CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 1963
Cassazione n. 15309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 novembre 2025, depositata il 12 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo, lamenta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 41- bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché degli artt. 27 Cost e 6 Convenzione EDU. 1 f77Si premette che il Tribunale di sorveglianza, nel riunire due procedimenti (SIUS 2025/3102, iscritto a seguito di istanza scritta di proprio pugno dal detenuto in data 25/03/2025 e SIUS 2025/5526, iscritto a seguito di reclamo tempestivamente proposto dalla difesa avverso il decreto di proroga del regime detentivo differenziato), ha dichiarato inammissibile l'istanza del detenuto in data 25/03/2025 in cui lo stesso sollevava una questione di legittimità costituzionale in ordine al regime di cui all'art. 41 -bis ord. pen. sul rilievo che "con essa viene prospettata in via principale una questione di legittimità costituzionale non connessa ad alcun reclamo del detenuto" (pag. 2 ord. imp.). 2.1. Si lamenta la mancata adozione di alcuna statuizione: - in ordine al distinto e autonomo reclamo, parimenti proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in data 5/09/2025, avverso il decreto di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., ritenuto dal Tribunale "non del tutto intellegibile" (pag. 2 ord. imp.) senza fornire alcuna argomentazione idonea a sorreggere tale conclusione; - in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con l'istanza in data 25/03/2025 (SIUS n. 2025/3102) che il Tribunale, dopo aver riunito i due procedimenti, era tenuto a valutare come direttamente riferibile ai reclami successivamente proposti avverso il sopravvenuto decreto ministeriale di proroga. 2.2. Quanto al reclamo proposto dalla difesa (SIUS 2025/5526), si deduce che il Tribunale ha violato gli oneri di verifica costruendo una motivazione priva dei necessari approfondimenti istruttori e della necessaria attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità richiesti per poter applicare o prorogare il regime detentivo speciale. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di analizzare la quasi totalità delle critiche difensive, appiattendosi apoditticamente sul contenuto del decreto ministeriale attraverso un iter argomentativo che presenta numerosi profili di illegittimità: ha ritenuto ultroneo il richiesto approfondimento istruttorio (pag. 4 ord. imp.) fondando il rigetto su dati di carattere generale ed estrinseci (quali il pregresso vissuto criminale del condannato e la perdurante operatività del sodalizio di appartenenza), nonostante lo stesso, a seguito dell'arresto prolungato dei vertici e della collaborazione con la giustizia di diversi affiliati, risulti oggetto di profonde rimodulazioni strutturali; ha presunto un possibile futuro ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nelle eventuali dinamiche riorganizzative del clan in assenza di qualsivoglia supporto istruttorio a sostegno. I Giudici specializzati sostengono che l'assenza di qualunque coinvolgimento del detenuto in recenti attività investigative - circostanza che perdura dal 2007 - costituirebbe la prova dell'efficacia del regime differenziato nel recidere i collegamenti con l'associazione / ma tale affermazione contraddice quanto sostenuto nel decreto di proroga, secondo cui proprio le missive trattenute e i 2colloqui familiari avrebbero evidenziato l'attuale persistente capacità del [OSCURATO:PERSONA] di mantenere i contatti con il sodalizio. Si lamenta che la ritenuta persistenza delle condizioni legittimanti la proroga si ancora a condotte delittuose risalenti a quasi vent'anni prima. A fronte di un lunghissimo periodo di detenzione già scontato (circa venticinque anni), difetta qualsivoglia considerazione in merito alla condotta (positiva) inframuraria del detenuto, la quale risulta caratterizzata da un costante e proficuo impegno lavorativo, il che imponeva al Tribunale un accertamento particolarmente rigoroso, improntato a criteri di attualità e puntuale specificità, circa il rischio, anche potenziale, di riprendere contatti con l'esterno. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 25/01/2026, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché si compone di motivi che sono in parte non consentiti ai sensi dell'art. 41, comma 2-sexies, ord. pen.,in parte generici e reiterativi ed in parte, altresì, manifestamente infondati. 1. Quanto al perimetro e alle modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis ord. pen., occorre premettere che esso è circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della «sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento». 1.1. Con riferimento ai provvedimenti di proroga la giurisprudenza costituzionale, ripetutamente intervenuta, ha esplicitamente avallato la giurisprudenza di questa Corte formatasi dopo le modifiche apportate dalle leggi n. 279 del 2002 e n. 94 del 2009, escludendo che nella verifica dei presupposti possa operare un'inversione dell'onere della prova (cfr. Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048-01; Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, Orefice, Rv. 234844-01), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici e autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 2011, Lucchese, Rv. 251583-01) e che, conseguentemente, in sede di controllo giurisdizionale «spetterà al giudice di verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle 3eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale» (Corte cost. sent. n. 417 del 2004). Successivamente ha affermato che il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso lo strumento generale del reclamo previsto dall'art. 14-ter ord. pen., proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e della Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi» (Corte cost. sent. n. 190 del 2010, che richiama la precedente sent. n. 351 del 1996). 1.2. Come ripetutamente affermato da questa Corte, «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 29729 del 13/06/2025, Amato, non mass.; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01), mediante il ponderato apprezzamento, da svolgere sulla base dei parametri indicati - in termini non esaustivi - dal comma 2 -bis della norma citata, dell'intero materiale raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale, ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria (Sez. 1, n. 18925 del 3/4/2024, Graziano, in motiv. § 2.3); elementi - si è altresì precisato - che non devono essere «necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080-01; conf. Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). 1.3. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati dell'intervento del sindacato di questa Corte di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge (così già Sez. 1, n. 30148 del 6/06/2012, P.M. in proc. Emmanuello, in motiv. § 2), da intendersi però esteso, oltreché all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter‘Ìlogico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificato il provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; ex multis, Sez. 1, n. 18925 del 3/04/2024, cit., in motiv. § 2.3; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, cit.). 1.4. È invece da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità (così Sez. 1, n. 14334 del 11/01/2024, Mandalà, in motiv. § 2.1), presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620-01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303-01). Pertanto «l'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720-01; conf. Sez. 1, n. 14822 del 3/02/2009, P.G. in proc. Calabrò, Rv. 243736-01). Difatti il decorso del tempo non è elemento - di per sé solo - capace di azzerare le spinte criminali che la personalità del condannato e gli stimoli derivanti dalle sue qualificate relazioni associative mafiose possono esprimere; al contempo, la capacità potenziale di riattivazione dei contatti va apprezzata in riferimento alla «particolare influenza» del soggetto detenuto sullo specifico contesto esterno. Tale pericolo è stato sovente rapportato - in chiave logica - al ruolo di vertice svolto, in libertà, nell'ambito della organizzazione camorristica, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione di dati di fatto obiettivi e percepibili, riportati sia pure per sintesi nel corpo della decisione. Per questo dinanzi ad una accertata qualità di capo o comunque di dirigente della organizzazione criminale e in presenza di elementi che descrivano tale organizzazione ancora attiva e ove manchino segnali di abbandono della logica deviante, si è ritenuto giustificato il decreto di proroga del regime differenziato, in ragione delle finalità preventive della misura di cui all'art. 41-bis ord. pen. (Sez. 1, n. 29729 del 13/06/2025, Amato, non mass.; Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01, non mass. sul punto). 51.5. Il quadro ermeneutico sopra tratteggiato, oltre che l'espresso dettato normativo (nella parte in cui esso valorizza la necessità di impedire collegamenti con l'associazione criminale), impongono un costante dialogo con il dato costituito dalla persistenza delle finalità legittime, poste a fondamento del trattamento differenziato, in chiave funzionale. «Ciò che in concreto viene in rilievo, in relazione a tale specifica finalità, non è però la condizione di pericolosità, in quanto tale, del detenuto in espiazione che si trovi assoggettato al regime differenziato (pericolosità che, in tal modo, risulterebbe impropriamente desunta dalla gravità dei reati commessi e dalla considerazione della loro complessiva antigiuridicità), quanto piuttosto la capacità di tale soggetto di mantenere legami, proseguire nei contatti, o impartire ordini verso l'esterno, in tal modo finendo per costituire un concreto pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica. Solo laddove sia individuabile una forma di pericolosità di tal genere, quindi, sarà legittima l'applicazione del modello detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., dato che altre tipologie di pericolosità sociale possono invece essere adeguatamente affrontate attraverso l'adozione di altri istituti di carattere penitenziario. Applicare o prorogare il regime differenziato in esame in modo avulso, rispetto a tale finalismo, concreterebbe una modalità trattamentale vanamente afflittiva e punitiva, che finirebbe per porsi in una situazione di conflitto con i parametri costituzionali di di riferimento» (Sez. 1, n. 21609 del 28/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motiv. § 3.1; Sez. 1, n. 21610 del 28/03/2024, Armocida, non mass., in motiv. § 3.1). 2. Tenendo conto di questi principi ermeneutici, il provvedimento impugnato resiste alle censure agitate inammissibilmente nell'odierno ricorso. 2.1. Non consentite in questa sede, alla stregua di quanto dispone l'art. 41, comma 2-sexies, ord. pen., sono le doglianze mosse ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen., relative al rigetto del richiesto approfondimento istruttorio, ritenuto ultroneo dal Tribunale sulla base di una motivazione aderente al dato normativo e non apparente (potendo l'assunta decisione prescindere dagli elementi relativi ai colloqui con i familiari dal contenuto "ambiguo": pag. 4 ord. imp.). 2.2. Generiche e manifestamente infondate sono, poi, le ulteriori doglianze circa le presunte carenze motivazionali denunciate nella seconda parte del ricorso (in sintesi: in ordine all'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA]-Iacomino, la cui struttura sarebbe mutata, ed in ordine alla condotta inframuraria del detenuto). 2.2.1. In sintesi nell'ordinanza impugnata - ove si richiamano, in premessa, il contenuto del decreto ministeriale reclamato (pagg. 3-4) e, in parte motiva, per relationem l'ordinanza del 18/04/2024 di rigetto del reclamo avverso il precedente decreto ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. (pag. 4 ord. 76 aimp.) - si espone quanto segue: che [OSCURATO:PERSONA], quale elemento apicale, assieme al fratello Antonio, del clan omonimo, poi federatosi con il clan Iacomino, ha riportato quattro ergastoli e 116 anni e 9 mesi di reclusione, oltre 12 anni di libertà vigilata, per reati, anche di omicidio volontario, commessi fino al 2007, anche in periodi in cui era ristretto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. (due condanne per omicidi del 2003 e del 2007); che il cPn di riferimento è attivo nel territorio di Ercolano e zone limitrofe e dedito principalmente ad attività estorsive e di spaccio di stupefacenti e cui vanno imputati numerosi omicidi posti in essere in danno di sodali del clan avverso Ascione-Papale operante nel medesimo territorio" (pag. 3), con disponibilità di armi da guerra ed esplosivi; che nel 2023 si è registrato un episodio di conflitto con clan rivale (pag. 3); che vi sono stati trattenimenti di corrispondenza sui quali la difesa ha chiesto approfondimenti istruttori, comunque non necessari per l'irrilevanza dei trattenimenti nella struttura della decisione (pag. 4); che la modifica intervenuta nell'organigramma del clan non incide sulla capacità di un capo riconosciuto di recuperare il suo ruolo di leadership, anche in considerazione dell'affidabilità dimostrata nel periodo detentivo senza collaborazione (pagg. 7-8); che gli esiti del trattamento penitenziario sono a dir poco deludenti, non avendo il detenuto avviato alcun percorso di resipiscenza e recupero a fronte della condanna per molteplici omicidi (pag. 8). 2.2.2. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto, correttamente applicando i suenunciati principi di diritto in materia, alla puntuale e completa verifica della sussistenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, bene evidenziando in motivazione gli elementi sui quali ha fondato la ritenuta attuale pericolosità del medesimo e la legittimità e fondatezza dell'applicata misura di proroga. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con esplicito richiamo al contenuto del decreto ministeriale in atti, che ha pure ripercorso - sia in ordine alla sussistente operatività sul territorio del contesto criminale di riferimento, sia con riferimento al ruolo di rilievo rivestito dal ricorrente nel suo ambito. I Giudici specializzati hanno, difatti, bene spiegato le condizioni di attuale operatività della cosca, come comprovata dalle operazioni delle forze di polizia e dai provvedimenti indicati nel decreto ministeriale (e, in particolare, dalle note del Ministero dell'interno - [OSCURATO:PERSONA] centrale anticrimine della Polizia di Stato e della [OSCURATO:PERSONA] richiamate nel decreto): pur riconoscendo che ci si trova di fronte ad una rimodulazione dell'organizzazione criminale, necessitata anche dall'arresto e dalla prolungata detenzione dei capi/affiliati ovvero da collaborazioni con la giustizia (pag. 7 ord. imp.), il Tribunale - con esaustiva motivazione - ha osservato che «la differente composizione dell'organizzazione criminale negli anni non determina affatto la rescissione del vincolo associativo da 7parte dell'affiliato detenuto, tant'è che, in caso di scarcerazione, questi ritrova la posizione all'interno del clan, e ciò è ancora più vero nel caso di preminente ruolo associativo che il soggetto rivestiva al momento dell'arresto» (pag. 8 ord. imp.). È anche corretto il successivo riferimento al dato di esperienza («I processi relativi alle associazioni criminali hanno dimostrato come i vincoli con l'associazione di appartenenza non solo non cadono in costanza di detenzione, ma, anzi, l'organizzazione - anche quella "ricompattata", ovvero ricostituita nell'ambito di nuove alleanze - attribuisce "valore" al soggetto rimasto fedele al clan durante lo stato detentivo», pag. 8) che - come pure osserva la Procura Generale - è noto a tutti coloro i quali si sono occupati di associazioni mafiose, concordemente ed univocamente riferito da tutti i collaboratori di giustizia, secondo cui il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, tanto più in relazione ai capi, per cui il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell'organizzazione ancora operativa sul territorio. 2.2.3. Non si ravvisa alcuna apoditticità, in ogni caso non deducibile in questa sede, essendo il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. precluso in subiecta materia, nell'avere il Tribunale ritenuto che le cautele del regime detentivo sono state poco efficaci in considerazione della commissione di reati negli anni 2003 e 2007 in cui esso vigeva (pag. 8 ord. imp.), avendo sul punto fatto rinvio per relationem alla precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 18/04/2024. 2.2.4. Quanto, infine, all'omessa valutazione della buona condotta inframuraria tenuta dal ricorrente, le doglianze aspecifiche e meramente contestative perché non si confrontano criticamente con la puntuale motivazione del Tribunale secondo la quale gli esiti del trattamento sono deludenti, non riscontrandosi nel detenuto alcuna volontà di approfondire il tema della devianza e dunque di avviare un percorso di resipiscenza (pag. 8 ord. imp.). 2.3. Dunque, si tratta di motivazione serrata, esaustiva e completa, comprensiva anche dei profili lamentati reiterativamente nell'odierno ricorso, compiuta all'esito di un ponderato apprezzamento di merito ben calibrato sul caso concreto; apprezzamento che, proprio in quanto accompagnato da motivazione né inesistente né apparente, è insindacabile in questa sede sotto il profilo della violazione di legge, apparendo conforme alle risultanze processuali e del tutto rispettoso dei parametri affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, con i quali il ricorrente non si confronta («Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del 8condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» : Sez. 1, n. 32337 del 3/07/2019, Graviano, cit., in motiv.; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071-01; in senso sostanzialmente conforme, cfr. Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, Orefice, Rv. 234844-01). 3. Quanto al rilievo difensivo contenuto nella prima parte del ricorso - che censura la dichiarata inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, di proprio pugno, dal detenuto nell'istanza datata 25/03/2025 - rileva questa Corte che, proprio perché la suddetta istanza era precedente all'applicazione del decreto ministeriale di proroga, notificato al detenuto il successivo 4/09/2025, per ciò solo la stessa doveva ritenersi irrilevante agli effetti dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, non essendovi, in allora, alcun giudizio in corso la cui soluzione avrebbe dovuto implicare, per il richiesto nesso di pregiudizialità, la risoluzione della proposta questione. Rettamente, quindi, il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità avendola ritenuta proposta «in via principale» in quanto giustappunto non connessa ad alcun reclamo (in allora) presentato dal detenuto (che sarebbe stato proposto, personalmente - ma a sua volta inammissibilmente per difetto di "intellegibilità" solo in data 5/09/2025), «né avverso il D.M. di proroga del regime ex art. 41-bis o.p., reclamo che sarebbe stato in ogni caso intempestivo dato che il D.M. vigente all'epoca era quello del 6/09/2023, né avverso il rigetto della richiesta da inoltrare al Ministro della Giustizia e di cui non vi è traccia agli atti» (pag. 2 ord. imp.). È dunque immune dai lamentati vizi di violazione di legge la declaratoria di inammissibilità resa sul punto dal Tribunale di sorveglianza relativamente al procedimento SIUS 2025/3102 (pag. 1 ord. imp.) ed il motivo di censura proposto innanzi a questa Corte, nella prima parte del ricorso, va dichiarato, a sua volta, inammissibile per manifesta infondatezza della dedotta circostanza secondo la quale, una volta riuniti i ricorsi, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione di costituzionalità benché (precocemente) proposta prima della notifica del decreto ministeriale di proroga. Difatti, il successivo reclamo proposto personalmente dal detenuto in data 5/03/2025 non ha potuto "attualizzare" la precedente istanza contenente le doglianze di incostituzionalità perché - con giudizio di fatto insindacabile in questa sede - ritenuto «non del tutto intellegibile» da parte del Tribunale di sorveglianza, il che ha precluso, in radice, di esaminarlo nel merito, vuoi perché graficamente incomprensibile, vuoi perché contenutisticamente "opaca" come ammette la stessa difesa ricorrente 9Quanto, poi, al successivo procedimento SIUS 2025/5525 tempestivamente proposto dalla odierna difesa del condannato e rigettato nel merito dal Tribunale con l'impugnato provvedimento, in esso non sono state coltivate le questioni di legittimità costituzionali paventate in precedenza dal detenuto, sicché il motivo di censura veicolato in questa sede è manifestamente infondato in forza del principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione col quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi al quale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso di esaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, può essere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, Tedeschi, Rv. 285954-02). 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M