodalizio “CursotiMilanesi”.

Il Tribunale di Catania sovrappone l’operatività della compagine mafiosa con quella dedita al narcotraffico, così facendo individuando gli elementi della citata circostanza aggravante.

Ma dagli elementi indiziari non sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] cedesse parte dei profitti al clan CursotiMilanesi.

Le due consorterie, pur se collegate, agivano su piani distinti; in ogni caso, non risulterebbe precisato se e in che misura il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito anche con la finalità, non esclusiva ma comunque ben delineata, di fornire ausilio specifico allaconsorteria mafiosa.

2.3. Con il terzomotivo deduce violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen.L’ordinanza avrebbe utilizzato mere clausole di stile, avulse dalla fattispecie in oggetto.

Sotto questo profilo, si dovrebbe considerare che, pur trovandosi al cospetto di delitti gravi, tuttavia la distanza temporale dalla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] permette di affermare la non concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

D’altra parte, non si sarebbe valutato il ruolo del ricorrente, minus valente, e l’assoluta assenza di cointeressenza con il sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

1.1. Il Tribunale di Catania ha esaminato in maniera puntuale tutte le censure mosse all’ordinanza cautelare genetica.

Con motivazione coerente rispetto agli elementi indiziari a disposizione, logica e approfondita, ha correttamente inquadrato il sodalizio dedito al narcotraffico, contestato al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, come un’associazione che operava nell’ambito del sodalizio mafioso meglio noto come dei [OSCURATO:PERSONA], fornendo allo stesso, attraverso i proventi del traffico delle sostanzestupefacenti, le risorse per la sua operatività, e dunque, in tale modo, agevolandone l’attività (di qui la corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.).

Quanto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], la tesi difensiva, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato una sorta di battitore libero dello spaccio, non legato ad alcuna associazione, che, al più, si riforniva di sostanza stupefacente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], è risultata smentita dagli esiti delle intercettazioni ambientali(progr. 699 del 30/06/2022 e progr. 2056 e 2057 del 28/07/2022), sulla base dell’interpretazione che, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, il Tribunale ha dato, secondo cui al [OSCURATO:PERSONA] risultava affidata dal sodalizio la gestione di una piazza di spaccio.

Come è noto, in materia diintercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazionee la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimitàse non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(Cass. Sez.

III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01).

In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile(Cass. Sez.

III, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, rv. 272558-01).

Premesso che, nel caso di specie, alcun travisamento della prova è riscontrabile, la diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni captate fornite nel ricorso si scontra con la coerenza e logicità della interpretazione fornita dal Tribunale delriesame, che, peraltro, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], cheriferiva di fatti a sua conoscenza fino al marzo del 2024, allorquando gli veniva sequestrato il telefono cellulare con il quale intratteneva contatti con l’esterno benchè detenuto (vedi pag. 343 dell’ordinanza cautelare genetica), dimostrando di essere bene addentrato nelle dinamiche associative,avendo intrattenuto, quale appartenente al sodalizio mafioso di Librino, famiglia Nizza, con il clan [OSCURATO:PERSONA] frequenti contatti.[OSCURATO:PERSONA], che riconosceva fotograficamente il [OSCURATO:PERSONA], lo collocava fra i gestori della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], insieme al suocero detto Banana, per conto del clan dei [OSCURATO:PERSONA], come appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi certamente di dichiarazioni de relato, ma apprese dal [OSCURATO:PERSONA] da due soggetti posti al vertice del clan, che trovano a loro volta conforto proprio nell’esito delle captazioni ambientali.

A fronte dell’articolata, dettagliata, logica e coerente motivazione resa nell’ordinanza impugnata, nel ricorso si ripropongono argomenti esaminati puntualmente dal Tribunale catanese, che mirano ad una lettura meramente in fatto e riduttiva degli elementi indiziari a disposizione, preclusa a questa Corte.

1.2. Anche per quanto concerne le esigenze cautelari, il ricorso si presenta aspecifico e generico.

Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale non si è limitato a richiamare formule stereotipate e di stile, ma ha proceduto ad una specifica e penetrate analisi degli elementi di prova a disposizione, esaminandoli alla luce delle censure difensive, ponendo in risalto i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] (che annovera tre condanne irrevocabili per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90) e le pendenze giudiziarie per reati commessi anche di recente (in data 12/12/2023).

