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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1990

Cassazione n. 17304/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dalla ricorrente in data 08 aprile 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una -ivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici per respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è consentita in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come avvenuto nella specie a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dalla ricorrente in data 08 aprile 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una -ivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici per respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è consentita in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come avvenuto nella specie a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere e
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