Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2016
ECLI:EU:T:2016:218
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0020
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
14 aprile 2016 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PICCOLO — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑20/15,
[OSCURATO:PERSONA] & Co. Sektkellerei KG
, con sede a Wiesbaden (Germania), rappresentata da J. Flick, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da A. Kusturovic e A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,
[OSCURATO:PERSONA] d’Aragona di [OSCURATO:PERSONA]
, con sede a Milano (Italia), rappresentata da F. Cecchi, P. Pozzi e F. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2014 (procedimento R 2265/2013‑1), relativa a un’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] & Co. Sektkellerei KG e la [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona di [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da G. [OSCURATO:PERSONA], presidente, O. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: I. Dragan, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2015,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2015,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2015,
in seguito all’udienza del 28 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 16 gennaio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona di [OSCURATO:PERSONA], interveniente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
2
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (eccetto le birre)».
4
La domanda di marchio dell’Unione europea veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 35/2012, del 20 febbraio 2012.
5
Il 14 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] & Co. Sektkellerei KG, ricorrente, presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti compresi nella classe 33 di cui al precedente punto 3.
6
L’opposizione si fondava sul marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PICCOLO, registrato il 14 agosto 2001 con il numero 952770.
7
Il marchio anteriore designa i prodotti e i servizi compresi nelle classi 33 e 42 e corrispondenti alla seguente descrizione:
—
classe 33: «Bevande alcoliche (eccetto le birre), in particolare vini, vini dolci, spumanti, vini leggermente frizzanti, vini aromatizzati alle erbe e vermut, alcolici»;
—
classe 42: «Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».
8
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
9
Il 28 novembre 2012 l’interveniente chiedeva che, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente fornisse la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
10
Il 19 febbraio 2013 la ricorrente affermava di aver utilizzato il marchio PICCOLO per spumante in sedici Stati membri dell’Unione europea e il marchio PIKKOLO per spumante in Germania e in Austria. Essa aggiungeva che la differenza a livello di grafia dell’elemento «pikkolo» rispetto all’elemento «piccolo» era soltanto minima e che il pubblico di riferimento l’avrebbe notata appena dato che i due elementi erano pronunciati in modo identico. La ricorrente presentava, inoltre, documenti e altri elementi volti a provare l’uso effettivo del marchio anteriore.
11
Con decisione del 17 settembre 2013, la divisione di opposizione concludeva che la ricorrente aveva fornito la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e accoglieva in toto l’opposizione.
12
Il 18 novembre 2013 l’interveniente proponeva un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
13
Con decisione del 31 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO accoglieva il ricorso e annullava la decisione della divisione di opposizione con la motivazione che la ricorrente non aveva presentato sufficienti elementi al fine di provare l’uso effettivo del marchio anteriore. Essa respingeva, inoltre, l’opposizione conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
14
Per pervenire alla conclusione della mancanza di uso effettivo del marchio anteriore, in primo luogo, la commissione di ricorso considerava che, tenuto conto degli elementi di prova nel loro insieme, era ragionevole concludere che la parola «piccolo» rientrasse in una terminologia vinicola utilizzata su scala internazionale e che, di conseguenza, fosse conosciuta dal consumatore medio. In secondo luogo, essa evidenziava che i consumatori che non comprendevano la parola «piccolo» non avrebbero presunto automaticamente che si trattasse di un marchio se vi si fossero trovati di fronte nel contesto della commercializzazione di spumante. In terzo luogo, la commissione di ricorso rilevava che il segno PIKKOLO o PICCOLO era chiaramente utilizzato in modo descrittivo o in forma abbreviata – ossia la parola «picc.» – e che esso era esclusivamente associato ad altre parole descrittive, quali «trocken» e «dry» per i differenti prodotti della ricorrente, o a una parte della ragione sociale di quest’ultima, ossia alla parola «henkell». In quarto luogo, essa riteneva che quest’ultima parola, facente parte della ragione sociale della ricorrente, fosse l’elemento maggiormente dominante a causa della sua posizione e delle sue dimensioni, tanto sulle etichette delle bottiglie quanto sull’imballaggio. La commissione di ricorso aggiungeva che tale parola non aveva alcun significato apparente, cosicché, tenuto conto del modo in cui era rappresentata, sarebbe stata immediatamente considerata un segno distintivo.
Conclusioni delle parti
15
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
16
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
18
In primo luogo, occorre ricordare che dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore ha ritenuto che la tutela di un marchio anteriore fosse giustificata soltanto nella misura in cui quest’ultimo fosse effettivamente utilizzato. Quindi, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell’Unione europea anteriore o, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, di un marchio nazionale anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso del termine di cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo, nell’Unione o nello Stato membro in cui è tutelato, per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
19
Secondo una costante giurisprudenza, la ratio legis che il marchio anteriore debba essere stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio dell’Unione europea consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punti da
36
a
38
e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 30 novembre 2009, Esber/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑353/07
, non pubblicata,
EU:T:2009:475
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata].
20
Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
), la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore, per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione.
21
In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punto
43
).
22
Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione globalmente l’insieme dei fattori rilevanti del caso di specie, ossia i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (sentenza dell’8 luglio 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punto
40
; v. altresì, per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punto
43
).
23
L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato [sentenze del 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Harrison (HIWATT),
T‑39/01
,
EU:T:2002:316
, punto
47
, e del 6 ottobre 2004, Vitakraft‑[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, punto
28
].
24
Occorre valutare alla luce di tali considerazioni se la commissione di ricorso abbia concluso correttamente, ai punti 21 e 51 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva presentato elementi sufficienti a provare che il marchio anteriore era stato oggetto di uso effettivo, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
25
In via preliminare va rilevato che, poiché la domanda volta alla registrazione del marchio dell’Unione europea è stata pubblicata il 20 febbraio 2012, il periodo di cinque anni di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nel caso di specie si estende dal 20 febbraio 2007 al 19 febbraio 2012 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).
26
A sostegno del motivo unico, la ricorrente asserisce che, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, gli elementi presentati nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO dimostravano l’uso effettivo del marchio anteriore.
27
In primo luogo, la ricorrente afferma in sostanza che la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale la parola «piccolo» è percepita come meramente descrittiva comporta de facto l’annullamento del marchio anteriore. In secondo luogo, essa ritiene che la commissione di ricorso abbia agito in modo illegittimo esaminando, nel contesto della propria valutazione concernente la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, il carattere distintivo di quest’ultimo e concludendo che esso ne era sprovvisto. In terzo luogo, la ricorrente dichiara che la valutazione della commissione di ricorso stando alla quale il marchio anteriore è privo di carattere distintivo si basa esclusivamente su documenti la cui data è posteriore al periodo di riferimento e che sono stati prodotti dall’interveniente unitamente alla memoria che espone le ragioni del ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione. A suo parere, nessun elemento di prova dimostra di conseguenza la mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore nel corso del periodo di riferimento. In quarto luogo, infine, essa sostiene che, quand’anche il Tribunale concludesse che la commissione di ricorso aveva la competenza per ritenere che il marchio anteriore non avesse carattere distintivo, il sindacato da parte del Tribunale sulla legittimità della decisione impugnata dimostrerà in modo chiaro che, contrariamente alla conclusione tratta dalla commissione di ricorso, detto marchio è stato utilizzato quale marchio e non soltanto in maniera descrittiva.
28
L’EUIPO e l’interveniente contestano la fondatezza delle affermazioni della ricorrente. Essi ritengono che un esame particolareggiato degli elementi dedotti dalla ricorrente nel corso del procedimento, o ai quali quest’ultima ha fatto rinvio, confermi che la commissione di ricorso ha concluso correttamente che non era stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
29
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare il quarto argomento della ricorrente concernente, in sostanza, la natura dell’uso del marchio anteriore, prima di analizzare i primi tre argomenti.
30
Con il quarto argomento, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, il marchio anteriore è stato utilizzato quale marchio e non soltanto in maniera descrittiva (v. punto 27 supra).
31
Nel caso di specie occorre sottolineare che, nell’ambito del proprio esame concernente l’uso effettivo del marchio anteriore, innanzitutto, la commissione di ricorso ha evidenziato che le parti nel procedimento dinanzi all’EUIPO non pervenivano ad un accordo sulla questione se il marchio anteriore fosse stato utilizzato quale indicazione descrittiva di un certo formato di bottiglia anziché quale marchio conformemente alla sua funzione essenziale, consistente nel garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali detto marchio è stato registrato. Essa ha poi rilevato, da un lato, che la menzionata questione era distinta da quella se il marchio anteriore potesse essere registrato conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, che quest’ultima questione poteva soltanto essere oggetto di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dinanzi alla divisione di annullamento a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Infine, la commissione di ricorso, basandosi sulla sentenza del 16 maggio 2013, Reber/UAMI – Klusmeier ([OSCURATO:PERSONA] PREMIUM) (
T‑530/10
, non pubblicata,
EU:T:2013:250
), ha dichiarato di essere competente a stabilire se lo specifico uso che era stato fatto del marchio anteriore fosse di natura descrittiva alla luce del requisito dell’uso effettivo stabilito dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
32
Occorre inoltre rilevare che, come indicato al punto 8 della decisione impugnata e come risulta dall’analisi della documentazione contenuta nel fascicolo dell’EUIPO trasmesso al Tribunale, al fine di dimostrare un uso effettivo del marchio anteriore, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO la ricorrente ha prodotto i seguenti elementi di prova:
—
una dichiarazione sotto giuramento del suo direttore marketing, datata 13 febbraio 2013, che rinvia a fotografie di bottiglie di spumante e che indica i fatturati di vendite di bottiglie di spumante riportanti le diciture «piccolo» o «pikkolo» in vari Stati membri dell’Unione per gli anni dal 2007 al 2011;
—
fotografie di bottiglie di spumante;
—
estratti di schede di prodotti e di listini dei prezzi applicabili a decorrere dal 1
o
aprile 2007 e per gli anni seguenti, redatti in tedesco e accompagnati da traduzioni parziali, che mostrano per esempio la gamma di bottiglie riportanti la dicitura «pikkolo» da 0,2 l;
—
l’estratto di un listino dei prezzi all’esportazione applicabile a decorrere dal 1
o
aprile 2008 e dal 1
o
aprile 2009, redatto in inglese, che mostra la gamma di bottiglie riportanti la dicitura «piccolo» da 0,2 l;
—
varie fatture, concernenti il periodo compreso tra il 2007 e il 2012, inviate a imprese in Grecia, Italia e Finlandia e che menzionano, in particolare, la consegna di bottiglie di «[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].» da 0,2 l;
—
l’estratto di una brochure di marketing.
33
Dopo aver analizzato i documenti indicati supra al punto 32 nonché quelli forniti dall’interveniente, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 51 della decisione impugnata, che il marchio anteriore non era stato oggetto di un uso effettivo conforme alla sua funzione essenziale, consistente nel garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali era registrato.
34
Il Tribunale ritiene che una siffatta conclusione potesse essere legittimamente dedotta dall’esame dei documenti indicati al punto 32 supra.
35
In proposito, innanzitutto, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha messo in discussione né la durata né l’entità dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore e che ciò non è contestato dalle parti.
36
Per quanto riguarda, poi, il luogo dell’utilizzo, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale essa commercializza i propri prodotti unicamente in Germania, Grecia, Italia e Finlandia. La ricorrente sostiene di aver venduto prodotti in 20 Stati membri dell’Unione con il segno PICCOLO e in due Stati membri con il segno PIKKOLO, come dimostrerebbe la dichiarazione sotto giuramento del suo direttore marketing, datata 13 febbraio 2013.
37
In proposito si deve ricordare che, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve innanzitutto verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta. Occorre quindi tener conto, segnatamente, dell’origine del documento, delle circostanze della sua elaborazione nonché del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile. Nel caso di specie, la dichiarazione sotto giuramento è stata resa dal direttore marketing della ricorrente e pertanto non può avere la medesima affidabilità e credibilità di una dichiarazione proveniente da un soggetto terzo o indipendente dalla società di cui trattasi. La dichiarazione sotto giuramento di per se stessa non è sufficiente e costituisce soltanto un indizio che necessita di essere corroborato da altri elementi probatori (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] PREMIUM,
T‑530/10
,
EU:T:2013:250
, punto
36
).
38
Orbene, come affermano giustamente l’EUIPO e l’interveniente, le indicazioni contenute nella dichiarazione sotto giuramento non sono corroborate dagli elementi che l’accompagnano. Al contrario, dalle fatture fornite dalla ricorrente risulta chiaramente che queste ultime si riferiscono soltanto ai territori di quattro Stati membri. La commissione di ricorso non è pertanto incorsa in errore nel ritenere, al punto 37 della decisione impugnata, che dagli elementi di prova forniti dalla ricorrente apparisse che quest’ultima non commercializzava il proprio spumante nell’intera Unione, ma unicamente in Germania, Grecia, Italia e Finlandia.
39
Per quanto attiene, infine, all’analisi nella decisione impugnata della natura dell’uso che è stato fatto del marchio anteriore, messa in discussione dalla ricorrente specificamente e in via principale (v. punto 27 supra), la commissione di ricorso, ai punti da 39 a 51 della decisione impugnata, ha ritenuto in sostanza che, a prescindere dalla questione se i consumatori comprendessero il significato della parola «piccolo», il modo con cui il marchio anteriore era utilizzato sulle bottiglie di spumante della ricorrente nonché sulle schede dei prodotti e sulle fatture non consentisse di concludere che detto marchio fosse stato utilizzato quale marchio.
40
La ricorrente contesta simile analisi affermando principalmente che occorre attribuire particolare importanza alla modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato sui prodotti, poiché è appunto in tal modo che il marchio di cui trattasi è presentato ai consumatori, mentre le schede dei prodotti, i listini dei prezzi e le fatture sono destinati unicamente al mondo degli affari e non al consumatore. A suo avviso, dalla presentazione dei prodotti emerge chiaramente che detto marchio è stato utilizzato quale marchio e non in modo descrittivo. Essa aggiunge che nel settore interessato è usuale indicare unicamente i marchi in modo preminente. Pertanto, la rappresentazione evidenziata del marchio in esame in una forma preminente che attira lo sguardo rivela l’intenzione della ricorrente di utilizzare la parola quale marchio e non quale indicazione descrittiva del formato della bottiglia, il che corrisponde, del resto, alla percezione dell’utilizzo della parola da parte del consumatore.
41
Si deve rilevare che l’argomento della ricorrente non può trovare accoglimento.
42
A prescindere dalla questione se la parola «piccolo» sia un termine tecnico utilizzato nel settore delle imprese vinicole o se venga altresì utilizzata correntemente per la commercializzazione di spumanti presso il consumatore medio di vino, infatti, si deve ritenere che, in ogni caso, il modo con cui il marchio anteriore è utilizzato sullo stesso prodotto, ossia le bottiglie di spumante, non consente di concludere che detto marchio sia stato utilizzato quale marchio, ossia conformemente alla sua funzione essenziale consistente nel fornire un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto di cui trattasi. Orbene, l’uso effettivo di un marchio può essere dichiarato soltanto qualora tale marchio sia utilizzato per garantire l’identità dell’origine dei prodotti o dei servizi per i quali era stato registrato [sentenza del 16 giugno 2015, Polytetra/UAMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON),
T‑660/11
,
EU:T:2015:387
, punto
70
].
43
Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la parola «piccolo» non è affatto presentata sul prodotto o sull’imballaggio in una maniera preminente che attira l’attenzione del consumatore. Al contrario, come correttamente evidenziato dalla commissione di ricorso ai punti da 42 a 45 della decisione impugnata, è chiaramente la parola «henkell» a predominare tanto sul prodotto quanto sull’imballaggio.
44
Per quanto concerne il prodotto, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 43 della decisione impugnata, la parola «henkell» compare in cima all’etichetta del collo della bottiglia ed è evidenziata da una fascetta. Sotto a tale parola appare un simbolo grafico, il quale a sua volta è posto al di sopra della parola «piccolo» o «pikkolo». La parola «piccolo» o «pikkolo», per parte sua, è posta sopra l’indicazione «dry sec», scritta in caratteri molto più piccoli. Il simbolo grafico presente sul collo della bottiglia è riprodotto anche sull’etichetta centrale della stessa bottiglia. Esso si trova al di sopra della parola «henkell» scritta a grandi lettere in grassetto, a sua volta posta sopra alla parola «trocken» scritta in caratteri assai più piccoli.
45
Per quanto attiene all’imballaggio, la presentazione della parola «piccolo» o «pikkolo» è simile a quella che compare sul prodotto. L’imballaggio, infatti, presenta il simbolo grafico posto al di sopra della parola «henkell» a grandi lettere in grassetto, a sua volta posta sopra alla parola «trocken» scritta in caratteri assai più piccoli. La parola «piccolo» o «pikkolo» è presente al fondo dell’imballaggio in un carattere tipografico equivalente a quello della parola «trocken» ed è accompagnata da altre parole in caratteri ancora più piccoli.
