CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 06992/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 maggio 2022 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna, presentata in data 2 maggio 2022.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione (redatta solo per relationem) e violazione della legge penale. Il Tribunale non ha motivato in ordine alla inadeguatezza della misura richiesta, pur se da adottare con l'uso di strumenti elettronici di controllo, avuto anche riguardo all'età del ricorrente, ultrasettantenne, e alla non eccezionale gravità dei reati per i quali è stata disposta la misura cautelare. In data 14 ottobre 2022 sono stati depositati motivi aggiunti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricostruzione della vicenda procedimentale effettuata dal Tribunale non è stata censurata dalla difesa, che ha lamentato un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, emessa il 24 giugno 2022. In particolare, il ricorrente non ha contestato la circostanza che l'appello proposto avverso il provvedimento del G.i.p. del 10 maggio 2022, deciso dal Tribunale con l'ordinanza qui impugnata, avesse "contenuto identico ad altro recentissimo oggetto di rigetto da parte del tribunale del riesame con pronuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", nel quale si era motivato anche in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che imponevano il mantenimento della misura di massimo grado. Preso atto della mancata deduzione di elementi sopravvenuti, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, applicando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si deve «escludere che, in pendenza di altro procedimento, ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e per lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi, non occorrendo peraltro che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il (/ giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema, parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda» (così Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823; in senso conforme v. Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 nonché Sez. 1, n. 20297 del 13/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247659). Nel caso di specie, al momento della presentazione della istanza del 2 maggio 2022, di cui qui si tratta, era pendente altro procedimento incidentale originato da una analoga richiesta di sostituzione della misura cautelare, respinta con ordinanza del G.i.p., confermata dal Tribunale con ordinanza in data 11 maggio 2022, con la quale è stato rigettato l'appello il cui identico contenuto è stato riportato nella impugnazione dichiarata correttamente inammissibile dallo stesso Tribunale con il provvedimento ora censurato nel ricorso. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp