CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 04919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione degli artt.113 e 69 cod. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 08 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con cui gli è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, quale aumento in continuazione alla pena inflittagli dal Tribunale di Sondrio con sentenza del 16 luglio 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il difetto di motivazione sui criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen. e sul giudizio di bilanciamento fra circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con affermazioni del tutto generiche e assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2025.