CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 11129/47/2016, depositata il 9.12.2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],esercente l’attività di avvocato, avverso l’avviso di accertamento perimposte dirette e IVA, in relazione all’anno di imposta 2009, con ilNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026quale era stato rideterminato il suo reddito, ritenendo che l’attoimpugnato fosse stato sottoscritto da un funzionario di cui non erastata provata la qualifica di dirigente;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate, osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per vizio di sottoscrizionenon era stata proposta dal contribuente con il ricorso introduttivo e ilgiudice di primo grado non poteva rilevarla d’ufficio;- il contraddittorio preventivo si era svolto in data 1.10.2013 e in data31.07.2014, sebbene l’Amministrazione non avesse l’obbligo diinstaurarlo, in quanto l’accertamento non era stato preceduto da“accesso, ispezione, verifica” presso la sede del contribuente, ma soloda una richiesta di acquisizione documentale ex art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973;- nel merito l’appello era fondato, in quanto il contribuente non avevafornito documentazione idonea a giustificare i versamenti sui contibancari;- le varie operazioni contestate non risultavano riscontrate da fatturerimasta priva di riscontro l’indicazione di una presunta prassi dellecompagnie assicurative di disporre i pagamenti non a favoredell’effettivo beneficiario, ma del legale, mediante assegni intestati aiclienti, versati sul conto del professionista o del di lui coniuge (chenon svolgeva, peraltro, alcuna attività lavorativa) e da questi pagatiai titolari dell’indennizzo;- le dichiarazioni di alcuni clienti che confermavano tale procedimentoerano, in assenza di ulteriori e più precisi riscontri, privi di rilievoprobatorio;Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026- anche la giustificazione fornita per altri importi, nel senso che sitrattava di restituzione di precedenti prestiti o di liberalità di parenti,non era supportata da alcuna idonea documentazione;- il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a seimotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- con ordinanza interlocutoria n. 7606/2024 questa Corte disponeva ilrinvio della causa a nuovo ruolo ritenendo necessario acquisire, ai finidel decidere, i fascicoli dei gradi di merito;- il contribuente depositava memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoriadepositata dal ricorrente solo il 7 aprile 2026 e, quindi, tardivamente;- con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per violazione ed errata interpretazione degli artt. 53 e 22del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di rilevared’ufficio l’inammissibilità dell’atto di appello, proposto dall’Agenziadelle entrate, stante il mancato deposito, unitamente all’atto diappello, di copia della ricevuta di spedizione della raccomandatapostale con la quale l’appello era stato notificato;- con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per violazioneed errata interpretazione degli artt. 27, comma 1, e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, riproponendo sotto altro profilo la stessa censuraindicata con il primo motivo;- entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente,riguardando la stessa questione, sono infondati;- al riguardo va premesso che, secondo l’orientamento ormai pacificodi questa Corte (Cass. Sez. U. n. 13452 del 29/05/2017), “NelNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità delricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzodel servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (ol'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trentagiorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta dispedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data dispedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliaturameccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesimafunzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazionemanuale o comunemente dattilografica della data di spedizionesull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini dellatempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente sela ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenutaentro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o dellasentenza”);- è stato altresì affermato (Cass. n. 31879 del 27/10/2022) che “nelprocesso tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che siastato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale,ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, nonabbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delleraccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, ol'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseveratadall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero conproprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenticontestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono ipresupposti della rimessione in termini, non può sanarel'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art.Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/202622, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivoperfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (odell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico siacertificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine didecadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)”;- nella specie, nei fascicoli dei gradi di merito, di cui è stata dispostala trasmissione con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.7606/2024, è stata rinvenuto l’avviso di ricevimento dal quale sievince che la data di spedizione del plico era il 9.05.2016 (ultimogiorno utile per proporre impugnazione, dato che la sentenza di primogrado era stata depositata il 7.11.2015 e considerato che il 7.05.2016cadeva di sabato), asseverata dall'ufficio postale con proprio timbrodatario;- l’avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la ricezionedel ricorso in appello, contiene, pertanto, a riscontro dellatempestività dell’appello, i requisiti previsti dalla legge per sopperireal mancato deposito della ricevuta di spedizione e, considerata la datadi ricezione della notifica da parte dell’appellato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), lacostituzione dell’appellante ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) è stata tempestiva;- con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione ed errata interpretazione degli artt. 32, comma 2, n. 2, deld.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., peravere la CTR rigettato erroneamente la censura riguardante laviolazione del contraddittorio endoprocedimentale, che l’Agenziaaveva l’obbligo di espletare, in quanto l’avviso di accertamentoriguardava anche l’IVA, non potendosi considerare tale l’incontro conil funzionario dell’Agenzia, finalizzato alla sola produzione didocumenti a seguito dell’invio di questionari, atteso che, primadell’emissione dell’avviso di accertamento, non era stato redatto ilNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026verbale di chiusura della verifica fiscale, previsto dall’art. 24 della l. n.4 del 1929, contenente la contestazione delle eventuali irregolaritàriscontrate, a seguito del quale il contribuente avrebbe potutopresentare le proprie osservazioni;- il motivo è infondato;- nella specie, è pacifico che la verifica fiscale è stata espletata “atavolino”, ossia presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria,senza effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinatiall’esercizio dell’attività professionale del contribuente, per cuil’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con quest’ultimoera limitato alla rideterminazione dei tributi “armonizzati”;- sul punto è irrilevante che la ricostruzione della base imponibile siastata effettuata mediante le risultanze degli accertamenti bancari exart. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito dei quali l'Ufficio ha unamera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligodi anticipare il contraddittorio alla fase amministrativa, sicché dalmancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità dellarettifica operata in base ai relativi accertamenti (ex plurimis, Cass.20.12.2019, n. 34209);- acclarato che l’obbligo di espletare il contradditorio preventivoriguardava solo l’IVA, occorre precisare che per le modalità disvolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna formavincolata, per cui va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente(e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizziin modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, sianoessi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismifinalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro diquestionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovverol’espletamento di altre attività che risultino funzionali a dettoobiettivo”, (Cass. 19.07.2021, n. 20436);Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026- nella specie, è stato lo stesso contribuente ad evidenziare nelricorso che, prima della notifica dell’avviso, era stato convocatodiverse volte dall’Agenzia per fornire notizie e chiarimenti in ordinealle movimentazioni bancarie e che, a seguito di detti inviti, avevaconsegnato documenti e memorie riguardanti le operazioni dagiustificare;- di conseguenza, poiché l’Amministrazione finanziaria aveva giàinstaurato un contraddittorio con il contribuente, non aveva alcunobbligo di sollecitarlo ulteriormente, visto che lo stesso aveva avutoanche la possibilità di formulare le proprie osservazioni;- in ogni caso, occorre ribadire che violazione del diritto alcontraddittorio preventivo, laddove previsto, comporta l'invaliditàdell'atto impositivo, purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U,n. 24823 del 9.12.2015); secondo la giurisprudenza unionale, inoltre,il positivo superamento della c.d. prova di resistenza avviene, quandoil contribuente illustra come e in che termini, il procedimentoamministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse statorispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE, 3luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13, punti 78 e 79; CGUE, SCC.F. cit., punto 35);- in ultimo, deve essere condiviso anche il recente arrestogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 21271 del 2025),secondo il quale, con riguardo alla disciplina ratione temporisapplicabile e alle verifiche “a tavolino” su tributi armonizzati, “laviolazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale comportal'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, adeterminare un risultato diverso del procedimento impositivo.”;- le Sezioni Unite hanno, dunque, chiarito che l’oggetto della prova diresistenza deve consistere nella “specifica indicazione dei fatti e delleinformazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevoleidoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare ilprovvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenutooggettivamente o soggettivamente più mite”, dovendosi considerareche: “a. i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessiche possono essere dedotti in sede giurisdizionale; b. la ripetibilitàdella deduzione in sede giurisdizionale non salva dall’invalidità l’attodi imposizione; c. la ‘evidenza’ del fatto o delle deduzione in sedeamministrativa non coincide con i requisiti della “prova” da fornire nelprocesso”;- ciò premesso, il contribuente non ha adempiuto a detto onereessendosi limitato ad affermare che “Nel caso di specie il ricorrenteavrebbe potuto esporre, durante la procedura di contraddittorio endo-procedimentale, i motivi di eccezione poi esposti nel successivogravame introduttivo, con la conseguenza che l'esito redditualedell'accertamento sarebbe stato significativamente diverso se nonaddirittura nullo” (p. 19 del ricorso);- con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione ed errata interpretazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessavalutazione e pronuncia sull’eccezione riproposta nellecontrodeduzioni depositate in appello, riguardante il difetto dimotivazione dell’atto impositivo, in quanto privo di adeguate replichealle giustificazioni che il contribuente aveva fornito sulleNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026movimentazioni finanziarie, con la memoria illustrativa prodotta inoccasione della consegna dei documenti all’Agenzia;- con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione ed errata interpretazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36del d.lgs. n. 546 del 1992, 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa valutazione e pronunciasull’eccezione riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello,riguardante la violazione del principio di progressività dell’imposizionein funzione del reale reddito conseguito e del diritto di difesa, peravere l’Ufficio imposto al contribuente di fornire una “prova diabolica”per giustificare i movimenti finanziari, senza valutare i chiarimenti e idocumenti da lui forniti, senza considerare che l’onorario mediopercepito dal professionista sugli indennizzi assicurativi incassati nonpoteva attestarsi in misura superiore al 23% degli importi diversamento ritenuti non giustificati, e senza scorporare i prelievieffettuati in relazione alle somme dovute e riversate ai propriassistiti;- i predetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione,presentano profili di inammissibilità per difetto di specificità, postoche risulta contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, di due vizidistinti, quali quello relativo all’omessa pronuncia e quelli di omessoesame su un punto decisivo della controversia;- il primo implica, infatti, la completa omissione del provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in unaviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valereesclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. enon con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone, dopo la nuovaformulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che haNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimentoalle impugnazioni proposte – come quella in esame - avverso lesentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’omesso esame di un “fattostorico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia“decisivo” ai fini di una diversa decisione (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia),non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare lasufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattualiritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quantonon pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass.Sez. U. 22.09.2014, n. 19881);- si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci diindicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (exmultis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);- resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U. n.8053/2014 cit.);- il ricorrente ha non solo cumulato, in maniera indistinta, censure traloro incompatibili, ma ha anche denunciato il vizio sotto il paradigmaprevigente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendocensurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente dellasentenza impugnata e un omesso esame di elementi di prova;- i motivi risultano in ogni caso infondati;Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026- nel ritenere che il contraddittorio preventivo fosse stato instauratocorrettamente e nell’affrontare il merito della pretesa, laCommissione regionale si è implicitamente pronunciata anche sullequestioni dedotte con i predetti motivi;- con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.,115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per non avere la CTR valutato correttamente le censuremosse dal contribuente in ordine all’infondatezza della pretesa, vistoche l’avviso gli accertamento si fondava solo sulle movimentazionifinanziarie, non essendo suffragato da altre prove, ed erano statefornite giustificazioni in ordine alla quasi totalità delle movimentazionifinanziarie, che non riguardavano (o comunque la maggior parte nonriguardava) compensi per l’attività professionale, nonspecificatamente contestate dall’Ufficio;- il motivo è infondato;- la sentenza impugnata ha seguito l’indirizzo ormai consolidato diquesta Corte, secondo il quale, qualora l'accertamento effettuatodall'Amministrazione finanziaria si fondi, come nella specie, suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non genericama analitica per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili adoperazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn.22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anchein tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delleoperazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico delNumero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPRn.633/1972 (Cass. n. 21303/2013);- la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggiorreddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile aisoli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estendealla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R.n. 600 del 1973, riguardante l'accertamento del reddito complessivodelle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2;fermo restando che, all'esito della sentenza della Corte costituzionalen. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentrequelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i qualipossono contrastarne l'efficacia solo dimostrando che le stesse sonogià incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n.29572/ 2018);- ciò posto, il ricorrente, nel corpo del predetto motivo, non haspecificato quali siano state le prove contrarie analitiche che egli hacontrapposto alle singole movimentazioni bancarie, ulteriori rispetto aquelle già esaminate e ritenute insufficienti dal giudice di appello;- non avendo il ricorrente dimostrato di avere fornito nei gradi dimerito una dettagliata spiegazione dei singoli movimenti bancariritenuti ingiustificati, la motivazione della sentenza impugnata deveessere ritenuta sul punto esaustiva;- il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquidain € 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;Numero registro generale 6611/2017Numero sezionale 3133/2026Numero di raccolta generale 13478/2026Data pubblicazione 09/05/2026ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida