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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33547/2022

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13/09/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 27214-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del Direttore degli Affari legali e societari e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, 11, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro GESTI° JURIS S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], via ORAZIO, 3, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2,u2. 222, - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2019 del Tribunale di FIRENZE, depositata in data 11/M/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con ricorso ex artt. 22 e ss.

I. 689/81, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla cartella di pagamento, avente ad oggetto le penali poste a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a seguito del riscontro della violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. del Regolamento comunale per l'applicazione della Tia, avendo presentato la denuncia di nuova iscrizione di utenza non domestica in data 15 dicembre 2010, indicando, ai fini della decorrenza, che l'occupazione dei locali siti in Firenze, via Salvestrina, era iniziata in data 4 marzo 2009; nel giudizio spiegava intervento adesivo dipendente Federconsumatori; il Giudice di Pace, con sentenza n. 2244/2014, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la cartella di pagamento impugnata e condannando l'opponente alle spese di lite; il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 451/2019, oggetto dell'odierno ricorso, per quanto di interesse, ha parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], confermando la cartella di pagamento impugnata, ma condannando l'opposta alla restituzione di euro 1.044,33 per Iva applicata sulla TIA; segnatamente, ha sostenuto che la tariffa pretesa dalla società [OSCURATO:PERSONA] era la TIA1, avente natura tributaria, come tale non suscettibile di IVA, atteso che la Tia2, pur essendo stata introdotta con Legge del 2006, non era ancora entrata in vigore, all'epoca dei rapporti in contestazione relativi al periodo 2009-2010, per difetto del regolamento ministeriale di attuazione, e che per le per le prestazioni svolte nel periodo 30.6.2010-31.8.2011, cui si riferiva la fattura emessa il 20 agosto 2011, non risultava che il Comune di Firenze si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 5 comma 2 quater del dl n. 208/08 per regolamentare l'applicazione di TIA2; di conseguenza, concludeva che fino al 31.8.2011 il Comune di Firenze aveva applicato la TIA1, come confermato anche dall'intestazione della fattura e dal regolamento richiamato, riferentesi inequivocabilmente alla TIA1; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, formulando due motivi che illustra con memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.

Errata ed inconferente motivazione sul punto», la ricorrente ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] è una società di capitali, che, non essendo consumatore finale, aveva già interamente recuperato VIVA versata e non aveva un interesse concreto al recupero dell'Iva, non avendo dimostrato - come era sua onere fare - di non aver portato in detrazione o di non poter portare in detrazione la somma relativa; rileva che la statuizione con cui il Tribunale di Firenze ha dapprima affermato che il sistema impositivo dell'Iva è connotato per gli operatori economici dal principio della neutralità, ma poi ritenuto legittimata [OSCURATO:PERSONA] ad agire per ottenere la ripetizione dell'IVA, perché indebitamente pagata, sarebbe erronea, avendo applicato un indirizzo giurisprudenziale non pertinente - quello relativo alla possibilità di chiedere la restituzione dell'Iva anziché allo Stato, che è il soggetto che effettivamente la percepisce, al soggetto a cui è stata versata - perché rilevante al fine di individuare la giurisdizione ordinaria o tributaria, ma non per contrassegnare il profilo soggettivo di colui che chiede il rimborso dell'Iva; il primo motivo è infondato; questa Corte (cfr. Cass. 26/04/2019, n. 11330; Cass.05/03/2020, n.6149; Cass. 22/09/2021, n. 25741), in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente ricorso, ha già affermato l'irrilevanza, ai fini della decisione avente ad oggetto la domanda di ripetizione dell'IVA indebitamente pagata, anche della teorica possibilità di una detrazione dell'IVA da parte del soggetto che agisca in ripetizione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, perché esso "presuppone che VIVA sia stata correttamente versata"; in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità con la Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonché con la successiva Dir. del Consiglio del novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, per ottenere la restituzione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - non rileva che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, essendo, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario; il fatto che la ricorrente presupponga che [OSCURATO:PERSONA] abbia portato in detrazione VIVA corrisposta sulla TIA, a prescindere da ogni ulteriore questione sul carattere pacifico o meno di tale circostanza e su chi gravasse l'onere della relativa prova, è, in ogni caso e in via dirimente, da qualificarsi come irrilevante, in base all'indirizzo ermeneutico dapprima richiamato, cui questo Collegio ritiene si debba aderire; 2) in subordine rispetto al primo motivo, con il secondo la ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 238, d.lgs. n. 152/206, nonché dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31.05.2012, n. 78, in relazione a quanto disposto dall'art. 360, comma 1°, b. 3 cod.proc.civ.»; l'errore del Tribunale sarebbe quello di aver ritenuto ricorrente la TIA1, anziché la TIA2, non assoggettabile ad IVA; la controversia riguarderebbe la TIA introdotta con il dlgs 152/06 e quindi si tratterebbe di una prestazione definita normativamente corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, soggetta ad Iva (Cass, n. 5706/2019); la questione qui posta è stata affrontata da questa Corte con un duplice arresto a sezioni unite - Cass., Sez.

Un., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632 - seguito da un numero piuttosto elevato di pronunce conformi, alcune delle quali relative a fattispecie che hanno visto coinvolta proprio la società ricorrente (cfr. Cass. 28/03/ 2022, n. 9871; Cass. 06/10/2020, n. 21344); da esso si evince quanto segue: i. la c.d.

TIA 1, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ha natura di tributo e dunque non è assoggettabile a IVA (come già statuito da Cass., Sez.

Un., 15/03/2006, n. 5078); ii. diversamente, la c.d.

TIA 2, tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, quale convertito, ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3 e art. 4, commi 2 e 3; iii. quanto al diritto intertemporale, l'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni, succeduta a quella della c.d.

TIA 1 e precedente l'introduzione della c.d.

TARES, è rimasta circoscritta a un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010, data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, e il 31 dicembre 2012; iv. per ciò che concerne il punto sub iii, in particolare, è stato osservato (p.

6.2. del primo arresto delle Sezioni Unite del 2020 inizialmente evocato) che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, ha disposto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della TIA 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ossia la c.d.

TIA 2 (poi denominata quale tariffa integrata ambientale), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuassero ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11); v. nelle more dell'adozione del suddetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006; vi. blocco dei regimi relativi alla (originaria) c.d.

TARSU e alla c.d.

TIA 1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166, e con il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1, quale convertito); vii. il termine del 30 giugno 2009, a partire dal quale (in base allo stesso art. 5, comma 2 quater, da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la c.d.

TIA 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, e il D.P.R. n. 158 del 1999); viii. per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 10 gennaio del 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), della c.d.

TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, il periodo di vigenza della c.d.

TIA 2 è stato quello sopra ricordato; ix. ne deriva che: a) la c.d.

TIA 1 è rimasta sicuramente operante oltre il 2006 e fino al 2010; b) per il periodo 2010-2012, dev'essere verificata in fatto l'adozione, da parte del Comune, della c.d.

TIA 2, che, nella fattispecie, è stata esclusa dai giudici di merito, con una motivazione, riportata supra nella parte narrativa, che non è stata attinta dalle censure della ricorrente (pag. 6 della sentenza impugnata); 3) il ricorso va, pertanto, rigettato; 4) le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza; 5) in conformità con quanto statuito da Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13/09/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 27214-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del Direttore degli Affari legali e societari e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, 11, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro GESTI° JURIS S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], via ORAZIO, 3, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2,u2. 222, - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2019 del Tribunale di FIRENZE, depositata in data 11/M/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con ricorso ex artt. 22 e ss. I. 689/81, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla cartella di pagamento, avente ad oggetto le penali poste a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a seguito del riscontro della violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. del Regolamento comunale per l'applicazione della Tia, avendo presentato la denuncia di nuova iscrizione di utenza non domestica in data 15 dicembre 2010, indicando, ai fini della decorrenza, che l'occupazione dei locali siti in Firenze, via Salvestrina, era iniziata in data 4 marzo 2009; nel giudizio spiegava intervento adesivo dipendente Federconsumatori; il Giudice di Pace, con sentenza n. 2244/2014, respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la cartella di pagamento impugnata e condannando l'opponente alle spese di lite; il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 451/2019, oggetto dell'odierno ricorso, per quanto di interesse, ha parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], confermando la cartella di pagamento impugnata, ma condannando l'opposta alla restituzione di euro 1.044,33 per Iva applicata sulla TIA; segnatamente, ha sostenuto che la tariffa pretesa dalla società [OSCURATO:PERSONA] era la TIA1, avente natura tributaria, come tale non suscettibile di IVA, atteso che la Tia2, pur essendo stata introdotta con Legge del 2006, non era ancora entrata in vigore, all'epoca dei rapporti in contestazione relativi al periodo 2009-2010, per difetto del regolamento ministeriale di attuazione, e che per le per le prestazioni svolte nel periodo 30.6.2010-31.8.2011, cui si riferiva la fattura emessa il 20 agosto 2011, non risultava che il Comune di Firenze si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 5 comma 2 quater del dl n. 208/08 per regolamentare l'applicazione di TIA2; di conseguenza, concludeva che fino al 31.8.2011 il Comune di Firenze aveva applicato la TIA1, come confermato anche dall'intestazione della fattura e dal regolamento richiamato, riferentesi inequivocabilmente alla TIA1; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, formulando due motivi che illustra con memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. Errata ed inconferente motivazione sul punto», la ricorrente ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] è una società di capitali, che, non essendo consumatore finale, aveva già interamente recuperato VIVA versata e non aveva un interesse concreto al recupero dell'Iva, non avendo dimostrato - come era sua onere fare - di non aver portato in detrazione o di non poter portare in detrazione la somma relativa; rileva che la statuizione con cui il Tribunale di Firenze ha dapprima affermato che il sistema impositivo dell'Iva è connotato per gli operatori economici dal principio della neutralità, ma poi ritenuto legittimata [OSCURATO:PERSONA] ad agire per ottenere la ripetizione dell'IVA, perché indebitamente pagata, sarebbe erronea, avendo applicato un indirizzo giurisprudenziale non pertinente - quello relativo alla possibilità di chiedere la restituzione dell'Iva anziché allo Stato, che è il soggetto che effettivamente la percepisce, al soggetto a cui è stata versata - perché rilevante al fine di individuare la giurisdizione ordinaria o tributaria, ma non per contrassegnare il profilo soggettivo di colui che chiede il rimborso dell'Iva; il primo motivo è infondato; questa Corte (cfr. Cass. 26/04/2019, n. 11330; Cass.05/03/2020, n.6149; Cass. 22/09/2021, n. 25741), in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente ricorso, ha già affermato l'irrilevanza, ai fini della decisione avente ad oggetto la domanda di ripetizione dell'IVA indebitamente pagata, anche della teorica possibilità di una detrazione dell'IVA da parte del soggetto che agisca in ripetizione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, perché esso "presuppone che VIVA sia stata correttamente versata"; in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità con la Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonché con la successiva Dir. del Consiglio del novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, per ottenere la restituzione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - non rileva che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, essendo, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario; il fatto che la ricorrente presupponga che [OSCURATO:PERSONA] abbia portato in detrazione VIVA corrisposta sulla TIA, a prescindere da ogni ulteriore questione sul carattere pacifico o meno di tale circostanza e su chi gravasse l'onere della relativa prova, è, in ogni caso e in via dirimente, da qualificarsi come irrilevante, in base all'indirizzo ermeneutico dapprima richiamato, cui questo Collegio ritiene si debba aderire; 2) in subordine rispetto al primo motivo, con il secondo la ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 238, d.lgs. n. 152/206, nonché dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31.05.2012, n. 78, in relazione a quanto disposto dall'art. 360, comma 1°, b. 3 cod.proc.civ.»; l'errore del Tribunale sarebbe quello di aver ritenuto ricorrente la TIA1, anziché la TIA2, non assoggettabile ad IVA; la controversia riguarderebbe la TIA introdotta con il dlgs 152/06 e quindi si tratterebbe di una prestazione definita normativamente corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, soggetta ad Iva (Cass, n. 5706/2019); la questione qui posta è stata affrontata da questa Corte con un duplice arresto a sezioni unite - Cass., Sez. Un., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632 - seguito da un numero piuttosto elevato di pronunce conformi, alcune delle quali relative a fattispecie che hanno visto coinvolta proprio la società ricorrente (cfr. Cass. 28/03/ 2022, n. 9871; Cass. 06/10/2020, n. 21344); da esso si evince quanto segue: i. la c.d. TIA 1, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ha natura di tributo e dunque non è assoggettabile a IVA (come già statuito da Cass., Sez. Un., 15/03/2006, n. 5078); ii. diversamente, la c.d. TIA 2, tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, quale convertito, ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3 e art. 4, commi 2 e 3; iii. quanto al diritto intertemporale, l'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni, succeduta a quella della c.d. TIA 1 e precedente l'introduzione della c.d. TARES, è rimasta circoscritta a un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010, data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, e il 31 dicembre 2012; iv. per ciò che concerne il punto sub iii, in particolare, è stato osservato (p. 6.2. del primo arresto delle Sezioni Unite del 2020 inizialmente evocato) che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, ha disposto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della TIA 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ossia la c.d. TIA 2 (poi denominata quale tariffa integrata ambientale), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuassero ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11); v. nelle more dell'adozione del suddetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006; vi. blocco dei regimi relativi alla (originaria) c.d. TARSU e alla c.d. TIA 1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166, e con il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1, quale convertito); vii. il termine del 30 giugno 2009, a partire dal quale (in base allo stesso art. 5, comma 2 quater, da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la c.d. TIA 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, e il D.P.R. n. 158 del 1999); viii. per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 10 gennaio del 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), della c.d. TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, il periodo di vigenza della c.d. TIA 2 è stato quello sopra ricordato; ix. ne deriva che: a) la c.d. TIA 1 è rimasta sicuramente operante oltre il 2006 e fino al 2010; b) per il periodo 2010-2012, dev'essere verificata in fatto l'adozione, da parte del Comune, della c.d. TIA 2, che, nella fattispecie, è stata esclusa dai giudici di merito, con una motivazione, riportata supra nella parte narrativa, che non è stata attinta dalle censure della ricorrente (pag. 6 della sentenza impugnata); 3) il ricorso va, pertanto, rigettato; 4) le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza; 5) in conformità con quanto statuito da Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 33547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris