CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con particolare riguardo alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità della fonte probatoria (si veda, in particolare, pagina 4, paragrafo 3.1, della sentenza impugnata, ove si rileva come il racconto della persona offesa sia risultato lineare, genuino e disinteressato, anche in considerazione del fatto che la stessa non si sia costituita parte civile e che, quindi, non fosse portatrice di alcun interesse economico rispetto all'esito della vicenda processuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre