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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06280/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1359/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

L'AQUILA n. 487/2019 depositata il 23/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] disconoscendo costi e ammortamenti con conseguente maggiore IRAP e IVA per euro 56.818,76.

Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla CTP di Chieti che, con sentenza 371/16, ha rigettato il ricorso.

Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la CTR Abruzzo ha accolto, «ritenendo assorbente la violazione dell’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’omessa allegazione del pvc».

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si affida a tre motivi.

Rimane intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di extra o ultra petizione in quanto erano state poste a base della decisione circostanze non dedotte dall’appellante.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché la motivazione è contraddittoria e fuorviante, essendosi riferita prima alla violazione di obblighi di informazione e, poi, alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non sussistendo, comunque, alcuna violazione dei doveri di informazione previsti dai commi 2,3,6 e

7. I tre motivi possono essere considerati unitariamente e sono fondati.

2. La ricorrente ha trascritto l’atto d’appello della società e non vi è corrispondenza tra le ragioni della decisione, ritenute assorbenti dalla CTR, e i motivi d’appello che, con riguardo agli aspetti formali, concernevano soltanto l’«omessa notificadell’avviso di accertamento» e l’«irrituale sottoscrizione ed apparente motivazione» dell’atto.

Non risulta, poi, che sia stata proposta in appello alcuna doglianza in ordine alla violazione dell’art. 12 cit., che la CTR invece ha considerato nella stessa motivazione, mentre, quanto all’omessa allegazione del pvc, nell’esposizione del fatto nell’atto dall’appello la società addirittura ammette che il pvc era «conosciuto dalla contribuente».

La motivazione della CTR, quindi, eccede i limiti della domanda proposta in appello.

3. Oltretutto, non è chiara la concreta ratio decidendi della decisione con riguardo, in particolare, alla violazione del contraddittorio, in quanto, la sentenza si riferisce, sempre in maniera assai generica e senza alcun puntuale riferimento agli atti di causa, dapprima all’omessa informazione ex art. 12 cit. e poi all’inosservanza del termine dilatorio ex art. 12 comma 7 cit..

4. Peraltro, proprio gli atti, riportati per autosufficienza in ricorso, non confermano quegli argomenti: quanto all’informativa, è stata trascritta la pag. 5 del pvc che riporta integralmente le informazioni che devono essere rese al contribuente ai sensi dell’art. 12 cit.; quanto al termine dilatorio, già la CTP aveva rilevato il rispetto del termine di sessanta giorni tra la verifica e la notifica dell’avviso di accertamento «perché la prima risale al 28.11.2014 e la seconda all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]» (v. trascrizione da pag. 2 della sentenza di primo grado, in ricorso sub motivo 1).

5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1359/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 487/2019 depositata il 23/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] disconoscendo costi e ammortamenti con conseguente maggiore IRAP e IVA per euro 56.818,76. Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla CTP di Chieti che, con sentenza 371/16, ha rigettato il ricorso. Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la CTR Abruzzo ha accolto, «ritenendo assorbente la violazione dell’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’omessa allegazione del pvc». Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si affida a tre motivi. Rimane intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di extra o ultra petizione in quanto erano state poste a base della decisione circostanze non dedotte dall’appellante. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché la motivazione è contraddittoria e fuorviante, essendosi riferita prima alla violazione di obblighi di informazione e, poi, alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non sussistendo, comunque, alcuna violazione dei doveri di informazione previsti dai commi 2,3,6 e 7. I tre motivi possono essere considerati unitariamente e sono fondati. 2. La ricorrente ha trascritto l’atto d’appello della società e non vi è corrispondenza tra le ragioni della decisione, ritenute assorbenti dalla CTR, e i motivi d’appello che, con riguardo agli aspetti formali, concernevano soltanto l’«omessa notificadell’avviso di accertamento» e l’«irrituale sottoscrizione ed apparente motivazione» dell’atto. Non risulta, poi, che sia stata proposta in appello alcuna doglianza in ordine alla violazione dell’art. 12 cit., che la CTR invece ha considerato nella stessa motivazione, mentre, quanto all’omessa allegazione del pvc, nell’esposizione del fatto nell’atto dall’appello la società addirittura ammette che il pvc era «conosciuto dalla contribuente». La motivazione della CTR, quindi, eccede i limiti della domanda proposta in appello. 3. Oltretutto, non è chiara la concreta ratio decidendi della decisione con riguardo, in particolare, alla violazione del contraddittorio, in quanto, la sentenza si riferisce, sempre in maniera assai generica e senza alcun puntuale riferimento agli atti di causa, dapprima all’omessa informazione ex art. 12 cit. e poi all’inosservanza del termine dilatorio ex art. 12 comma 7 cit.. 4. Peraltro, proprio gli atti, riportati per autosufficienza in ricorso, non confermano quegli argomenti: quanto all’informativa, è stata trascritta la pag. 5 del pvc che riporta integralmente le informazioni che devono essere rese al contribuente ai sensi dell’art. 12 cit.; quanto al termine dilatorio, già la CTP aveva rilevato il rispetto del termine di sessanta giorni tra la verifica e la notifica dell’avviso di accertamento «perché la prima risale al 28.11.2014 e la seconda all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]» (v. trascrizione da pag. 2 della sentenza di primo grado, in ricorso sub motivo 1). 5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione
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