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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22740/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 163 - R.G. n. 1555/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e il secondo motivo da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza delle allegazioni difensive; pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto anche della pertinenza della documentazione allegata); - il terzo motivo da generiche ed assertive doglianze sul trattamento sanzionatorio (il ricorrente non ha dato contezza "dell'articolato motivo di appello" sul punto - a fronte della sentenza di appello che afferma che alcun motivo sia stato proposto), in ogni caso manifestamente infondate (quanto ad un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 163 - R.G. n. 1555/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e il secondo motivo da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza delle allegazioni difensive; pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto anche della pertinenza della documentazione allegata); - il terzo motivo da generiche ed assertive doglianze sul trattamento sanzionatorio (il ricorrente non ha dato contezza "dell'articolato motivo di appello" sul punto - a fronte della sentenza di appello che afferma che alcun motivo sia stato proposto), in ogni caso manifestamente infondate (quanto ad un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 22740/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris