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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 1984

Cassazione n. 13546/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1984avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.Udito il sostituto processuale del difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Uditi i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 7 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha rideterminato in 4anni e 10 mesi di reclusione e 5.400 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA], e 3 anni e 10 mesidi reclusione e 8.400 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta con la sentenza del 4aprile 2024 del Tribunale di Velletri, emessa in rito abbreviato, che li ha condannati per i reatidegli artt. 423 cod. pen. (capo n. 1), 349 cod. pen. (capo n. 2), 6 l. 2 ottobre 1967, n. 895(capo n. 5), nonché il solo D’[OSCURATO:PERSONA] anche per il reato degli artt. 1 e 2 l. n. 895 del 1967(capo n. 3), ed il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato degli artt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967 (capo n. 4).2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso D’AnielloCon il primo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata nullaavrebbe detto sulla eventuale consegna dell’ordigno esplosivo con cui fu realizzato l’incendioda D’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; senza consegna dell’ordigno, e senza la prova che tale ordignosia stato utilizzato per commettere l’incendio, non vi è prova del concorso di D’[OSCURATO:PERSONA] nelreato.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché l’oggetto realizzato daD’[OSCURATO:PERSONA], e rinvenuto nella fotografia scambiata con [OSCURATO:PERSONA], è stato esaminato daltecnico del R.I.S. solo in fotografia, esso non è mai stato trovato, non vi è prova dellafunzionalità dello stesso, e non è chiaro quale sarebbe il suo funzionamento concreto.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata non haconsiderato la conversazione intercettata in carcere il 1° settembre 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e lasua ex fidanzata, in cui il primo dice che [OSCURATO:PERSONA] è stato preso per errore perché si eralimitato a realizzare un jimbal.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per ilcapo n. 2, perché il giudice del merito ha ritenuto esistente la consapevolezza da parte degliimputati della sottoposizione del bene a sequestro per via del fatto che vi erano apposti isigilli, senza considerare che il fatto si è verificato di notte in una zona poco illuminata;inoltre, D’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’azione materiale e quindi non poteva saperedell’esistenza del sequestro sul bene.Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per ilcapo n. 5, perché il fine di attentare alla pubblica sicurezza, che è proprio di tale reato, èincompatibile con il fine di danneggiare il locale che è stato ricostruito in sentenza comemovente dell’azione criminosa.2.2.

Ricorso MonteneroCon il primo motivo deduce violazione processuale, in quanto il sequestro operato daicarabinieri di Anzio con riferimento ai telefoni cellulari ed ai capi di abbigliamento sarebbeinutilizzabile, in quanto preceduto da una perquisizione effettuata d’iniziativa per la ricerca diarmi, che era l’unico bene, quindi, che i militari avrebbero potuto apprendere.Con il secondo motivo deduce violazione processuale, in quanto la consulenza tecnicadisposta dal pubblico ministero non è stata preceduta da avvisi ex art. 360 cod. proc. pen.,nonostante che essa abbia avuto ad oggetto anche la ricerca di composti volatili (ovvero,carburanti) sulla [OSCURATO:PERSONA] su cui avevano viaggiato gli autori del reato e sugli abiti e lescarpe oggetto del sequestro.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché per il reato del capo n. 5 è statadeterminata la pena in forza della norma di cui all’art. 421-bis cod. pen., che è stataintrodotta successivamente al fatto, e che è più sfavorevole rispetto a quella dell’art. 6 l. n.895 del 1967, vigente all’epoca del fatto e contestata in imputazione.3.

La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto dei ricorsi.Il difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sostitutoprocessuale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.I difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, come indicato di seguito in motivazione,infondato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ma la posizione del ricorrente beneficiadell’estensione soggettiva conseguente all’accoglimento di un motivo, non esclusivamentepersonale, del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], come spiegato meglio in motivazione.1.

Ricorso D’Aniello1.1.

I primi tre motivi del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], che riguardano il giudizio di responsabilitàper il reato di incendio di cui al capo n. 1, e che possono essere affrontati congiuntamente,sono inammissibili.Il ricorrente censura, infatti, come profili di illogicità della motivazione quelle che sono,in realtà, conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base della valutazione delmateriale probatorio.I giudici del merito hanno, in particolare, ricavato il giudizio di responsabilità diD’[OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla foto scambiata con [OSCURATO:PERSONA] di quello che è stato ritenuto esserel’ordigno incendiario, creato da D’[OSCURATO:PERSONA] e con cui [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato l’esplosione,anche dalle ripetute telefonate intercorse tra i due la notte stessa del fatto, dall’incontroavvenuto tra i due in Aprilia intorno alle 5.48 del mattino, documentato dai movimenti dellecelle di traffico dei rispettivi telefoni, e dai messaggi con cui D’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto aMontenero il video della distruzione operata dall’incendio allo scopo, autodichiaratodall’interessato, di procurarsi nuovi clienti.In questo contesto il ricorso deduce che non è provata la consegna da D’[OSCURATO:PERSONA] aMontenero dell’ordigno ritratto nella foto, e che senza la prova di tale consegna non visarebbe prova della responsabilità, ma l’argomento è inammissibile, perché il vigentesistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e l’accertamento di un fattopuò essere dato con qualsiasi mezzo di prova (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018,P.G. in proc.

Cirocco e altri, Rv. 273096 – 01, in un processo per morte conseguenteall'esposizione a polveri d'amianto; nello stesso senso da ultimo, v.

Sez. 5, n. 17839 del11/01/2023, P.M. in proc.

Coricelli, Rv. 284401 – 01, in materia di frode in commercio),all’esito di un ragionamento logico, come quello effettuato nel caso in esame dal giudice delmerito e compendiato sopra.Il ricorso deduce che l’ordigno è stato ritenuto esplosivo soltanto sulla base di unafotografia, perché lo stesso non è stato trovato e non ne è noto il funzionamento e l’efficacia,ma l’argomento è inammissibile, perché, come detto, in un sistema processuale che rifuggedalla prova legale ed attribuisce valore decisivo all’apprezzamento da parte del giudice delleprove acquisite nel corso del giudizio, purché logicamente motivato (art. 192, comma 1, cod.proc. pen.: il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e deicriteri adottati), non è decisivo che l’ordigno, verosimilmente bruciato in occasionedell’incendio, che per definizione distrugge le tracce del reato, non sia stato trovato e che,trattandosi di un manufatto di carattere artigianale, non se ne conosca nel dettaglio ilfunzionamento, perché ciò che è decisivo è che il percorso logico che ha proposto il giudicedel merito nel momento in cui ha ricostruito la corresponsabilità di D’[OSCURATO:PERSONA], qualefabbricante dell’esplosivo con cui è stato realizzato l’incendio, e che è stato riportato sopra, èesente da fratture logiche.Il ricorso deduce ancora che non è stata valutata adeguatamente la dichiarazioneliberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA] resa nel corso della conversazione intercettata incarcere, ma l’argomento è, a sua volta, inammissibile, perché, premesso che per regolagenerale le dichiarazioni liberatorie di un coimputato devono essere valutate "unitamente aglialtri elementi che ne confermano l'attendibilità" (Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv.243197), pur se nel caso in esame la dichiarazione è stata effettuata in una conversazioneintercettata, e, quindi, non è soggetta alla regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonè manifestamente illogico che il giudice del merito, nell’esercizio dei suoi poteri divalutazione complessiva del compendio probatorio, abbia attribuito ad essa un rilievosubvalente rispetto agli altri elementi di prova a carico dell’imputato (l’invio della fotodell’ordigno a [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del reato, due giorni prima del fatto; le telefonatecon [OSCURATO:PERSONA] la notte del fatto; la richiesta di un video dell’esito dell’esplosione peracquisire ulteriori “lavori”).1.2.

È infondato, invece, il quarto motivo.In esso si deduce, con riferimento alla condanna per la violazione dei sigilli, che ilgiudice del merito ha ritenuto che gli imputati fossero consapevoli della sottoposizione delbene a sequestro per via del fatto che vi erano apposti i sigilli, senza considerare, però, cheil fatto si è verificato di notte in una zona poco illuminata; inoltre, D’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipatoall’azione materiale e quindi non avrebbe potuto sapere dell’esistenza del sequestro sulbene.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, infatti, ha risposto al relativo motivo evidenziando che risultadocumentalmente che l’immobile era stato cautelato quattro mesi prima, e che la visibilità delsequestro era garantita dai sigilli apposti sui quattro lati del manufatto.Si tratta di una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità.

In effetti,per la tipologia di reato, necessariamente preordinato, che ha avuto bisogno di sopralluoghiper comprendere le caratteristiche dell’immobile da bruciare, i punti in cui porre gli inneschi,le vie di fuga degli esecutori materiali, ed in cui comunque è provato che soltanto due giorniprima era stato effettuato un tentativo di incendio non andato a buon fine, la critica propostain ricorso non riesce a scalfire il percorso logico della sentenza, che ha ritenuto che gliimputati, ivi compreso D’[OSCURATO:PERSONA], comunque coinvolto nella pianificazione del reato,dovessero necessariamente essere a conoscenza della circostanza che il bene materiale,oggetto della loro azione criminosa, fosse sottoposto a sequestro.1.3.

È fondato, invece, il quinto motivo.La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo n. 5 era statacontestata già nei motivi di appello dall'imputato D’[OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata harisposto alla deduzione proposta nei motivi d'appello con la seguente frase, in cui si risolve lamotivazione sulla condanna per il capo n. 5: “sussistono la componente oggettiva(l'esplosione di un ordigno tipo molotov) e soggettiva della fattispecie delittuosa, benpotendosi ritenere che gli imputati, seppur mossi dalla finalità di danneggiare il chiosco-barnel contempo perseguito il fine di attentare alla pubblica sicurezza, di incutere pubblicotimore, con un gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità”.Il ricorso deduce che il fine di attentare alla pubblica sicurezza o di cagionare pubblicotimore, che è proprio di tale reato, sarebbe incompatibile con il fine di danneggiare il localeche è stato ricostruito in sentenza come movente dell’azione criminosa; la sentenzasarebbe, in ogni caso, contraddittoria, perché da un lato ha riconosciuto che il finedell’azione criminosa fosse il danneggiamento, dall’altro ha ritenuto esistente il dolo specificodi incutere pubblico timore o attentare alla pubblica sicurezza.L’argomento è fondato, sia pure soltanto nei limiti specificati di seguito.La norma dell’art. 6 l. n. 895 del 1967, vigente all’epoca dei fatti (ed adesso trasfusonell’art. 421-bis cod. pen., introdotto dall'art. 4, comma 2-quater del d.l. 15 settembre 2023,n. 123, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, che ha lasciato intattala descrizione della fattispecie modificando soltanto la cornice sanzionatoria), ed applicabileal giudizio in esame ex art. 2, comma 4, cod. pen., dispone: “chiunque, al fine di incuterepubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezzapubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materieesplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno aotto anni”.Il dolo specifico, con quattro finalità alternative (Sez. 1, n. 17120 del 07/01/2016,Ballore, n.m.), è l’elemento caratteristico della fattispecie, perché, come ritenuto fin dagiurisprudenza risalente, “il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 si distinguedalla contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., allorchè vi sia coincidenza dell'elementomateriale tra le due fattispecie (come nello scoppio di materiale esplodente) in baseall'elemento soggettivo.

Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietàcosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine diincutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare allasicurezza pubblica (Sez. 1, n. 11872 del 07/10/1980, Passagrilli, Rv. 146636 – 01; conformiSez. 1, n. 37384 del 22/09/2006, dep. 10/11/2006, Ponticelli, Rv. 235082; Sez. 1, n. 9286 del20/01/2014, dep. 26/02/2014, Sciacca, Rv. 259731).In conformità ai principi generali della teoria del reato, per la consumazione del delittonon è necessario che si sia verificato l'effetto voluto dell'agente (Sez. 1, n. 643 del26/01/1980, dep. 21/05/1980, Bellipanni, Rv. 145392; Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006,Ponticelli, sopra citata), e che, quindi, sia stato suscitato il tumulto o il pubblico disordine,cagionato il pubblico timore o attentato alla sicurezza pubblica.L’elemento soggettivo, rafforzato dalla presenza del dolo specifico, caratterizzafortemente la norma penale dell’art. 6 (e la stessa caratterizzazione è transitata nell’odiernoreato dell’art. 421-bis cod. pen.), a discapito anche dell’elemento oggettivo, che, invece, nonè particolarmente colorato, ricomprendendo anche, come rilevato dalla giurisprudenza dilegittimità, ordigni di “qualsiasi ipotesi ("bombe o altri ordigni o materie esplodenti"), anchese di lieve entità e di scarsa pericolosità” (Sez. 1, n. 17596 del 14/04/2016, Gattiglia, n.m.).A differenza di quanto sostiene il motivo di ricorso, però, il dolo specifico previsto dallanorma non è incompatibile con la finalità di danneggiamento del chiosco perseguita dagliagenti.Pur avendo alla base una componente naturalistica che deve essere accertata in basealla direzione psicologica della volontà, il dolo specifico, infatti, non è altro che “un moventenormativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto” (Sez.U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01, in motivazione).La teoria generale del reato, infatti, assegna al dolo specifico una funzione delimitatricedella tipicità, ed il dolo specifico esprime, in definitiva, “uno scopo ulteriore rispetto almomento volitivo del reato e si proietta sul terreno della tipicità del fatto” (Sez.

U, n. 52117del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01).Quale “movente normativamente qualificato”, esso non è incompatibile con ulteriorifinalità che intendesse in astratto perseguire l’agente, tra cui anche quella didanneggiamento, posto che l’atteggiamento psicologico della volontà può essere indirizzatoverso la realizzazione di più eventi come conseguenza della propria condotta(Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, sull’aggravante dellafinalità di agevolazione mafiosa; Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938 –01, sull’abuso d’ufficio).Però, la sussistenza di questa seconda direzione della volontà degli agenti, del fine dimotivata, mentre nella sentenza impugnata riposa soltanto sulla osservazione che ben sipotrebbe ritenere che gli agenti abbiano perseguito anche il fine di attentare alla pubblicasicurezza o di incutere pubblico timore mediante “un gesto altamente dimostrativo diviolenza e pericolosità”.Il mero riferimento al “gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità” è, però,insufficiente per motivare l’esistenza del dolo specifico del reato in esame.

Nella sentenzaGattiglia, sopra citata, questa Corte ha ritenuto superasse lo scrutinio del giudizio dilegittimità la motivazione del giudice del merito che aveva ritenuto la sussistenza del dolospecifico dell’art. 6, in quanto l'ordigno esploso era potenzialmente lesivo anche per lepersone in caso di esplosione ravvicinata o a contatto e lo stesso poteva essere acquistatoed utilizzato soltanto da parte di persone munite di porto dì armi e di apposita patente,valorizzando, al contempo, il significato complessivo del gesto, rivolto, non ad una personafisica in particolare, ma ad un Comando di polizia, ed affiancato da un messaggio, contenutoin uno striscione, in cui si invitava un assessore a dimettersi; a fronte di una motivazione diquesto tipo la Corte aveva ritenuto che il giudice del merito avesse non illogicamentemotivato il fine di turbare l'ordine pubblico o di suscitare pubblico timore conseguenteall’esplosione.Un percorso simile si rinviene nella sentenza Sciacca, pure sopra citata, in cui il dolospecifico dell’art. 6 è stato ritenuto non illogicamente motivato in una caso in cui il giudice delmerito aveva evidenziato che l’esplosione era rivolta non tanto ad una persona fisica, ma alComando di [OSCURATO:PERSONA], ovvero ad un corpo in qualche modo rappresentativo dellacollettività, che, in conseguenza dell’esplosione, doveva essere pubblicamente intimidito.Il dolo specifico del reato di cui all’art. 6 è stato, invece, escluso nella sentenzaSez. 1, n. 34095 del 14/04/2015, Cosenza, n.m., in un caso, in cui, nell'esplodere un colpo difucile sulla pubblica via, l’agente aveva inteso incutere timore non ad un gruppoindiscriminato di persone, ma solo al circoscritto numero di giovani che lo attorniava.

Dalla lettura dei precedenti di questa Corte emerge che il dolo specifico dell’art. 6,elemento particolarmente caratterizzante la fattispecie, come si è precisato sopra, deveessere ricavato, pertanto, non solo dalle caratteristiche dell’azione in sé, ma anche daelementi di contesto, che consentono di leggere la direzione finalistica della volontàdell’agente.Il riferimento a questi elementi di contesto manca del tutto nella motivazione dellasentenza impugnata, che ha ricavato il “movente normativamente qualificato” soltanto dallecaratteristiche dell’esplosione, peraltro con una frase particolarmente generica (“gestoaltamente dimostrativo di violenza e pericolosità”), senza inquadrarlo in quegli elementi dicontesto che avrebbero potuto, e dovuto, spiegare il transito della direzione finalistica dellavolontà da una dimensione puramente individuale (di distruzione di un bene di una specificapersona) ad una collettiva (il fine di incutere pubblico timore o di attentare alla pubblicasicurezza).Ne consegue che il motivo deve essere accolto, e che, con riferimento al reato del capon. 5, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.1.4.

L’accoglimento del ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo n. 5 comportal’estensione degli effetti dell’accoglimento anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non hapresentato impugnazione sul punto, in applicazione della norma dell’art. 587, comma 1, cod.proc. pen., secondo cui “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato,l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamentepersonali, giova anche agli altri imputati”.Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'operatività dell'istitutodell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi nonricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnatoil punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamentepersonali proposti da altro imputato” (Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv.266686 – 01; conforme Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226 -01).2.

Ricorso Montenero2.1.

Il primo motivo è infondato.La perquisizione ed il sequestro non sono atti sovrapponibili e sono corredati dastrumentari diversi di garanzia dei diritti civili.

È, infatti, soltanto la perquisizione, non ilsequestro, che è coperta dalla garanzia degli artt. 13 e 14 Cost., e che può essere effettuatadi iniziativa della polizia giudiziaria soltanto nei casi previsti dalla legge.Con riferimento al sequestro non esiste un medesimo strumentario di tutela, ed, anzi, lapolizia giudiziaria dispone di un potere generale di sequestro del corpo del reato e delle cosepertinenti, ai sensi dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen.Il sequestro effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria non è viziato neanche nel casoin cui sia illegittima la perquisizione che ha preceduto il sequestro e nel corso della quale èstato rinvenuto il bene sequestrato (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 – 01;conformi Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 – 01; Sez. 1, n. 18438 del28/04/2006, Proietti, Rv. 234672 – 01; nella giurisprudenza più recente v.

Sez. 2,n. 37408 del 14/10/2025, Huang, n.m.; in senso contrario, nei primi anni dell’entrata in vigoredel codice, Sez. 1, n. 205 del 20/01/1993, Mattiuzzi, Rv. 193090 - 01).Infatti, come evidenziato in modo perspicuo nella giurisprudenza di legittimità, “conriguardo agli atti di raccolta delle prove, la nozione di consecutività non è applicabile, comerisulta confermato dalla lettera dell'art. 185 del codice di rito, che, escludendo la regressionein materia di prove, evidenzia che la raccolta delle stesse non può essere ricondotta allanozione di "procedimento" - che implica la conseguenzialità quanto piuttosto a quella di"atto", la cui sussistenza e validità è indipendente dalle attività di indagine precedenti esuccessive.

Così, potrà essere sicuramente riconosciuta la nullità dell'atto" di sequestro, manon potrà mai ritenersi che tale nullità "derivi" dalle attività investigative precedenti e dunquedalla nullità della perquisizione” (Sez. 2, n. 33210 dell’11/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui non vi è mai stato alcun accertamentogiudiziario che abbia affermato l’illegittimità della perquisizione effettuata d’iniziativa dellapolizia giudiziaria per la ricerca di armi o esplosivi, avvenuta, peraltro, nel corso delleindagini su di un reato commesso proprio con un ordigno esplosivo.2.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Esso deduce che la consulenza tecnica del pubblico ministero sarebbe inutilizzabile, inquanto non preceduta da avvisi ex art. 360 cod. proc. pen., nonostante che essa abbia avutoad oggetto anche la ricerca di composti volatili (ovvero, carburanti) sulla [OSCURATO:PERSONA] su cuiavevano viaggiato gli autori del reato e sugli abiti e le scarpe oggetto del sequestro.Il motivo è inammissibile, perché non conferente con il percorso logico della sentenzaimpugnata, in cui è evidenziato che la ricerca di composti volatili sull’autovettura, sugli abiti esulle scarpe in sequestro, ha dato esito negativo.Nella motivazione della sentenza impugnata la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] autore materiale del reato di cui al capo n. 1 non passa, infatti, attraverso eventualielementi di prova tratti da tale consulenza, ma è fondato essenzialmente sugli accertamentirelativi alle celle di traffico, che lo collocano sul luogo del reato al momento dello stesso,sulle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], che individua in [OSCURATO:PERSONA] il soggettocui aveva prestato l’autovettura inquadrata dalle telecamere di sicurezza della zona, sullestesse conversazioni intercettate dopo il delitto, in cui è lo stesso imputato a riferire a terzi diessere stato lui l’autore dell’incendio del Bodeguita.2.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorso deduce che per il reato del capo n. 5 è stata inflitta la pena del reato di cuiall’art. 421-bis cod. pen., che è stato introdotto successivamente al fatto, e che è piùsfavorevole rispetto a quella dell’art. 6 l. n. 895 del 1967, vigente all’epoca del delitto econtestato in imputazione.L’argomento è manifestamente infondato.La sentenza di appello ha determinato la pena ritenendo reato più grave quello di cui alcapo n. 4 (art. 4 l. n. 895 del 1967), per il quale ha inflitto 3 anni e 6 mesi di reclusione e4.000 euro di multa.A tale pena ha aggiunto, a titolo di aumento per continuazione, la pena di 6 mesi direclusione e 500 euro di multa per il reato del capo n. 5.Questa pena inflitta per il capo n. 5, attesa la natura di reato satellite di unacontinuazione interna riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, non è stata calcolata nésulla base della forcella edittale dell’art. 6 l. n. 895 del 1967 (la reclusione da uno a ottoanni), né sulla base della forcella edittale dell’art. 421-bis cod. pen. (la reclusione da tre aotto anni), ma, come previsto dalla regola generale dell’art. 81, comma 2, cod. pen., comeaumento per moltiplicazione della pena base.

Ed, infatti, la pena inflitta per il reato del capon. 5 è sensibilmente inferiore al minimo edittale di entrambe le norme incriminatrici citate, siaquella vigente al momento del fatto sia quella attuale.L’utilizzo della regola di determinazione della pena propria del reato continuato emergechiaramente dalla sentenza impugnata (“aumentata ex art. 81 cpv. nella misura di …”).

Latesi del ricorso, secondo cui la pena sarebbe stata quantificata, invece, sulla base dellanuova cornice edittale dell’art. 421-bis cod. pen. è, pertanto, sfornita di qualunquefondamento.3.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio soltanto con riferimento alla condanna per il reato del capo n. 5 e per l’eventualerideterminazione, all’esito, del trattamento sanzionatorio; i ricorsi sono respinti nel resto.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento, atteso che,conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente, la cuiimpugnazione sia stata dichiarata respinta e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione deglieffetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e lacondanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione traloro. (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406 – 01; conforme Sez.4, n. 36658 del 25/09/2025, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3, n. 48390 del 06/12/2022,C., n.m.; Sez. 3, n. 14244 del 17/03/2021, Federici, n.m.).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cuial capo 5 (art. 6 legge n. 895/67), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenzaimpugnata, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 5) (art. 6 l. 895/67), con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1984avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.Udito il sostituto processuale del difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Uditi i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 7 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha rideterminato in 4anni e 10 mesi di reclusione e 5.400 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA], e 3 anni e 10 mesidi reclusione e 8.400 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta con la sentenza del 4aprile 2024 del Tribunale di Velletri, emessa in rito abbreviato, che li ha condannati per i reatidegli artt. 423 cod. pen. (capo n. 1), 349 cod. pen. (capo n. 2), 6 l. 2 ottobre 1967, n. 895(capo n. 5), nonché il solo D’[OSCURATO:PERSONA] anche per il reato degli artt. 1 e 2 l. n. 895 del 1967(capo n. 3), ed il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato degli artt. 2 e 4 l. n. 895 del 1967 (capo n. 4).2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso D’AnielloCon il primo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata nullaavrebbe detto sulla eventuale consegna dell’ordigno esplosivo con cui fu realizzato l’incendioda D’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; senza consegna dell’ordigno, e senza la prova che tale ordignosia stato utilizzato per commettere l’incendio, non vi è prova del concorso di D’[OSCURATO:PERSONA] nelreato.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché l’oggetto realizzato daD’[OSCURATO:PERSONA], e rinvenuto nella fotografia scambiata con [OSCURATO:PERSONA], è stato esaminato daltecnico del R.I.S. solo in fotografia, esso non è mai stato trovato, non vi è prova dellafunzionalità dello stesso, e non è chiaro quale sarebbe il suo funzionamento concreto.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata non haconsiderato la conversazione intercettata in carcere il 1° settembre 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e lasua ex fidanzata, in cui il primo dice che [OSCURATO:PERSONA] è stato preso per errore perché si eralimitato a realizzare un jimbal.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per ilcapo n. 2, perché il giudice del merito ha ritenuto esistente la consapevolezza da parte degliimputati della sottoposizione del bene a sequestro per via del fatto che vi erano apposti isigilli, senza considerare che il fatto si è verificato di notte in una zona poco illuminata;inoltre, D’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’azione materiale e quindi non poteva saperedell’esistenza del sequestro sul bene.Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per ilcapo n. 5, perché il fine di attentare alla pubblica sicurezza, che è proprio di tale reato, èincompatibile con il fine di danneggiare il locale che è stato ricostruito in sentenza comemovente dell’azione criminosa.2.2. Ricorso MonteneroCon il primo motivo deduce violazione processuale, in quanto il sequestro operato daicarabinieri di Anzio con riferimento ai telefoni cellulari ed ai capi di abbigliamento sarebbeinutilizzabile, in quanto preceduto da una perquisizione effettuata d’iniziativa per la ricerca diarmi, che era l’unico bene, quindi, che i militari avrebbero potuto apprendere.Con il secondo motivo deduce violazione processuale, in quanto la consulenza tecnicadisposta dal pubblico ministero non è stata preceduta da avvisi ex art. 360 cod. proc. pen.,nonostante che essa abbia avuto ad oggetto anche la ricerca di composti volatili (ovvero,carburanti) sulla [OSCURATO:PERSONA] su cui avevano viaggiato gli autori del reato e sugli abiti e lescarpe oggetto del sequestro.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché per il reato del capo n. 5 è statadeterminata la pena in forza della norma di cui all’art. 421-bis cod. pen., che è stataintrodotta successivamente al fatto, e che è più sfavorevole rispetto a quella dell’art. 6 l. n.895 del 1967, vigente all’epoca del fatto e contestata in imputazione.3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto dei ricorsi.Il difensore dell’imputato D’[OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sostitutoprocessuale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.I difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, come indicato di seguito in motivazione,infondato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ma la posizione del ricorrente beneficiadell’estensione soggettiva conseguente all’accoglimento di un motivo, non esclusivamentepersonale, del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], come spiegato meglio in motivazione.1. Ricorso D’Aniello1.1. I primi tre motivi del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], che riguardano il giudizio di responsabilitàper il reato di incendio di cui al capo n. 1, e che possono essere affrontati congiuntamente,sono inammissibili.Il ricorrente censura, infatti, come profili di illogicità della motivazione quelle che sono,in realtà, conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base della valutazione delmateriale probatorio.I giudici del merito hanno, in particolare, ricavato il giudizio di responsabilità diD’[OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla foto scambiata con [OSCURATO:PERSONA] di quello che è stato ritenuto esserel’ordigno incendiario, creato da D’[OSCURATO:PERSONA] e con cui [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato l’esplosione,anche dalle ripetute telefonate intercorse tra i due la notte stessa del fatto, dall’incontroavvenuto tra i due in Aprilia intorno alle 5.48 del mattino, documentato dai movimenti dellecelle di traffico dei rispettivi telefoni, e dai messaggi con cui D’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto aMontenero il video della distruzione operata dall’incendio allo scopo, autodichiaratodall’interessato, di procurarsi nuovi clienti.In questo contesto il ricorso deduce che non è provata la consegna da D’[OSCURATO:PERSONA] aMontenero dell’ordigno ritratto nella foto, e che senza la prova di tale consegna non visarebbe prova della responsabilità, ma l’argomento è inammissibile, perché il vigentesistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e l’accertamento di un fattopuò essere dato con qualsiasi mezzo di prova (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018,P.G. in proc. Cirocco e altri, Rv. 273096 – 01, in un processo per morte conseguenteall'esposizione a polveri d'amianto; nello stesso senso da ultimo, v. Sez. 5, n. 17839 del11/01/2023, P.M. in proc. Coricelli, Rv. 284401 – 01, in materia di frode in commercio),all’esito di un ragionamento logico, come quello effettuato nel caso in esame dal giudice delmerito e compendiato sopra.Il ricorso deduce che l’ordigno è stato ritenuto esplosivo soltanto sulla base di unafotografia, perché lo stesso non è stato trovato e non ne è noto il funzionamento e l’efficacia,ma l’argomento è inammissibile, perché, come detto, in un sistema processuale che rifuggedalla prova legale ed attribuisce valore decisivo all’apprezzamento da parte del giudice delleprove acquisite nel corso del giudizio, purché logicamente motivato (art. 192, comma 1, cod.proc. pen.: il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e deicriteri adottati), non è decisivo che l’ordigno, verosimilmente bruciato in occasionedell’incendio, che per definizione distrugge le tracce del reato, non sia stato trovato e che,trattandosi di un manufatto di carattere artigianale, non se ne conosca nel dettaglio ilfunzionamento, perché ciò che è decisivo è che il percorso logico che ha proposto il giudicedel merito nel momento in cui ha ricostruito la corresponsabilità di D’[OSCURATO:PERSONA], qualefabbricante dell’esplosivo con cui è stato realizzato l’incendio, e che è stato riportato sopra, èesente da fratture logiche.Il ricorso deduce ancora che non è stata valutata adeguatamente la dichiarazioneliberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA] resa nel corso della conversazione intercettata incarcere, ma l’argomento è, a sua volta, inammissibile, perché, premesso che per regolagenerale le dichiarazioni liberatorie di un coimputato devono essere valutate "unitamente aglialtri elementi che ne confermano l'attendibilità" (Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv.243197), pur se nel caso in esame la dichiarazione è stata effettuata in una conversazioneintercettata, e, quindi, non è soggetta alla regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonè manifestamente illogico che il giudice del merito, nell’esercizio dei suoi poteri divalutazione complessiva del compendio probatorio, abbia attribuito ad essa un rilievosubvalente rispetto agli altri elementi di prova a carico dell’imputato (l’invio della fotodell’ordigno a [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del reato, due giorni prima del fatto; le telefonatecon [OSCURATO:PERSONA] la notte del fatto; la richiesta di un video dell’esito dell’esplosione peracquisire ulteriori “lavori”).1.2. È infondato, invece, il quarto motivo.In esso si deduce, con riferimento alla condanna per la violazione dei sigilli, che ilgiudice del merito ha ritenuto che gli imputati fossero consapevoli della sottoposizione delbene a sequestro per via del fatto che vi erano apposti i sigilli, senza considerare, però, cheil fatto si è verificato di notte in una zona poco illuminata; inoltre, D’[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipatoall’azione materiale e quindi non avrebbe potuto sapere dell’esistenza del sequestro sulbene.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, infatti, ha risposto al relativo motivo evidenziando che risultadocumentalmente che l’immobile era stato cautelato quattro mesi prima, e che la visibilità delsequestro era garantita dai sigilli apposti sui quattro lati del manufatto.Si tratta di una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità. In effetti,per la tipologia di reato, necessariamente preordinato, che ha avuto bisogno di sopralluoghiper comprendere le caratteristiche dell’immobile da bruciare, i punti in cui porre gli inneschi,le vie di fuga degli esecutori materiali, ed in cui comunque è provato che soltanto due giorniprima era stato effettuato un tentativo di incendio non andato a buon fine, la critica propostain ricorso non riesce a scalfire il percorso logico della sentenza, che ha ritenuto che gliimputati, ivi compreso D’[OSCURATO:PERSONA], comunque coinvolto nella pianificazione del reato,dovessero necessariamente essere a conoscenza della circostanza che il bene materiale,oggetto della loro azione criminosa, fosse sottoposto a sequestro.1.3. È fondato, invece, il quinto motivo.La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo n. 5 era statacontestata già nei motivi di appello dall'imputato D’[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata harisposto alla deduzione proposta nei motivi d'appello con la seguente frase, in cui si risolve lamotivazione sulla condanna per il capo n. 5: “sussistono la componente oggettiva(l'esplosione di un ordigno tipo molotov) e soggettiva della fattispecie delittuosa, benpotendosi ritenere che gli imputati, seppur mossi dalla finalità di danneggiare il chiosco-barnel contempo perseguito il fine di attentare alla pubblica sicurezza, di incutere pubblicotimore, con un gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità”.Il ricorso deduce che il fine di attentare alla pubblica sicurezza o di cagionare pubblicotimore, che è proprio di tale reato, sarebbe incompatibile con il fine di danneggiare il localeche è stato ricostruito in sentenza come movente dell’azione criminosa; la sentenzasarebbe, in ogni caso, contraddittoria, perché da un lato ha riconosciuto che il finedell’azione criminosa fosse il danneggiamento, dall’altro ha ritenuto esistente il dolo specificodi incutere pubblico timore o attentare alla pubblica sicurezza.L’argomento è fondato, sia pure soltanto nei limiti specificati di seguito.La norma dell’art. 6 l. n. 895 del 1967, vigente all’epoca dei fatti (ed adesso trasfusonell’art. 421-bis cod. pen., introdotto dall'art. 4, comma 2-quater del d.l. 15 settembre 2023,n. 123, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, che ha lasciato intattala descrizione della fattispecie modificando soltanto la cornice sanzionatoria), ed applicabileal giudizio in esame ex art. 2, comma 4, cod. pen., dispone: “chiunque, al fine di incuterepubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezzapubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materieesplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno aotto anni”.Il dolo specifico, con quattro finalità alternative (Sez. 1, n. 17120 del 07/01/2016,Ballore, n.m.), è l’elemento caratteristico della fattispecie, perché, come ritenuto fin dagiurisprudenza risalente, “il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 si distinguedalla contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., allorchè vi sia coincidenza dell'elementomateriale tra le due fattispecie (come nello scoppio di materiale esplodente) in baseall'elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietàcosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine diincutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare allasicurezza pubblica (Sez. 1, n. 11872 del 07/10/1980, Passagrilli, Rv. 146636 – 01; conformiSez. 1, n. 37384 del 22/09/2006, dep. 10/11/2006, Ponticelli, Rv. 235082; Sez. 1, n. 9286 del20/01/2014, dep. 26/02/2014, Sciacca, Rv. 259731).In conformità ai principi generali della teoria del reato, per la consumazione del delittonon è necessario che si sia verificato l'effetto voluto dell'agente (Sez. 1, n. 643 del26/01/1980, dep. 21/05/1980, Bellipanni, Rv. 145392; Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006,Ponticelli, sopra citata), e che, quindi, sia stato suscitato il tumulto o il pubblico disordine,cagionato il pubblico timore o attentato alla sicurezza pubblica.L’elemento soggettivo, rafforzato dalla presenza del dolo specifico, caratterizzafortemente la norma penale dell’art. 6 (e la stessa caratterizzazione è transitata nell’odiernoreato dell’art. 421-bis cod. pen.), a discapito anche dell’elemento oggettivo, che, invece, nonè particolarmente colorato, ricomprendendo anche, come rilevato dalla giurisprudenza dilegittimità, ordigni di “qualsiasi ipotesi ("bombe o altri ordigni o materie esplodenti"), anchese di lieve entità e di scarsa pericolosità” (Sez. 1, n. 17596 del 14/04/2016, Gattiglia, n.m.).A differenza di quanto sostiene il motivo di ricorso, però, il dolo specifico previsto dallanorma non è incompatibile con la finalità di danneggiamento del chiosco perseguita dagliagenti.Pur avendo alla base una componente naturalistica che deve essere accertata in basealla direzione psicologica della volontà, il dolo specifico, infatti, non è altro che “un moventenormativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto” (Sez.U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01, in motivazione).La teoria generale del reato, infatti, assegna al dolo specifico una funzione delimitatricedella tipicità, ed il dolo specifico esprime, in definitiva, “uno scopo ulteriore rispetto almomento volitivo del reato e si proietta sul terreno della tipicità del fatto” (Sez. U, n. 52117del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01).Quale “movente normativamente qualificato”, esso non è incompatibile con ulteriorifinalità che intendesse in astratto perseguire l’agente, tra cui anche quella didanneggiamento, posto che l’atteggiamento psicologico della volontà può essere indirizzatoverso la realizzazione di più eventi come conseguenza della propria condotta(Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, sull’aggravante dellafinalità di agevolazione mafiosa; Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938 –01, sull’abuso d’ufficio).Però, la sussistenza di questa seconda direzione della volontà degli agenti, del fine dimotivata, mentre nella sentenza impugnata riposa soltanto sulla osservazione che ben sipotrebbe ritenere che gli agenti abbiano perseguito anche il fine di attentare alla pubblicasicurezza o di incutere pubblico timore mediante “un gesto altamente dimostrativo diviolenza e pericolosità”.Il mero riferimento al “gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità” è, però,insufficiente per motivare l’esistenza del dolo specifico del reato in esame. Nella sentenzaGattiglia, sopra citata, questa Corte ha ritenuto superasse lo scrutinio del giudizio dilegittimità la motivazione del giudice del merito che aveva ritenuto la sussistenza del dolospecifico dell’art. 6, in quanto l'ordigno esploso era potenzialmente lesivo anche per lepersone in caso di esplosione ravvicinata o a contatto e lo stesso poteva essere acquistatoed utilizzato soltanto da parte di persone munite di porto dì armi e di apposita patente,valorizzando, al contempo, il significato complessivo del gesto, rivolto, non ad una personafisica in particolare, ma ad un Comando di polizia, ed affiancato da un messaggio, contenutoin uno striscione, in cui si invitava un assessore a dimettersi; a fronte di una motivazione diquesto tipo la Corte aveva ritenuto che il giudice del merito avesse non illogicamentemotivato il fine di turbare l'ordine pubblico o di suscitare pubblico timore conseguenteall’esplosione.Un percorso simile si rinviene nella sentenza Sciacca, pure sopra citata, in cui il dolospecifico dell’art. 6 è stato ritenuto non illogicamente motivato in una caso in cui il giudice delmerito aveva evidenziato che l’esplosione era rivolta non tanto ad una persona fisica, ma alComando di [OSCURATO:PERSONA], ovvero ad un corpo in qualche modo rappresentativo dellacollettività, che, in conseguenza dell’esplosione, doveva essere pubblicamente intimidito.Il dolo specifico del reato di cui all’art. 6 è stato, invece, escluso nella sentenzaSez. 1, n. 34095 del 14/04/2015, Cosenza, n.m., in un caso, in cui, nell'esplodere un colpo difucile sulla pubblica via, l’agente aveva inteso incutere timore non ad un gruppoindiscriminato di persone, ma solo al circoscritto numero di giovani che lo attorniava. Dalla lettura dei precedenti di questa Corte emerge che il dolo specifico dell’art. 6,elemento particolarmente caratterizzante la fattispecie, come si è precisato sopra, deveessere ricavato, pertanto, non solo dalle caratteristiche dell’azione in sé, ma anche daelementi di contesto, che consentono di leggere la direzione finalistica della volontàdell’agente.Il riferimento a questi elementi di contesto manca del tutto nella motivazione dellasentenza impugnata, che ha ricavato il “movente normativamente qualificato” soltanto dallecaratteristiche dell’esplosione, peraltro con una frase particolarmente generica (“gestoaltamente dimostrativo di violenza e pericolosità”), senza inquadrarlo in quegli elementi dicontesto che avrebbero potuto, e dovuto, spiegare il transito della direzione finalistica dellavolontà da una dimensione puramente individuale (di distruzione di un bene di una specificapersona) ad una collettiva (il fine di incutere pubblico timore o di attentare alla pubblicasicurezza).Ne consegue che il motivo deve essere accolto, e che, con riferimento al reato del capon. 5, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.1.4. L’accoglimento del ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo n. 5 comportal’estensione degli effetti dell’accoglimento anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non hapresentato impugnazione sul punto, in applicazione della norma dell’art. 587, comma 1, cod.proc. pen., secondo cui “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato,l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamentepersonali, giova anche agli altri imputati”.Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'operatività dell'istitutodell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi nonricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnatoil punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamentepersonali proposti da altro imputato” (Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv.266686 – 01; conforme Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226 -01).2. Ricorso Montenero2.1. Il primo motivo è infondato.La perquisizione ed il sequestro non sono atti sovrapponibili e sono corredati dastrumentari diversi di garanzia dei diritti civili. È, infatti, soltanto la perquisizione, non ilsequestro, che è coperta dalla garanzia degli artt. 13 e 14 Cost., e che può essere effettuatadi iniziativa della polizia giudiziaria soltanto nei casi previsti dalla legge.Con riferimento al sequestro non esiste un medesimo strumentario di tutela, ed, anzi, lapolizia giudiziaria dispone di un potere generale di sequestro del corpo del reato e delle cosepertinenti, ai sensi dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen.Il sequestro effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria non è viziato neanche nel casoin cui sia illegittima la perquisizione che ha preceduto il sequestro e nel corso della quale èstato rinvenuto il bene sequestrato (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 – 01;conformi Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 – 01; Sez. 1, n. 18438 del28/04/2006, Proietti, Rv. 234672 – 01; nella giurisprudenza più recente v. Sez. 2,n. 37408 del 14/10/2025, Huang, n.m.; in senso contrario, nei primi anni dell’entrata in vigoredel codice, Sez. 1, n. 205 del 20/01/1993, Mattiuzzi, Rv. 193090 - 01).Infatti, come evidenziato in modo perspicuo nella giurisprudenza di legittimità, “conriguardo agli atti di raccolta delle prove, la nozione di consecutività non è applicabile, comerisulta confermato dalla lettera dell'art. 185 del codice di rito, che, escludendo la regressionein materia di prove, evidenzia che la raccolta delle stesse non può essere ricondotta allanozione di "procedimento" - che implica la conseguenzialità quanto piuttosto a quella di"atto", la cui sussistenza e validità è indipendente dalle attività di indagine precedenti esuccessive. Così, potrà essere sicuramente riconosciuta la nullità dell'atto" di sequestro, manon potrà mai ritenersi che tale nullità "derivi" dalle attività investigative precedenti e dunquedalla nullità della perquisizione” (Sez. 2, n. 33210 dell’11/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui non vi è mai stato alcun accertamentogiudiziario che abbia affermato l’illegittimità della perquisizione effettuata d’iniziativa dellapolizia giudiziaria per la ricerca di armi o esplosivi, avvenuta, peraltro, nel corso delleindagini su di un reato commesso proprio con un ordigno esplosivo.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Esso deduce che la consulenza tecnica del pubblico ministero sarebbe inutilizzabile, inquanto non preceduta da avvisi ex art. 360 cod. proc. pen., nonostante che essa abbia avutoad oggetto anche la ricerca di composti volatili (ovvero, carburanti) sulla [OSCURATO:PERSONA] su cuiavevano viaggiato gli autori del reato e sugli abiti e le scarpe oggetto del sequestro.Il motivo è inammissibile, perché non conferente con il percorso logico della sentenzaimpugnata, in cui è evidenziato che la ricerca di composti volatili sull’autovettura, sugli abiti esulle scarpe in sequestro, ha dato esito negativo.Nella motivazione della sentenza impugnata la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] autore materiale del reato di cui al capo n. 1 non passa, infatti, attraverso eventualielementi di prova tratti da tale consulenza, ma è fondato essenzialmente sugli accertamentirelativi alle celle di traffico, che lo collocano sul luogo del reato al momento dello stesso,sulle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], che individua in [OSCURATO:PERSONA] il soggettocui aveva prestato l’autovettura inquadrata dalle telecamere di sicurezza della zona, sullestesse conversazioni intercettate dopo il delitto, in cui è lo stesso imputato a riferire a terzi diessere stato lui l’autore dell’incendio del Bodeguita.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorso deduce che per il reato del capo n. 5 è stata inflitta la pena del reato di cuiall’art. 421-bis cod. pen., che è stato introdotto successivamente al fatto, e che è piùsfavorevole rispetto a quella dell’art. 6 l. n. 895 del 1967, vigente all’epoca del delitto econtestato in imputazione.L’argomento è manifestamente infondato.La sentenza di appello ha determinato la pena ritenendo reato più grave quello di cui alcapo n. 4 (art. 4 l. n. 895 del 1967), per il quale ha inflitto 3 anni e 6 mesi di reclusione e4.000 euro di multa.A tale pena ha aggiunto, a titolo di aumento per continuazione, la pena di 6 mesi direclusione e 500 euro di multa per il reato del capo n. 5.Questa pena inflitta per il capo n. 5, attesa la natura di reato satellite di unacontinuazione interna riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, non è stata calcolata nésulla base della forcella edittale dell’art. 6 l. n. 895 del 1967 (la reclusione da uno a ottoanni), né sulla base della forcella edittale dell’art. 421-bis cod. pen. (la reclusione da tre aotto anni), ma, come previsto dalla regola generale dell’art. 81, comma 2, cod. pen., comeaumento per moltiplicazione della pena base. Ed, infatti, la pena inflitta per il reato del capon. 5 è sensibilmente inferiore al minimo edittale di entrambe le norme incriminatrici citate, siaquella vigente al momento del fatto sia quella attuale.L’utilizzo della regola di determinazione della pena propria del reato continuato emergechiaramente dalla sentenza impugnata (“aumentata ex art. 81 cpv. nella misura di …”). Latesi del ricorso, secondo cui la pena sarebbe stata quantificata, invece, sulla base dellanuova cornice edittale dell’art. 421-bis cod. pen. è, pertanto, sfornita di qualunquefondamento.3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio soltanto con riferimento alla condanna per il reato del capo n. 5 e per l’eventualerideterminazione, all’esito, del trattamento sanzionatorio; i ricorsi sono respinti nel resto.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento, atteso che,conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente, la cuiimpugnazione sia stata dichiarata respinta e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione deglieffetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali, in quanto l'effetto estensivo e lacondanna alle spese operano su piani del tutto diversi senza alcuna possibile interazione traloro. (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406 – 01; conforme Sez.4, n. 36658 del 25/09/2025, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3, n. 48390 del 06/12/2022,C., n.m.; Sez. 3, n. 14244 del 17/03/2021, Federici, n.m.). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cuial capo 5 (art. 6 legge n. 895/67), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenzaimpugnata, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 5) (art. 6 l. 895/67), con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris