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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1988

Cassazione n. 15245/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/09/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso degli imputati, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen. e all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 per mancanza dell'elemento soggettivo o, in subordine, chiedendo che venga riconosciuta l'esimente dello stato di necessità, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pag. 2-3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/09/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso degli imputati, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen. e all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 per mancanza dell'elemento soggettivo o, in subordine, chiedendo che venga riconosciuta l'esimente dello stato di necessità, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pag. 2-3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 15245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris