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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35315/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16151/25 Boujana OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, L. 110/1975); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze dedotte nell'unico motivo di ricorso, oltre che sprovviste del requisito di specificità, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16151/25 Boujana OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, L. 110/1975); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze dedotte nell'unico motivo di ricorso, oltre che sprovviste del requisito di specificità, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 35315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris