CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 20615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 04/07/2022 dal Tribunale di Bergamo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; t., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 luglio 2022 il Tribunale di Bergamo, quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosceva al condannato 266 giorni di detenzione presofferta, ferma restando la pena dell'ergastolo che doveva essere eseguita per effetto del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2020. Veniva, invece, respinta la richiesta di determinazione delle pene riconosciute in continuazione per i reati giudicati dalla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 3 dicembre 2009, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2011. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 78 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere le frazioni detentive presofferte comprese nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2020. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 78 cod. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto attribuire i periodi di detenzione presofferta da [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo indicata nel decreto di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 15 aprile 2021. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione dato opportuno conto delle singole frazioni sanzionatorie irrogate a Belforte per i reati satellite giudicati dalla sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 16 luglio 2008. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 78 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere le frazioni detentive presofferte comprese nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2020. Ne era derivato il mancato computo del periodo complessivo di quattro anni, dieci mesi e tre giorni, relativo a pene espiate e liberazioni anticipate per reati commessi antecedentemente alla data del 5 dicembre 1997. Osserva il Collegio che il Tribunale di Bergamo, nel respingere l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], quantificava le frazioni detentive che il condannato doveva scontare in nove anni, quattro mesi e tredici giorni, che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, venivano determinate tenendo correttamente conto del provvedimento di cumulo del 7 ottobre 2020, espressamente richiamato con riferimento ai singoli periodi di detenzione presofferta. A fronte di tale ricostruzione delle frazioni detentive controverse, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi che dall'atto di impugnazione non sono evincibili, né direttamente né indirettamente, gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto, relativamente al provvedimento di cumulo censurato, limitandosi la difesa del ricorrente a richiamare genericamente tale decreto di unificazione. Ne consegue che la doglianza è prospettata in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com'è noto, esplica i suoi effetti sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 2, n. 26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Natale, Rv. 256723-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 78 cod. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto attribuire i periodi di detenzione presofferta da [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo indicata nel decreto di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 15 aprile 2021.Deve, in proposito, ribadirsi che il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 15 aprile 2021 veniva adottato dopo il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Napoli il 7 ottobre 2020, di cui teneva debitamente conto, quantificando le frazioni detentive che il condannato doveva scontare, oltre alla pena dell'ergastolo, in nove anni, quattro mesi e tredici giorni. Ne discende che la legittimità del decreto di unificazione di pene concorrenti adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 15 aprile 2021 derivava dalla legittimità al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica di Napoli il 7 ottobre 2020, che, conne evidenziato nel paragrafo precedente, veniva correttamente valutato nell'ordinanza impugnata. Senza considerare, per altro verso, che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, i cumuli parziali precedentemente applicati a Belforte non potevano ritenersi elisi dalla condanna all'ergastolo compresa nel decreto di cumulo del 15 aprile 2021. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione dato opportuno conto delle singole frazioni sanzionatorie irrogate a Belforte per i reati satellite giudicati dalla sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 16 luglio 2008. Osserva il Collegio che il Tribunale di Berganno non poteva procedere alla quantificazione dei reati satellite invocata dalla difesa del ricorrente, in ragione del fatto che nel giudizio di appello conseguente all'impugnazione della sentenza del 16 luglio 2008 la pena dell'ergastolo irrogata a [OSCURATO:PERSONA] era stata ridotta a trent'anni di reclusione, senza applicazione di alcun aumento di pena per i reati satellite. Ne discende che nessuna valutazione dosimetrica degli aumenti di pena per i reati satellite, giudicati nella citata sentenza, poteva essere effettuata in sede esecutiva, atteso che tali aumenti non erano stati conteggiati in sede di cognizione, non essendo stato applicato per gli stessi alcun aumento. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili» (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta