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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 23355/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29396/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e prima [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), elettivamente domiciliata in ROMA V [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 1522/2022 depositata i l 4/08/2022 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 391 bis e 395 n. 4) e n. 5) c.p.c. notificato al [OSCURATO:SOCIETA]. l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 sostenendo che la stessa sarebbe incorsa in errore di fatto, in quanto non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Chieti n.667/2017, prodotta nel giudizio di secondo grado conclusosi poi il 4.8.2022, sentenza che avrebbe accertato che la contabilità dei lavori del contratto di subappalto concluso dalle parti veniva redatta di volta in volta in contraddittorio e poi sottoscritta dalle parti stesse e che non erano state formulate riserve ex art. 53 del R.D. n. 350/1895 sulla percentuale di sconto applicatale del 25% anziché del 20%, e che sarebbe passata in giudicato prima che la Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 205/2019, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. 20/2014, ritenesse tardiva per inesistenza della notifica ed inefficacia della conseguente tardiva rinnovazione della stessa l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti in precedenza revocato, dichiarandolo esecutivo.

Assume la ricorrente che la disamina superficiale della sentenza del Tribunale di Chieti n.667/2017 nell'impugnata sentenza, limitatasi ad indicare come precluso l'esame dell'invocato giudicato esterno dalla ritenuta tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti, avrebbe avuto come conseguenza l'affermazione, o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, impedendo di riconoscere la sussistenza di un fatto ostativo al riconoscimento del credito portato da quel decreto ingiuntivo, benché già accertato con sentenza passata in giudicato.

Lamenta aggiuntivamente con un secondo motivo la ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto dell'efficacia sanante della nullità della notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.425/2012 del Tribunale di Chieti per raggiungimento dello scopo attribuibile all'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (uno dei legali dell'opposta [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliatario della stessa, il cui nome era stato erroneamente riportato come [OSCURATO:PERSONA] nella relata della notifica della citazione in opposizione tornata indietro per destinatario sconosciuto), che aveva chiesto al giudice del monitorio di dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza, o nullità della notifica ottenendo una pronuncia del giudice del monitorio di rimessione al giudice dell’opposizione della decisione sull’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di opposizione, venendo così a conoscenza della pendenza del relativo giudizio, ed aveva quindi chiesto il 26.2.2012 al giudice dell’opposizione di anticipare la prima udienza per vedere riconosciuta l’inesistenza della notifica della citazione in opposizione e la tardività della stessa vedendo però respinta tale richiesta, nonostante la Procura Generale nelle conclusioni scritte formulate avesse ritenuto insussistente il ritardo della parte opponente [OSCURATO:SOCIETA] nella riattivazione del processo notificatorio attribuendo a quell'istanza ed alla decisione del giudice dell'opposizione di differire la pronuncia sulla nullità, o inesistenza della notifica della citazione in opposizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il significato di giustificare il ritardo nella ripresa del processo notificatorio.

Aggiunge la ricorrente che la Corte d’Appello nel valorizzare il fatto che la parte opponente non aveva provveduto autonomamente a rinnovare la notifica della citazione in opposizione secondo i principi dettati dalle sentenze n. 17352/2009 delle sezioni unite della Corte di Cassazione e dalle sentenze n. 16943/2018, n.24660/2017 e n. 20830/2009 dopo la notifica tentata il 12.10.2012 con esito negativo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro con esatta indicazione della parte rappresentata e dell’indirizzo di studio ed anche del nome del legale nell’atto di citazione in opposizione ed erronea indicazione del destinatario solo sulla richiesta di notifica e sull’avviso di ricevimento, di competenza dell’ufficiale giudiziario), non avesse tenuto conto dell’istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell’opposizione finalizzata ad ottenere l’anticipazione di udienza ed il riconoscimento dell’inesistenza della notificazione della citazione in opposizione e della sua tardività.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che oltre a contestare l'invocabilità del giudicato della sentenza del Tribunale di Chieti n. 667/2017 inerente al pagamento dei lavori indicati nella fattura n. 11/2004 e non al pagamento di diversi lavori svolti nel periodo 2005-2011 ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti (oggetto della sentenza della Suprema Corte impugnata per revocazione), ed a sottolineare la mancata produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato della suindicata sentenza, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per revocazione per essersi la Corte di Cassazione già pronunciata nella sentenza n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 sulle questioni che si vorrebbero in questa sede riproporre.

Il ricorso é inammissibile, in quanto l'art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento solo per errore materiale, o di calcolo, o per errore di fatto ex art. 395 n. 4), e non ex art. 395 n. 5) c.p.c. (contrarietà a precedente giudicato tra le parti), per cui é esclusa già sul piano normativo la possibilità della revocazione per il primo motivo fatto valere, e comunque l'art. 395 n. 4) c.p.c. pone come condizione di ammissibilità che si tratti di un fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

Orbene nel caso di specie, senza entrare nelle tematiche relative all'avvenuta prova della dimostrazione nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Chieti n. 667/2017, del contenuto della stessa e della sua potenziale influenza sulla decisione di quel procedimento, quel che é certo é che la questione dell'asserito giudicato esterno di tale ultima sentenza é stato oggetto di discussione tra le parti e di pronuncia da parte della sentenza n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 della Corte di Cassazione, che alla pagina 12, esaminando il secondo motivo di ricorso, ha sia pur sinteticamente statuito che l'esame del giudicato esterno era precluso alla Corte d'Appello dell'Aquila una volta rilevata la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti, avente carattere preliminare rispetto alla decisione sul merito, in tal modo escludendo anche sottoquesto profilo la possibilità della revocazione.

Quanto al secondo motivo, non si lamenta alcun errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa dell’impugnata sentenza, che ha già compiutamente valutato alle pagine 10 e 11 le istanze presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione e finalizzate ad ottenere la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l’anticipazione dell’udienza di prima trattazione del giudizio di opposizione per tardività dell’avversa opposizione dovuta ad inesistenza della notifica della citazione relativa, ritenendo che ad esse, non tradottesi mai in una formale costituzione in giudizio dell’opposta nel giudizio di opposizione, non fosse attribuibile alcuna efficacia sanante del vizio della mancata notifica della citazione in opposizione, e ritenendo quindi che la parte opponente fosse tenuta a rinnovare autonomamente la notifica della citazione in opposizione entro un termine ragionevolmente contenuto (in tal senso Cass. Sez. un. n. 17352/2009; Cass. n. 20830/2013; Cass.n. 24660/2017; Cass. n.16943/2018) da quando ad ottobre 2012 il plico le era tornato indietro per notifica negativa anche se incolpevole, senza attendere la successiva udienza del giudizio di opposizione del 27.2.2013 per richiedere al Giudice un ordine di rinnovazione non più consentito.

In realtà la parte ricorrente non condivide l’interpretazione giuridica fornita dall’impugnata sentenza, e pretenderebbe attraverso l’istituto dellarevocazione, di ottenere una diversa valutazione della documentazione già valutata, il che evidentemente non è consentito.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione determinate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R . n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, S ezione S econda civile, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, pari ad € 200,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29396/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e prima [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), elettivamente domiciliata in ROMA V [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 1522/2022 depositata i l 4/08/2022 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 391 bis e 395 n. 4) e n. 5) c.p.c. notificato al [OSCURATO:SOCIETA]. l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 sostenendo che la stessa sarebbe incorsa in errore di fatto, in quanto non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Chieti n.667/2017, prodotta nel giudizio di secondo grado conclusosi poi il 4.8.2022, sentenza che avrebbe accertato che la contabilità dei lavori del contratto di subappalto concluso dalle parti veniva redatta di volta in volta in contraddittorio e poi sottoscritta dalle parti stesse e che non erano state formulate riserve ex art. 53 del R.D. n. 350/1895 sulla percentuale di sconto applicatale del 25% anziché del 20%, e che sarebbe passata in giudicato prima che la Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 205/2019, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. 20/2014, ritenesse tardiva per inesistenza della notifica ed inefficacia della conseguente tardiva rinnovazione della stessa l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti in precedenza revocato, dichiarandolo esecutivo. Assume la ricorrente che la disamina superficiale della sentenza del Tribunale di Chieti n.667/2017 nell'impugnata sentenza, limitatasi ad indicare come precluso l'esame dell'invocato giudicato esterno dalla ritenuta tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti, avrebbe avuto come conseguenza l'affermazione, o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, impedendo di riconoscere la sussistenza di un fatto ostativo al riconoscimento del credito portato da quel decreto ingiuntivo, benché già accertato con sentenza passata in giudicato. Lamenta aggiuntivamente con un secondo motivo la ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto dell'efficacia sanante della nullità della notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.425/2012 del Tribunale di Chieti per raggiungimento dello scopo attribuibile all'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (uno dei legali dell'opposta [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliatario della stessa, il cui nome era stato erroneamente riportato come [OSCURATO:PERSONA] nella relata della notifica della citazione in opposizione tornata indietro per destinatario sconosciuto), che aveva chiesto al giudice del monitorio di dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza, o nullità della notifica ottenendo una pronuncia del giudice del monitorio di rimessione al giudice dell’opposizione della decisione sull’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di opposizione, venendo così a conoscenza della pendenza del relativo giudizio, ed aveva quindi chiesto il 26.2.2012 al giudice dell’opposizione di anticipare la prima udienza per vedere riconosciuta l’inesistenza della notifica della citazione in opposizione e la tardività della stessa vedendo però respinta tale richiesta, nonostante la Procura Generale nelle conclusioni scritte formulate avesse ritenuto insussistente il ritardo della parte opponente [OSCURATO:SOCIETA] nella riattivazione del processo notificatorio attribuendo a quell'istanza ed alla decisione del giudice dell'opposizione di differire la pronuncia sulla nullità, o inesistenza della notifica della citazione in opposizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il significato di giustificare il ritardo nella ripresa del processo notificatorio. Aggiunge la ricorrente che la Corte d’Appello nel valorizzare il fatto che la parte opponente non aveva provveduto autonomamente a rinnovare la notifica della citazione in opposizione secondo i principi dettati dalle sentenze n. 17352/2009 delle sezioni unite della Corte di Cassazione e dalle sentenze n. 16943/2018, n.24660/2017 e n. 20830/2009 dopo la notifica tentata il 12.10.2012 con esito negativo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (peraltro con esatta indicazione della parte rappresentata e dell’indirizzo di studio ed anche del nome del legale nell’atto di citazione in opposizione ed erronea indicazione del destinatario solo sulla richiesta di notifica e sull’avviso di ricevimento, di competenza dell’ufficiale giudiziario), non avesse tenuto conto dell’istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell’opposizione finalizzata ad ottenere l’anticipazione di udienza ed il riconoscimento dell’inesistenza della notificazione della citazione in opposizione e della sua tardività. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che oltre a contestare l'invocabilità del giudicato della sentenza del Tribunale di Chieti n. 667/2017 inerente al pagamento dei lavori indicati nella fattura n. 11/2004 e non al pagamento di diversi lavori svolti nel periodo 2005-2011 ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti (oggetto della sentenza della Suprema Corte impugnata per revocazione), ed a sottolineare la mancata produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato della suindicata sentenza, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per revocazione per essersi la Corte di Cassazione già pronunciata nella sentenza n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 sulle questioni che si vorrebbero in questa sede riproporre. Il ricorso é inammissibile, in quanto l'art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento solo per errore materiale, o di calcolo, o per errore di fatto ex art. 395 n. 4), e non ex art. 395 n. 5) c.p.c. (contrarietà a precedente giudicato tra le parti), per cui é esclusa già sul piano normativo la possibilità della revocazione per il primo motivo fatto valere, e comunque l'art. 395 n. 4) c.p.c. pone come condizione di ammissibilità che si tratti di un fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Orbene nel caso di specie, senza entrare nelle tematiche relative all'avvenuta prova della dimostrazione nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Chieti n. 667/2017, del contenuto della stessa e della sua potenziale influenza sulla decisione di quel procedimento, quel che é certo é che la questione dell'asserito giudicato esterno di tale ultima sentenza é stato oggetto di discussione tra le parti e di pronuncia da parte della sentenza n. 24172/2022 del 5.7/4.8.2022 della Corte di Cassazione, che alla pagina 12, esaminando il secondo motivo di ricorso, ha sia pur sinteticamente statuito che l'esame del giudicato esterno era precluso alla Corte d'Appello dell'Aquila una volta rilevata la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2012 del Tribunale di Chieti, avente carattere preliminare rispetto alla decisione sul merito, in tal modo escludendo anche sottoquesto profilo la possibilità della revocazione. Quanto al secondo motivo, non si lamenta alcun errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa dell’impugnata sentenza, che ha già compiutamente valutato alle pagine 10 e 11 le istanze presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione e finalizzate ad ottenere la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l’anticipazione dell’udienza di prima trattazione del giudizio di opposizione per tardività dell’avversa opposizione dovuta ad inesistenza della notifica della citazione relativa, ritenendo che ad esse, non tradottesi mai in una formale costituzione in giudizio dell’opposta nel giudizio di opposizione, non fosse attribuibile alcuna efficacia sanante del vizio della mancata notifica della citazione in opposizione, e ritenendo quindi che la parte opponente fosse tenuta a rinnovare autonomamente la notifica della citazione in opposizione entro un termine ragionevolmente contenuto (in tal senso Cass. Sez. un. n. 17352/2009; Cass. n. 20830/2013; Cass.n. 24660/2017; Cass. n.16943/2018) da quando ad ottobre 2012 il plico le era tornato indietro per notifica negativa anche se incolpevole, senza attendere la successiva udienza del giudizio di opposizione del 27.2.2013 per richiedere al Giudice un ordine di rinnovazione non più consentito. In realtà la parte ricorrente non condivide l’interpretazione giuridica fornita dall’impugnata sentenza, e pretenderebbe attraverso l’istituto dellarevocazione, di ottenere una diversa valutazione della documentazione già valutata, il che evidentemente non è consentito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione determinate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R . n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, S ezione S econda civile, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, pari ad € 200,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 c
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