CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1975 avverso la sentenza resa il 26 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata. Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità che al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato e per assenza di motivi. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3/8/2017, intervenendo nel corpo dell'art. 571,comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,". In forza di recente modifica normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso proposto personalmente da Cardella deve ritenersi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]