Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 02391/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Curinga (CZ) avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 8 giugno 2017, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di evasione continuata dalla propria abitazione - ove si trovava ristretto in forza della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro il 12 novembre 2016 e, al contempo, della misura della detenzione domiciliare disposta con ordinanza emessa il 10 dicembre 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro - condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge ex artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, ove il processo si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale, le cui conclusioni sono state rassegnate per iscritto, mediante atto inviato con p.e.c., mai notificato al difensore di fiducia (che all'epoca, peraltro, risultava detenuto nell'ambito del procedimento penale cd.

"[OSCURATO:PERSONA]").

2.1. Con un secondo motivo si censurano vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione sia in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sia in relazione alla idoneità della condotta a configurarne gli elementi costitutivi, avuto riguardo al fatto che l'imputato - secondo quanto emerso da una consulenza tecnica di parte - si trovava, all'atto del controllo, in un luogo che costituiva una stretta pertinenza dell'abitazione.

2.2. Con u i terzo motivo, infine, si deducono analoghi vizi in relazione alla dosimetria del rattamento sanzionatorio, in quanto non commisurato alla reale gravità del fatto.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto alle residue doglianze ivi formulate.

Risulta dagli atti che il difensore di fiducia del predetto imputato non ha ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello, dove è comparso un difensore nominato d'ufficio, senza che alcuna notifica sia stata effettuata al primo dopo la proposizione del gravame.L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cit. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614).

2. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Curinga (CZ) avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 8 giugno 2017, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di evasione continuata dalla propria abitazione - ove si trovava ristretto in forza della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro il 12 novembre 2016 e, al contempo, della misura della detenzione domiciliare disposta con ordinanza emessa il 10 dicembre 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro - condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge ex artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, ove il processo si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale, le cui conclusioni sono state rassegnate per iscritto, mediante atto inviato con p.e.c., mai notificato al difensore di fiducia (che all'epoca, peraltro, risultava detenuto nell'ambito del procedimento penale cd. "[OSCURATO:PERSONA]"). 2.1. Con un secondo motivo si censurano vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione sia in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sia in relazione alla idoneità della condotta a configurarne gli elementi costitutivi, avuto riguardo al fatto che l'imputato - secondo quanto emerso da una consulenza tecnica di parte - si trovava, all'atto del controllo, in un luogo che costituiva una stretta pertinenza dell'abitazione. 2.2. Con u i terzo motivo, infine, si deducono analoghi vizi in relazione alla dosimetria del rattamento sanzionatorio, in quanto non commisurato alla reale gravità del fatto. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento con effetto logicamente assorbente, allo stato, rispetto alle residue doglianze ivi formulate. Risulta dagli atti che il difensore di fiducia del predetto imputato non ha ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello, dove è comparso un difensore nominato d'ufficio, senza che alcuna notifica sia stata effettuata al primo dopo la proposizione del gravame.L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cit. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614). 2. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris