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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 28622/2022

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la seguente ORDINANZA t'uz AJ7 (7?- sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.

RG 16682-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03229780139, in persona del titolare legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparte - avverso la sentenza n. 542/2021 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il proposto regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 542/2021, che ha dichiarato la competenza arbitrale a decidere la controversia insorta tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1973/2019, richiesto dalla prima e opposto dalla seconda, avente ad oggetto un credito per prestazioni d'appalto.

Opponendosi al decreto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva anzitutto chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento (che le aveva ingiunto il pagamento di euro 12.910) e di rilevare l'esistenza di una clausola arbitrale e comunque di dichiarare nulla e revocare l'ingiunzione.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione relativa alla clausola compromissoria: ritenuto che le opere da cui deriva il credito oggetto del procedimento fossero da ricondurre al contratto originariamente concluso tra le parti e che la clausola arbitrale apposta dalle parti al contratto fosse "valida e legittima, stante la specifica contrattazione intervenuta tra le parti riguardo ad essa", ha dichiarato "il difetto di giurisdizione a conoscere l'oggetto della presente controversia essendo competente il collegio arbitrale come è previsto in contratto".

Ric. 2021 n. 16682 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- Memoria ex art. 47 c.p.c. è stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in cui anzitutto si eccepisce l'inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, così che la pronuncia andava impugnata con l'appello. [OSCURATO:PERSONA]

I. In via preliminare va respinta l'eccezione prospettata in memoria da [OSCURATO:PERSONA].

È vero che in dispositivo si legge che il Tribunale "dichiara il difetto di giurisdizione", ma - come puntualizza il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - "si tratta di un dato solo formale, che non incide in alcun modo sul tipo di pronunzia emessa, che non può che essere in punto di competenza, visto che il rapporto oggi intercorrente tra gli arbitri e i giudici statali è costruito pacificamente in termini di competenza (art. 819-ter c.p.c.)" e che lo stesso Tribunale, sempre in dispositivo, giustifica la pronuncia "essendo competente il collegio arbitrale come è previsto in contratto".

II. Il ricorso prospetta tre censure: 1) contesta l' "errata valutazione per cui i lavori per cui è causa sarebbero disciplinati dall'unico contratto di subappalto secondo l'accordo quadro con la stazione appaltante" quando è invece stato dimostrato che l'importo azionato con il decreto ingiuntivo afferisce a lavori extra contratto; 2) lamenta che la clausola arbitrale riguarda solo le controversie e nel caso in esame, in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il debito, "non si è aperta alcuna controversia sulle fatture impagate e scadute"; 3) fa valere che, in ogni caso, la clausola arbitrale è invalida in quanto "non formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità o incertezza".

Ric. 2021 n. 16682 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -3- Le tre censure non possono essere accolte per le seguenti ragioni: 1) Come evidenzia il pubblico ministero la terza censura è di natura preliminare e assorbente, in quanto involge l'operatività a monte della clausola compromissoria.

La clausola, apposta al contratto di subappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riportata in ricorso, prevede che "qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti, sarà devoluta al collegio di tre arbitri, fatto salvo quanto indicato al successivo punto h)", punto h) per il quale "in deroga alle disposizioni di cui sopra sarà facoltà della parte convenuta di escludere la competenza arbitrale; a questo fine, entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio, dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di sessanta giorni; in questo caso la competenza è del Tribunale di Savona".

La previsione, come sostiene il pubblico ministero, è chiara: le parti hanno concordato di regolare il loro rapporto contrattuale prevedendo una tendenziale devoluzione delle controversie agli arbitri, con possibilità della parte convenuta davanti a questi di imporre il trasferimento della causa innanzi al giudice statale.

Essendo questa la clausola, costruita con esclusivo riguardo al giudizio introdotto davanti agli arbitri, non può essere condivisa l'interpretazione della medesima offerta dal pubblico ministero, che conclude per l'applicazione della deroga di cui al punto h), con conseguente competenza del giudice togato.

Nel caso in esame, infatti, l'iniziativa è stata intrapresa dinanzi al giudice statale dalla ricorrente, mediante la richiesta del decreto Ric. 2021 vi. 16682 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -4- ingiuntivo, e la parte convenuta, nel proporre l'opposizione al decreto, ha formulato eccezione di clausola compromissoria, così opponendosi alla decisione della causa dal giudice statale.

La deroga di cui al punto h) del contratto non può pertanto trovare applicazione al caso in esame. 2) Quanto alla seconda censura, per la quale non ci si troverebbe di fronte ad una "controversia", dato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto il debito oggetto del decreto, la ricorrente non considera che il rilievo attiene alla fondatezza della opposizione di controparte, ma non alla sussistenza della controversia tra le parti, indubbiamente esistente alla luce della instaurazione di un processo, prima a cognizione sommaria e poi a cognizione piena, in relazione alla somma di denaro richiesta con la domanda di ingiunzione. 3) Venendo alla prima censura, essa è volta ad escludere l'applicazione della clausola compromissoria in quanto il credito oggetto del decreto ingiuntivo era relativo ad opere ulteriori rispetto a quelle del contratto di subappalto concluso tra le parti.

Al riguardo il Tribunale ha rilevato come tra le parti sia intercorso un unico contratto, rispetto al quale i lavori per cui è causa hanno costituito delle mere varianti, necessarie per la completa e migliore realizzazione dell'opera e non dei lavori aventi una propria individualità, distinta dall'opera originaria, richiamando in proposito l'orientamento di questa Corte che appunto distingue tra semplici variazioni e vere e proprie opere extra contrattuali (cfr., per tutte, Cass. 9767/2016, citata dalla sentenza impugnata).

A fronte di tali rilievi, la ricorrente si limita a fare riferimento alla fattura e alle note e ad apoditticamente dire che la sentenza impugnata sbaglia ad affermare che i lavori non possono che essere disciplinati dall'unico contratto di appalto, invocando una giurisprudenza Ric. 2021 n. 16682 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -5- estranea al tema, in quanto relativa alla distinzione tra contratto di appalto e contratto di subappalto.

III. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice arbitrale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA t'uz AJ7 (7?- sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. RG 16682-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03229780139, in persona del titolare legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparte - avverso la sentenza n. 542/2021 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il proposto regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 542/2021, che ha dichiarato la competenza arbitrale a decidere la controversia insorta tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1973/2019, richiesto dalla prima e opposto dalla seconda, avente ad oggetto un credito per prestazioni d'appalto. Opponendosi al decreto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva anzitutto chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento (che le aveva ingiunto il pagamento di euro 12.910) e di rilevare l'esistenza di una clausola arbitrale e comunque di dichiarare nulla e revocare l'ingiunzione. Il Tribunale ha accolto l'eccezione relativa alla clausola compromissoria: ritenuto che le opere da cui deriva il credito oggetto del procedimento fossero da ricondurre al contratto originariamente concluso tra le parti e che la clausola arbitrale apposta dalle parti al contratto fosse "valida e legittima, stante la specifica contrattazione intervenuta tra le parti riguardo ad essa", ha dichiarato "il difetto di giurisdizione a conoscere l'oggetto della presente controversia essendo competente il collegio arbitrale come è previsto in contratto". Ric. 2021 n. 16682 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- Memoria ex art. 47 c.p.c. è stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in cui anzitutto si eccepisce l'inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, così che la pronuncia andava impugnata con l'appello. [OSCURATO:PERSONA] I. In via preliminare va respinta l'eccezione prospettata in memoria da [OSCURATO:PERSONA]. È vero che in dispositivo si legge che il Tribunale "dichiara il difetto di giurisdizione", ma - come puntualizza il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - "si tratta di un dato solo formale, che non incide in alcun modo sul tipo di pronunzia emessa, che non può che essere in punto di competenza, visto che il rapporto oggi intercorrente tra gli arbitri e i giudici statali è costruito pacificamente in termini di competenza (art. 819-ter c.p.c.)" e che lo stesso Tribunale, sempre in dispositivo, giustifica la pronuncia "essendo competente il collegio arbitrale come è previsto in contratto". II. Il ricorso prospetta tre censure: 1) contesta l' "errata valutazione per cui i lavori per cui è causa sarebbero disciplinati dall'unico contratto di subappalto secondo l'accordo quadro con la stazione appaltante" quando è invece stato dimostrato che l'importo azionato con il decreto ingiuntivo afferisce a lavori extra contratto; 2) lamenta che la clausola arbitrale riguarda solo le controversie e nel caso in esame, in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il debito, "non si è aperta alcuna controversia sulle fatture impagate e scadute"; 3) fa valere che, in ogni caso, la clausola arbitrale è invalida in quanto "non formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità o incertezza". Ric. 2021 n. 16682 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- Le tre censure non possono essere accolte per le seguenti ragioni: 1) Come evidenzia il pubblico ministero la terza censura è di natura preliminare e assorbente, in quanto involge l'operatività a monte della clausola compromissoria. La clausola, apposta al contratto di subappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riportata in ricorso, prevede che "qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti, sarà devoluta al collegio di tre arbitri, fatto salvo quanto indicato al successivo punto h)", punto h) per il quale "in deroga alle disposizioni di cui sopra sarà facoltà della parte convenuta di escludere la competenza arbitrale; a questo fine, entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio, dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di sessanta giorni; in questo caso la competenza è del Tribunale di Savona". La previsione, come sostiene il pubblico ministero, è chiara: le parti hanno concordato di regolare il loro rapporto contrattuale prevedendo una tendenziale devoluzione delle controversie agli arbitri, con possibilità della parte convenuta davanti a questi di imporre il trasferimento della causa innanzi al giudice statale. Essendo questa la clausola, costruita con esclusivo riguardo al giudizio introdotto davanti agli arbitri, non può essere condivisa l'interpretazione della medesima offerta dal pubblico ministero, che conclude per l'applicazione della deroga di cui al punto h), con conseguente competenza del giudice togato. Nel caso in esame, infatti, l'iniziativa è stata intrapresa dinanzi al giudice statale dalla ricorrente, mediante la richiesta del decreto Ric. 2021 vi. 16682 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- ingiuntivo, e la parte convenuta, nel proporre l'opposizione al decreto, ha formulato eccezione di clausola compromissoria, così opponendosi alla decisione della causa dal giudice statale. La deroga di cui al punto h) del contratto non può pertanto trovare applicazione al caso in esame. 2) Quanto alla seconda censura, per la quale non ci si troverebbe di fronte ad una "controversia", dato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto il debito oggetto del decreto, la ricorrente non considera che il rilievo attiene alla fondatezza della opposizione di controparte, ma non alla sussistenza della controversia tra le parti, indubbiamente esistente alla luce della instaurazione di un processo, prima a cognizione sommaria e poi a cognizione piena, in relazione alla somma di denaro richiesta con la domanda di ingiunzione. 3) Venendo alla prima censura, essa è volta ad escludere l'applicazione della clausola compromissoria in quanto il credito oggetto del decreto ingiuntivo era relativo ad opere ulteriori rispetto a quelle del contratto di subappalto concluso tra le parti. Al riguardo il Tribunale ha rilevato come tra le parti sia intercorso un unico contratto, rispetto al quale i lavori per cui è causa hanno costituito delle mere varianti, necessarie per la completa e migliore realizzazione dell'opera e non dei lavori aventi una propria individualità, distinta dall'opera originaria, richiamando in proposito l'orientamento di questa Corte che appunto distingue tra semplici variazioni e vere e proprie opere extra contrattuali (cfr., per tutte, Cass. 9767/2016, citata dalla sentenza impugnata). A fronte di tali rilievi, la ricorrente si limita a fare riferimento alla fattura e alle note e ad apoditticamente dire che la sentenza impugnata sbaglia ad affermare che i lavori non possono che essere disciplinati dall'unico contratto di appalto, invocando una giurisprudenza Ric. 2021 n. 16682 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -5- estranea al tema, in quanto relativa alla distinzione tra contratto di appalto e contratto di subappalto. III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice arbitrale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello
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