46
Come correttamente rilevato tanto dalla commissione di ricorso quanto dall’interveniente, la parola «henkell», per le sue dimensioni e per la sua posizione prevale chiaramente, a prescindere dalla circostanza che si trovi sul prodotto o sull’imballaggio. Nell’immagine complessiva, la parola «piccolo» o «pikkolo» appare unicamente in secondo piano e quale elemento accessorio.
47
Pertanto, come rilevano correttamente l’EUIPO e l’interveniente, sulla bottiglia o sull’imballaggio sarà piuttosto la parola «henkell» ad essere percepita quale indicazione dell’origine commerciale del prodotto, mentre la parola «piccolo» o «pikkolo» avrà soltanto una funzione descrittiva del formato della bottiglia.
48
Tale conclusione, del resto, trova piena conferma nelle schede dei prodotti, nei listini dei prezzi e nelle fatture fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. Come ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 40 della decisione impugnata e come sostengono l’EUIPO e l’interveniente, infatti, è evidente che la parola «pikkolo» o «piccolo» è utilizzata in modo da descrivere il formato della bottiglia. Detta parola è associata esclusivamente ad altri termini descrittivi quali le parole «trocken» e «dry» per i differenti prodotti della ricorrente ed è associata sistematicamente alle bottiglie da 0,2 l, così come la parola «magnum» o l’espressione «double magnum» sono utilizzate per indicare le bottiglie da 1,5 l o da 3 l.
49
Per quanto attiene, in particolare, alle fatture, queste ultime riportano la dicitura «henkell trocken dry sec picc.» o la dicitura «henkell tro. dry sec picc.», seguita da un’indicazione relativa al formato della bottiglia di vino, ossia la dicitura «200 ml», con, in taluni casi, indicazioni relative alla percentuale di alcol, per esempio la dicitura «11,5% vol.». Orbene, risulta chiaramente che siffatte indicazioni, per di più utilizzate in forma abbreviata, non possono essere percepite come indicatori dell’origine commerciale del prodotto. Come evidenziato dall’EUIPO, la circostanza che l’abbreviazione «picc.» compaia sempre dopo le espressioni «trocken dry sec» o «tro. dry sec», che descrivono tutte il grado di dolcezza dello spumante in varie lingue, dev’essere interpretata nel senso che la stessa parola «piccolo» è descrittiva e non come un’indicazione dell’origine commerciale ulteriore rispetto alla parte di ragione sociale «henkell».
50
Occorre dunque rilevare che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, anche se valutati globalmente, non forniscono una sufficiente dimostrazione dell’uso effettivo del marchio anteriore nel corso del periodo di riferimento. Occorre aggiungere che, come risulta dall’esposizione concernente l’analisi del quarto argomento della ricorrente, l’esame dell’uso effettivo del marchio anteriore svolto dalla commissione di ricorso è conforme alle norme e alla giurisprudenza applicabili. Si deve rilevare, in particolare, che la commissione di ricorso non ha violato in alcun modo i principi, invocati dalla ricorrente, che discendono, segnatamente, dalla sentenza del 24 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
). Analogamente, occorre rilevare che dall’esame di detto argomento emerge che la commissione di ricorso non si è affatto pronunciata sulla questione se esistessero impedimenti assoluti che ostavano alla registrazione o alla validità del marchio anteriore, ma si è limitata a verificare se quest’ultimo fosse stato oggetto di un uso effettivo conforme alla sua funzione essenziale.
51
Ne consegue che non può essere rilevata alcuna violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per quanto concerne il marchio anteriore.
52
Occorre aggiungere, del resto, che tale conclusione non può essere messa in discussione alla luce degli allegati da A.8 a A.12 del ricorso, i quali consistono, rispettivamente, in una compilazione di differenti presentazioni di prodotti utilizzate in Germania dal 1935; in una rappresentazione dell’etichetta posta nella parte posteriore del prodotto; in uno studio dei prodotti di un grande supermercato in Germania; in immagini storiche, pubblicità e in un CD‑ROM contenente pubblicità televisive datate tra il 1957 e il 1964 e, infine, in un’indagine condotta presso consumatori in Germania, risalente al mese di ottobre del 1991.
53
Gli allegati da A.8 a A.12 del ricorso, che sono stati presentati dalla ricorrente per la prima volta nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione e devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Detti documenti devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punto
19
e giurisprudenza ivi citata].
54
In ogni caso va evidenziato che, supponendo che gli allegati da A.8 a A.12 del ricorso non fossero irricevibili, risulta che essi non riguardano il periodo di riferimento ovvero che concernono marchi diversi da quello di cui trattasi nel caso di specie, cosicché non sarebbe stato possibile prenderli in considerazione nel presente procedimento.
55
Per quanto riguarda, infine, la decisione del tribunale di primo grado di Wiesbaden datata 10 aprile 1972, contenuta nell’allegato A.13 del ricorso e menzionata dalla ricorrente all’udienza, occorre ricordare che né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, ad elementi derivati dalla giurisprudenza dell’Unione, nazionale o internazionale. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali non è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza secondo la quale il ricorso di cui il Tribunale viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso alla luce degli elementi presentati dalle parti dinanzi a queste ultime, giacché non si tratta di contestare alle commissioni di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una sentenza nazionale precisa, ma di richiamare sentenze a sostegno di un motivo vertente sulla violazione da parte delle commissioni di ricorso di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2006, Vitakraft‑[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, punti
70
e
71
].
56
Orbene, nel caso di specie si deve rilevare che la ricorrente non invoca la decisione del tribunale di primo grado di Wiesbaden allo scopo di fornire un esempio dell’interpretazione da dare a una disposizione di diritto, bensì al fine di chiarire una questione di fatto, ossia stabilire se la ricorrente abbia utilizzato la parola «piccolo» quale marchio. Pertanto, si tratta di una prova dell’uso effettivo del marchio anteriore che la ricorrente avrebbe dovuto presentare dinanzi all’EUIPO. Peraltro, come per gli allegati da A.8 a A.12 del ricorso, va rilevato che la decisione del tribunale di primo grado di Wiesbaden non verte sull’uso effettivo del marchio anteriore e non riguarda il periodo di riferimento.
57
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, il quarto argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.
58
Per quanto attiene ai primi tre argomenti, vertenti sul presunto annullamento de facto del marchio anteriore nonché sulla presunta valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore effettuata dalla commissione di ricorso (v. punto 27 supra), essi devono essere necessariamente respinti. Contrariamente a quanto sottinteso dalla ricorrente, infatti, la commissione di ricorso non si è affatto pronunciata sulla questione se esistessero impedimenti assoluti che ostavano alla registrazione o alla validità del marchio anteriore, ma si è limitata a valutare se quest’ultimo fosse stato oggetto di un uso effettivo conforme alla sua funzione essenziale (v. punto 50 supra).
59
La commissione di ricorso si è limitata a considerare che gli elementi di prova prodotti dimostravano che il marchio anteriore era stato utilizzato in modo descrittivo dalla ricorrente, ossia per descrivere una bottiglia di un certo formato. Peraltro, come correttamente rilevato dall’EUIPO e dall’interveniente nelle loro memorie e in udienza, in sede di procedimento di opposizione la commissione di ricorso non ha affatto esaminato il carattere distintivo, in quanto tale, di detto marchio, ma la percezione del segno derivante dalle condizioni concrete del suo utilizzo in quanto marchio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come è tenuta a fare nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo di ogni marchio anteriore. Riguardo all’argomento secondo il quale l’assenza di carattere distintivo rilevata dalla commissione di ricorso si fonderebbe esclusivamente su documenti prodotti dall’interveniente di data successiva al periodo di riferimento (v. punto 27 supra), esso dev’essere respinto in quanto infondato dal momento che, da un lato, la commissione di ricorso non ha affatto rilevato l’assenza di carattere distintivo del marchio anteriore e, dall’altro, il menzionato argomento è privo di fondamento in punto di fatto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente all’udienza in risposta a un quesito del Tribunale, infatti, risulta chiaramente, in particolare dai punti 21 e da 39 a 44 della decisione impugnata, che la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio anteriore non fosse stato oggetto di uso effettivo fondandosi principalmente sulle prove prodotte dalla ricorrente, con data non successiva al periodo di riferimento.
60
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, il motivo unico della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato e, pertanto, il ricorso in esame dev’essere respinto.
Sulle spese
61
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & Co. Sektkellerei KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona di [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2016.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.