Ciò, unitamente al ruolo rivestito nel sodalizio criminoso (gestore di una piazza di spaccio), operante praticamente per tutto l’anno 2022, attribuisce attualità alle esigenze cautelari, rispetto alle quali la misura custodiale carceraria costituisce l’unica misura idonea a farvi fronte.

Questa Corte non ignora e, anzi, intende dare continuità all’indirizzo ermeneutico, a mente del quale, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito(Cass., Sez.

VI, n. 21809 del 04/06/2025, rv. 288276-01).

Nel caso di specie, però, il tempo trascorso dall’esecuzione dell’ordinanza alla cessazione della condotta associativa, per come risultante dall’incolpazione provvisoria, non appare tale da escludere l’attualità delle esigenze cautelari, risolvendosi in meno di tre anni.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versarsi alla Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 20/10/1992 avverso l’ordinanzadel 17 /07 /2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza del 1 7 luglio 2025 il Tribunale di Catania, in sede di riesame,confermava l ’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 18/06/2025, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. (capi 3 e 4 dell’incolpazione provvisoria), per avere partecipato all’associazione dedita al narcotraffico, organizzata da esponenti del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], reati commessi dal dicembre 2021 all’ottobre 2022, con le ulterior i aggravantidel numero dei partecipi superiore a dieci e della disponibilità di armi. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tremotivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta di partecipazione,posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nell’alveo dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, difettando la stessa dei requisiti di rilevanza e non episodicità del contributo, nonché illogicità di motivazione in relazione alla interpretazione delle conversazioni intercettate e sulla sussistenza della affectio societatis. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il [OSCURATO:PERSONA] come gestore di una piazza di spaccio per conto dei [OSCURATO:PERSONA]. Invero, per tutto il periodo in cui si protraevano le indagini risultano solo due conversazioni intercettate che riguardavano il [OSCURATO:PERSONA]: la prima del 30/06/2022 (progr. 699) nel corso della quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano dei loro affari di droga e facevano il nome del [OSCURATO:PERSONA], rappresentando come quest’ultimo si dovesse rifornire da loro; la seconda del 28/07/2022 (progr. 2056 e 2057) in cui compariva personalmente il ricorrente fra gli interlocutori, nel corso della quale, incontrando i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] discuteva delle somme che avrebbe dovuto corrispondere in relazione ad una precedente fornitura di sostanza stupefacente.In buona sostanza dalle predette conversazioni emergerebbe come il [OSCURATO:PERSONA] per un breve periodo avrebbe intrattenuto rapporti “commerciali” per l’acquisizione di droga dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma ciò sarebbe da collegare alla sua esclusiva e personalissima attività di spaccio, posta in essere all’interno della sua abitazione. In definitiva, il ricorrente non risultava partecipe del sodalizio di cui al capo 3). Egli spacciava per proprio conto come emergerebbe da una corretta interpretazione delle conversazioni intercettate nelle quali si faceva riferimento al fatto che spacciasse a san Birillo in autonomia (“perché c’è lui a san Birillo? [OSCURATO:PERSONA]? .. Là c’è [OSCURATO:PERSONA] e noialtri”).D’altronde, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riferiva di sapere che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava genericamente della vendita degli stupefacenti, mentre il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] affermava di avere appreso de relato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] gestivauna piazza di spaccio di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per conto del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma questa propalazione rimaneva priva di riscontro. Nell’unica conversazione,che attestava di un incontro personale del [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio dei [OSCURATO:PERSONA] (la conversazione del 28/07/2022), emergeva soltanto che il ricorrente era debitore del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad una pregressa fornitura di droga, ma questo non consentirebbe di affermare la sua partecipazione all’associazione criminosa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. per avere agevolato il sodalizio “CursotiMilanesi”. Il Tribunale di Catania sovrappone l’operatività della compagine mafiosa con quella dedita al narcotraffico, così facendo individuando gli elementi della citata circostanza aggravante. Ma dagli elementi indiziari non sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] cedesse parte dei profitti al clan CursotiMilanesi. Le due consorterie, pur se collegate, agivano su piani distinti; in ogni caso, non risulterebbe precisato se e in che misura il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito anche con la finalità, non esclusiva ma comunque ben delineata, di fornire ausilio specifico allaconsorteria mafiosa. 2.3. Con il terzomotivo deduce violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen.L’ordinanza avrebbe utilizzato mere clausole di stile, avulse dalla fattispecie in oggetto. Sotto questo profilo, si dovrebbe considerare che, pur trovandosi al cospetto di delitti gravi, tuttavia la distanza temporale dalla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] permette di affermare la non concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. D’altra parte, non si sarebbe valutato il ruolo del ricorrente, minus valente, e l’assoluta assenza di cointeressenza con il sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 1.1. Il Tribunale di Catania ha esaminato in maniera puntuale tutte le censure mosse all’ordinanza cautelare genetica. Con motivazione coerente rispetto agli elementi indiziari a disposizione, logica e approfondita, ha correttamente inquadrato il sodalizio dedito al narcotraffico, contestato al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, come un’associazione che operava nell’ambito del sodalizio mafioso meglio noto come dei [OSCURATO:PERSONA], fornendo allo stesso, attraverso i proventi del traffico delle sostanzestupefacenti, le risorse per la sua operatività, e dunque, in tale modo, agevolandone l’attività (di qui la corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.). Quanto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], la tesi difensiva, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato una sorta di battitore libero dello spaccio, non legato ad alcuna associazione, che, al più, si riforniva di sostanza stupefacente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], è risultata smentita dagli esiti delle intercettazioni ambientali(progr. 699 del 30/06/2022 e progr. 2056 e 2057 del 28/07/2022), sulla base dell’interpretazione che, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, il Tribunale ha dato, secondo cui al [OSCURATO:PERSONA] risultava affidata dal sodalizio la gestione di una piazza di spaccio. Come è noto, in materia diintercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazionee la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimitàse non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(Cass. Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01). In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile(Cass. Sez. III, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, rv. 272558-01). Premesso che, nel caso di specie, alcun travisamento della prova è riscontrabile, la diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni captate fornite nel ricorso si scontra con la coerenza e logicità della interpretazione fornita dal Tribunale delriesame, che, peraltro, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], cheriferiva di fatti a sua conoscenza fino al marzo del 2024, allorquando gli veniva sequestrato il telefono cellulare con il quale intratteneva contatti con l’esterno benchè detenuto (vedi pag. 343 dell’ordinanza cautelare genetica), dimostrando di essere bene addentrato nelle dinamiche associative,avendo intrattenuto, quale appartenente al sodalizio mafioso di Librino, famiglia Nizza, con il clan [OSCURATO:PERSONA] frequenti contatti.[OSCURATO:PERSONA], che riconosceva fotograficamente il [OSCURATO:PERSONA], lo collocava fra i gestori della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], insieme al suocero detto Banana, per conto del clan dei [OSCURATO:PERSONA], come appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi certamente di dichiarazioni de relato, ma apprese dal [OSCURATO:PERSONA] da due soggetti posti al vertice del clan, che trovano a loro volta conforto proprio nell’esito delle captazioni ambientali. A fronte dell’articolata, dettagliata, logica e coerente motivazione resa nell’ordinanza impugnata, nel ricorso si ripropongono argomenti esaminati puntualmente dal Tribunale catanese, che mirano ad una lettura meramente in fatto e riduttiva degli elementi indiziari a disposizione, preclusa a questa Corte. 1.2. Anche per quanto concerne le esigenze cautelari, il ricorso si presenta aspecifico e generico. Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale non si è limitato a richiamare formule stereotipate e di stile, ma ha proceduto ad una specifica e penetrate analisi degli elementi di prova a disposizione, esaminandoli alla luce delle censure difensive, ponendo in risalto i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] (che annovera tre condanne irrevocabili per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90) e le pendenze giudiziarie per reati commessi anche di recente (in data 12/12/2023). Ciò, unitamente al ruolo rivestito nel sodalizio criminoso (gestore di una piazza di spaccio), operante praticamente per tutto l’anno 2022, attribuisce attualità alle esigenze cautelari, rispetto alle quali la misura custodiale carceraria costituisce l’unica misura idonea a farvi fronte. Questa Corte non ignora e, anzi, intende dare continuità all’indirizzo ermeneutico, a mente del quale, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito(Cass., Sez. VI, n. 21809 del 04/06/2025, rv. 288276-01). Nel caso di specie, però, il tempo trascorso dall’esecuzione dell’ordinanza alla cessazione della condotta associativa, per come risultante dall’incolpazione provvisoria, non appare tale da escludere l’attualità delle esigenze cautelari, risolvendosi in meno di tre anni. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versarsi alla Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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