CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09518/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resso lo studio dell’avvocato professorSalvatore [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocatoMeinhard Durnwalder lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al ricorso; ambedue gli avvocati hanno indicato i rispettiviindirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroPROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in personadel presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] von Guggenberg,all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Purrello e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù diNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso; gli avvocati hannoData pubblicazione 14/04/2026indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza n. 5/2021 della Corte d’appello di Trento, sezione distaccatadi Bolzano,udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. in data 22.10.2015 ChristianIrschara, proprietario delle particelle fondiarie n. 822, n. 825, n. 826, n. 831, n.832/1, n. 832/2 e n. 833, ricomprese nella partita tavolare 4/1 del Comunecatastale di Riscone e adiacenti alla circonvallazione Sud del Comune di Brunico,conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,la Provincia autonoma di Bolzano (cfr. ricorso, pagg. 5 - 9).Premetteva che le particelle fondiarie n. 822, n. 825, n. 826, n. 831, n. 832/1e n. 833 erano state – da egli ricorrente - destinate ad uso “arativo” e che nellaparticella n. 832/2, ai sensi del piano provinciale delle cave e torbiere di cui allalegge provinciale n. 7 del 19.5.2003, era stata autorizzata l’attività di estrazionedi ghiaia.Indi esponeva che con missiva del 13.3.2015 l’[OSCURATO:PERSONA] della Provinciaautonoma di Bolzano gli aveva comunicato l’avvio della procedura diespropriazione e di occupazione temporanea delle particelle n. 822, n. 825, n.826, n. 831, n. 832/2 e n. 833 ai fini della “costruzione dello svincolo di Brunicocentro tra la SS49 tangenziale sud di Brunico (…) e la LS66 per Riscone (…)”.Esponeva altresì che in data 24.9.2015 gli era stato notificato il decreto distima n. 375/6.3 del 15.9.2015 - ai sensi della legge provinciale n. 10 delNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/202615.4.1991 – decreto sulla cui scorta l’indennità di espropriazione e dioccupazione temporanea era stata quantificata in euro 189.661,20 ovvero ineuro 207.287,54 in ipotesi accettazione da parte sua.Esponeva inoltre che limitatamente alla particella n. 832/2 era stato previstoun ulteriore indennizzo di euro 13.400,00 per la limitazione della possibilità diestrazione della ghiaia (cfr. ricorso, pag. 7).Esponeva infine che con decreto n. 425/6.3 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Provinciaautonoma di Bolzano aveva emesso il decreto di occupazione delle particelle n.822, n. 825, n. 826, n. 831, n. 832/2 e n. 833.Chiedeva dunque, in opposizione alla stima, “1) determinare la giusta edadeguata indennità di espropriazione (…), tenendo conto della specifica perditadi valore delle residue parti delle particelle fondiarie n. 822, n. 825, n. 826, n.831, n. 832/1, n. 832/2 e n. 833 (...), nell’importo percentuale da determinaresulla base di un valore di almeno 45,00 €/mq, nonché l’ulteriore indennizzo perla limitazione della possibilità di estrazione di ghiaia sulla particella fondiaria832/2 (…) per un importo di almeno € 40.780,00 o, in entrambi i casi, negliimporti superiori o inferiori ritenuti di giustizia; 2) condannare la Provinciaautonoma di Bolzano a corrispondere all’attore l’indennità di espropriazione ol’indennizzo stabilito per la limitazione della possibilità di estrazione della ghiaia,compresi gli interessi (…)”.2. Si costituiva la Provincia autonoma di Bolzano.Instava per il rigetto dell’opposizione.3. Espletata la c.t.u., con ordinanza in data 9.2.2018 la corte d’appellodisponeva farsi luogo alla integrazione della consulenza. In data 9.1.2019l’ausiliario provvedeva al deposito della relazione integrativa.Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026In seguito, la Provincia autonoma veniva autorizzata al deposito, peraltro, deldecreto di esproprio e di asservimento n. 7403/2019 (cfr. ricorso, pag. 11).Con ordinanza in data 11.12.2019 la corte d’appello disponeva farsi luogo adun’ulteriore integrazione alla c.t.u. In data 28.2.2020 l’ausiliario provvedeva aldeposito della seconda relazione integrativa.4. Con ordinanza in data 8.1.2021 la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, determinava l’indennità dovuta al ricorrente perl’espropriazione e per l’occupazione temporanea delle particelle n. 822, n. 825,n. 831, n. 832/1, n. 832/2 e n. 833 in euro 237.306,20, oltre gli interessidell’Ufficio estimo sull’importo depositato ma non ancora versato e gli interessilegali sull’importo eccedente; compensava le spese di lite e ripartiva in parimisura le spese di c.t.u.Premetteva, la Corte di Bolzano, che l’opponente aveva espressamentericonosciuto ed accettato i prezzi applicati ai fini della determinazione del valoredel fondo secondo il decreto di stima datato 15.9.2015, sicché l’opposizione allastima riguardava, propriamente, “la perdita di valore non considerata dei relittirimanenti dopo l’espropriazione e il calcolo del compenso per la limitazione dellapossibilità di estrazione della ghiaia sulla p.f. 832/2” (così ordinanza impugnata,pag. 9).Premetteva altresì che ai fini della determinazione della perdita di valore deirelitti, in linea con l’elaborazione di questa Corte, occorreva far riferimento alla“differenza tra il prezzo giusto dell’immobile prima dell’esproprio e il prezzogiusto del relitto dopo l’esproprio” (così ordinanza impugnata, pag. 14).Indi evidenziava, in linea con i rilievi di cui alla seconda relazione integrativadel c.t.u., che il supplemento del 30% riconosciuto dall’[OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia autonoma sul prezzo di stima iniziale (euro 21,00 a mq., ossia euroNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/20267,00 a mq. moltiplicato – ai sensi della legge provinciale n. 10/1991 - per ilcoefficiente 3, siccome il fondo ablato risultava lavorato dallo stessoproprietario) a tutti i proprietari in maniera indifferenziata, rappresentava “unasemplificazione che non [teneva] conto dell’effettivo grado di perdita di valore”(così ordinanza impugnata, pag. 19), che non considerava “la perdita di valoreindividuale dei singoli relitti” (così ordinanza impugnata, pag. 20).Evidenziava poi che condivisibilmente il consulente d’ufficio aveva affermatoche, ai fini della determinazione del valore di mercato dei relitti, non potevacompravendita, siccome dai medesimi contratti non era possibile desumere lecaratteristiche del luogo ove i terreni erano ubicati (cfr. ordinanza impugnata,pag. 20).Evidenziava dunque che era da recepire l’indicazione dell’ausiliario circa ilvalore, per i relitti, di euro 35 a mq., indicazione formulata comunque sullascorta e dei contratti di compravendita all’uopo menzionati e delle informazioniassunte da una pluralità mediatori immobiliari (cfr. ordinanza impugnata, pagg.20 – 21).Evidenziava del resto che le indicazioni di prezzo desumibili dai contrattiallegati dall’opponente non valevano a smentire il “prezzo di mercato di € 35,00al metro quadro determinato dal C.T.U.” (così ordinanza impugnata, pag. 22).Evidenziava, per altro verso, in ordine al compenso aggiuntivo correlato allalimitazione della possibilità di estrazione della ghiaia, che erano senza dubbioda condividere i rilievi del c.t.u. sulla cui scorta il compenso aggiuntivo era statocomputato nel maggior importo di euro 22.885,00 in luogo del minor importo dieuro 13.400,00 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 24).Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Evidenziava, per altro verso ancora, che, sebbene il consulente d’ufficio nonData pubblicazione 14/04/2026avesse computato il valore del relitto - 7 mq. - relativo alla particella n. 831,nondimeno l’ausiliario aveva nella relazione del 6.2.2016 indicato nelcoefficiente di 0,50 la perdita di valore dei relitti della particella n. 831, sicchél’indennità poteva senz’altro calcolarsi in euro 122,50 (euro 35 x 7 x 0,50) (cfr.ordinanza impugnata, pag. 26).Evidenziava, in conclusione, che all’opponente erano da riconoscere i seguentiimporti, ossia euro 151,004,70 a titolo di indennità di esproprio, euro 8.364,50a titolo di indennità per l’occupazione temporanea, euro 54.939,50 a titolo diindennità per la perdita di valore dei relitti ed euro 22.885,00 a titolo dicompenso aggiuntivo per la limitazione della possibilità di estrazione della ghiaiadalla particella n. 832/2, e così nel complesso euro 237.306,20 (cfr. ordinanzaimpugnata, pagg. 26 - 27).5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne hachiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricorso con il favore delle spese.6. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazioneex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 24 Cost. e degli artt. 25 e 26 dellalegge 17 maggio 1956, n. 7 della Regione Trentino/[OSCURATO:PERSONA] – Südtirol, dell’art.7/quater della legge 15 aprile 1991, n. 10 della Provincia autonoma di Bolzano,nonché dell’art. 99, 115 e 116 c.p.c. Illogicità, manifesta erroneità dellasentenza e travisamento del fatto con riguardo alla presunta accettazioneNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026dell’indennità di esproprio. In subordine, questione di legittimità dell’art.Data pubblicazione 14/04/20267/quater della legge 15 aprile 1991, n. 10 della Provincia autonoma di Bolzanoin relazione all’art. 117 Cost, all’art. 1 del primo protocollo addizionale dellaCEDU, nonché dell’art. 42, terzo comma, Cost.” (così ricorso, pag. 13).Deduce dapprima che la Corte di Bolzano ha travisato i fatti, allorché “haaffermato che l’indennità di cui al decreto di stima sarebbe stata accettatadall’odierno ricorrente” (così ricorso, pag. 13).Deduce invero che, successivamente alla notifica del decreto di stima, haproposto tempestiva opposizione, sicché è da escludere che abbia accettato ilprezzo offerto (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce altresì che ha errato la Corte di Bolzano, allorché ha riconosciuto, inconformità alla tabella di cui a pagina 17 della relazione di c.t.u., in euro151.004,07 l’indennità di esproprio (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce invero che ai sensi dell’art. 25 della legge n. 7/1956 della RegioneTrentino-[OSCURATO:PERSONA], “nei casi di occupazione totale, l’indennità dovutaall’espropriato consiste nel giusto prezzo (…) [del]l’immobile in una liberacontrattazione di compravendita al momento della emissione del decreto diesproprio” (così ricorso, pag. 14).Deduce inoltre che ai sensi dell’art. 26 della legge n. 7/1956 della RegioneTrentino-[OSCURATO:PERSONA], in ipotesi di espropriazione parziale, “l’indennità consistenella differenza tra il valore (…) avanti l’occupazione ed il diminuito valore (…)dopo l’occupazione”, valore parimenti da correlare ad una “libera contrattazionedi compravendita” (così ricorso, pag. 14).Deduce che il c.t.u., allorché ha determinato l’indennità per l’espropriazioneparziale ha fatto applicazione dell’art. 7-quater della legge della Provinciaautonoma di Bolzano n. 10/1991, ove è stabilito che “l’indennità diNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuireData pubblicazione 14/04/2026(…) all’area quale terreno agricolo (…)” (così ricorso, pag. 14).Deduce ancora che il c.t.u. non ha esplicitato i criteri sulla cui scortal’indennità di espropriazione è stata determinata in euro 21,00 a mq.Deduce che è verosimile che il c.t.u. ha moltiplicato per il coefficiente 3, dicui all’art. 13, 1° co, della legge provinciale cit., il valore di euro 7,00 a mq.previsto per i terreni destinati a “prati e seminativi” e così ha disatteso e il“valore di mercato” ex artt. 25 e 26 della legge regionale cit. e le indicazioni dicui alla sentenza n. 181/2011, con cui la Corte costituzionale ha dichiaratol’illegittimità dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971 – di cui l’art. 7-quater cit.costituisce pedissequa riproduzione - ovvero l’illegittimità del criterio del valoreagricolo medio per i terreni non edificabili (cfr. ricorso, pagg. 14 - 16).Deduce poi che la part. n. 832/2 è destinata all’estrazione di ghiaia, sicchénon può essere equiparata ad un’area agricola coltivata (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce ulteriormente che il valore agricolo determinato sulla scorta dellalegge n. 10/1991 della Provincia di Bolzano è “un valore meramente astratto”che prescinde da tutto ciò che può incidere sul valore venale dell’immobile (cfr.ricorso, pag. 19).Solleva infine, qualora si opini per l’applicabilità dell’art. 7-quater cit. e siescluda la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata,“questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 117 Cost, all’art. 1 delprimo protocollo addizionale della CEDU nell’interpretazione datane dalla Corteeuropea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 42, terzo comma, Cost.” (cosìricorso, pagg. 19 – 20).8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/20269. Va dato atto, previamente, che la legge 17 maggio 1956, n. 7, dellaData pubblicazione 14/04/2026Regione Trentino/[OSCURATO:PERSONA] – Südtirol, di cui il ricorrente ha denunciato laviolazione/falsa applicazione, è stata vanificata dall’art. 34, 2° co. (“cessa inoltredi applicarsi la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7”), della legge provinciale19 febbraio 1993, n. 6 (in senso analogo cfr. controricorso, pag. 7).In questi termini, in parte qua, il motivo senza dubbio non si conforma alleindicazioni di cui all’insegnamento n. 23745 del 28.10.2020 (Rv. 659448-01)delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale, in tema di ricorso percassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, 1° co., n. 4,cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa.10. Va dato atto, dipoi, che la Corte di Bolzano nell’impugnata ordinanza,oltre che (al paragrafo 2, a pagina 9) nei “motivi della decisione”, ha più voltedato conto dell’esatto ambito oggettivo delle pretese dell’opponente, in questasede ricorrente.Più esattamente, allorché ha riferito (a pagg. 2 - 3) le conclusioni rassegnateda [OSCURATO:PERSONA]: “determinare e stabilire la giusta e adeguata indennità diesproprio per il ricorrente (…) in considerazione della specifica perdita di valoredei relitti rimanenti delle pp.ff. (…) nella misura percentuale da stabilire sullaNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026base di un valore del fondo di almeno € 45,00/mq. nonché dell’indennitàaggiuntiva per la limitazione della possibilità di estrazione della ghiaia (…) nellamisura di almeno € 40.780,00 nonché, in entrambi i casi, negli importi maggiorio minori riconosciuti di giustizia”.Più esattamente, allorché, “nello svolgimento del processo”, ha riferito (a pag.5) che “l’opponente ha dichiarato in questo senso di accettare il calcoloeffettuato secondo il decreto di stima e i prezzi ivi applicati, tuttavia, nelladeterminazione dell’indennità di esproprio, non sarebbe stata considerata laperdita di valore dei relitti rimanenti dopo l’esproprio, e il compenso aggiuntivo,riguardante la limitazione della possibilità di estrazione della ghiaia sulla p.f.832/2 (…), sarebbe stato sottovalutato”.11. Su tale scorta non può che rimarcarsi che, allorquando adduce che nonha accettato il prezzo offerto (siccome ha proposto tempestiva opposizione) eche la corte d’appello ha travisato i fatti, il ricorrente in tal guisa ascrive allacorte territoriale l’erronea “lettura”, l’erronea interpretazione, segnatamente,del suo atto di opposizione alla stima.Ben vero, l’interpretazione degli atti processuali costituisce attività riservataal giudice di merito e la parte che censuri il significato attribuito dal giudice dimerito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. – il che non è compiutamenteavvenuto nella specie - la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sullaloro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell’atto oggetto di erronea interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178;Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026In pari tempo, [OSCURATO:PERSONA] non ha riprodotto nel corpo del ricorso,Data pubblicazione 14/04/2026neppure mercé una “testuale fedele sintesi”, così sottraendosi agli oneri dispecificità e di “autosufficienza”, il contenuto dell’atto di opposizione e si èlimitato a trascriverne le conclusioni (cfr. pag. 8), che, per giunta, alla streguadel passaggio introdotto dalla locuzione “tenendo conto della specifica perditadi valore delle residue parti”, accreditano la delimitazione dell’àmbitocontroverso quale delineato dalla Corte altoatesina (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022,n. 6769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principiodi autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensidell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principicontenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n.55064/11, non può ritenersi rispettato, qualora il motivo di ricorso faccia rinvioagli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenutoal fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso percassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire ladecisione).12. Ovviamente, l’asserito travisamento non è riscontrato dalla meracircostanza per cui il ricorrente ha proposto opposizione alla stima.Conseguentemente, il ricorrente né ha ragione per dolersi delladeterminazione in euro 151.004,07 l’indennità di esproprio, né ha ragione peraddurre che il c.t.u. non ha esplicitato i criteri sulla cui scorta l’indennità diespropriazione è stata determinata in euro 21,00 a mq., né ha ragione perprefigurare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-quater della legge 15 aprile1991, n. 10, della Provincia autonoma di Bolzano alla luce delle indicazioni diNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026cui alla sentenza n. 181/2011, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimitàData pubblicazione 14/04/2026dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971.13. Si sono anticipati i rilievi motivazionali salienti dell’impugnata ordinanza.E si è detto che il valore dei relitti è stato computato dal c.t.u. – computo poirecepito dalla Corte di Bolzano – alla stregua dei valori di mercato (“in relazioneai criteri o aspetti economici (…), che servono come base per accertare la perditadi valore di quelle aree che, dopo l’espropriazione di aree parziali delle particelledel ricorrente, rimangono a quest’ultimo come relitti di varie dimensioni, ilsottoscritto ritiene che possa essere applicato solo il criterio del valore dimercato”: così ordinanza impugnata, pag. 17, ove è riprodotto il trascrittostralcio del rapporto integrativo del c.t.u. in data 6.2.2020. “La perdita di valoresi configura quindi, a seguito dell’espropriazione di una superficie più o menoestesa delle rispettive particelle, come una riduzione del prezzo unitario dimercato”: così ordinanza impugnata, pag. 18, ove è riprodotto il trascrittostralcio del rapporto integrativo del c.t.u. in data 6.2.2020).Difatti, nell’impugnata ordinanza, ai fini della determinazione dellapercentuale di perdita di valore dei relitti, si legge testualmente: “come si evincedal rapporto dd. 06/05/2016 il dott. J. Rungger (…) in ogni caso anche inconsiderazione dei contratti di compravendita menzionati, ha fatto riferimentoa informazioni che ha raccolto presso diversi mediatori immobiliari al prezzounitario di mercato di € 35,00 per i relitti interessati” (così ordinanza impugnata,pagg. 20 – 21).E si è soggiunto, in ordine alle controdeduzioni alla c.t.u. dell’opponente, che“si richiama a un valore di mercato di € 45,00 al metro quadro (…)” (cosìordinanza impugnata, pag. 22), che dagli stessi contratti di compravenditaallegati dall’opponente era “possibile ricavare il prezzo medio di mercato perNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026terreni situati in zone simili e con caratteristiche urbanistiche e materialiData pubblicazione 14/04/2026equivalenti, che, a parte i prezzi più elevati, corrisponde senza ulteriori indugial prezzo di mercato di € 35,00 al metro quadro determinato dal c.t.u. (…)” (cosìordinanza impugnata, pag. 22).Il che – tenuto conto dei coefficienti di svalutazione determinati dal c.t.u. -non risulta in contrasto con l’assunto del ricorrente secondo cui “il valoredifferenziale (…) è il valore che avrebbe avuto l’immobile, prima e dopol’espropriazione, in una libera contrattazione di compravendita ” (così ricorso,pag. 14).14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 24 Cost., dell’artt. 25 e26 della legge 17 maggio 1956, n. 7 della [OSCURATO:PERSONA] – Südtirol,nonché dell’art. 7/quater della legge 15 aprile 1991, n. 10 della Provinciaautonoma di Bolzano, degli artt. 62, 112, 115 e 116 c.p.c.; nonché ex art. 360,comma 1, n. 5 motivazione apparente, illogica e contraddittoria con riguardoalle fonti, ai dati e ai criteri utilizzati come base per la stima del valore di mercatoper metro quadro delle particelle del ricorrente, del valore di mercato dellaghiaia, nonché con riguardo alla determinazione dei coefficienti di perdita divalore delle particelle fondiarie rimanenti” (così ricorso, pag. 20).Deduce che ha errato la Corte di Bolzano a recepire la determinazione delvalore a mq. – euro 35,00 – dei relitti operata dal c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce che la motivazione dell’impugnata ordinanza è illogica econtraddittoria, siccome, “prima aderisce alle conclusioni del consulente tecnicod’ufficio secondo cui, per determinare il valore di mercato unitario non va datoparticolare peso ai prezzi di acquisto dei terreni risultanti dai singoli contratti dicompravendita; poi, invece, giustifica il valore unitario al metro quadroNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026determinato dal consulente tecnico d’ufficio proprio sulla base dei prezzi indicatiData pubblicazione 14/04/2026dai contratti di compravendita richiamati dalle parti” (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce poi che la motivazione dell’impugnata ordinanza è meramente“apparente” nella parte in cui si dà atto che il c.t.u. “avrebbe indicato le fontiutilizzate, per giungere alla stima del valore di mercato dei fondi” (così ricorso,pag. 23) ossia del valore di euro 35,00 a mq.Deduce del resto con l’ordinanza collegiale in data 11.12.2019 il c.t.u. erastato invitato a “precisare quali fossero stati i criteri di valutazione, le fonti e lerilevazioni che [avevano] costituito la base per la sua stima” e nondimeno conla seconda relazione integrativa l’ausiliario d’ufficio si è limitato a richiamarequanto affermato in precedenza, con la relazione di consulenza dell’anno 2016(cfr. ricorso, pag. 24).Deduce ancora che il consulente d’ufficio ha determinato i coefficienti diperdita di valore delle porzioni fondiarie non espropriate in maniera divergentenella prima relazione di c.t.u. e nelle successive due integrazioni “senza che nevenga addotta la relativa ragione, le basi, le fonti e ogni altro elemento” (cosìricorso, pag. 30).Deduce infine che né la corte d’appello né l’ausiliario d’ufficio “hanno indicatoi criteri e le fonti per determinare il prezzo medio della ghiaia a metro cubo”(così ricorso, pag. 31).15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 26 e 30 della legge della RegioneTrentino [OSCURATO:PERSONA] – Südtirol 17 maggio 1956, n. 7, dell’art. 7/quater dellalegge 15 aprile 1991, n. 10 della Provincia autonoma di Bolzano, degli artt. 99,112, 115, 116 c.p.c.; nonché dell’art. ex art. 360, comma 1, n. 5 motivazioneapparente, illogica e contraddittoria con riguardo alle conseguenze dannose perNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026il ricorrente derivanti dalla frammentazione degli immobili espropriatiparzialmente e dall’adeguamento di livello del terreno necessario perl’abbassamento della sede stradale” (così ricorso, pag. 31).Deduce che “nel valore attribuito alle parti residue, il consulente tecnico nonha tenuto conto dei danni che ora subiscono le particelle rimanenti” (così ricorso,pag. 33).Deduce segnatamente che le particelle n. 832/1 e n. 831 hanno assunto unaforma conica, che dal punto di vista agricolo comporta maggiori oneri e maggioridifficoltà nella lavorazione (cfr. ricorso, pag. 34).Deduce segnatamente che la particella n. 832/2 ha assunto una forma apunta e triangolare, che dal punto di vista agricolo comporta spese superiori airicavi che se ne possono trarre (cfr. ricorso, pag. 35).Deduce segnatamente che la particella n. 822 ha subito una divisione in treparti e per la parte residua posta ad ovest la lavorazione è divenuta molto piùonerosa (cfr. ricorso, pag. 36).Deduce segnatamente che le particelle n. 825 e n. 833 hanno subito una piùche significativa riduzione delle loro rispettive dimensioni, “con conseguentecoltivazione proporzionalmente più costosa” (così ricorso, pag. 37).16. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi,siccome pur il terzo mezzo, al pari del secondo, veicola doglianze afferenti alladeterminazione del valore a mq. delle porzioni fondiarie residue all’esitodell’espropriazione parziale; si giustifica perciò l’esame contestuale deglianzidetti mezzi di impugnazione, che sono comunque inammissibili.17. Con i motivi di ricorso in esame, in fondo, si censura il giudizio “di fatto”cui la Corte di Bolzano ha atteso.In tal guisa non possono che formularsi i rilievi che seguono.Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/202618. Nessuna delle forme di “anomalia motivazionale” rilevanti alla streguaData pubblicazione 14/04/2026della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte –“anomalie” tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza”della motivazione – si scorge nell’impianto motivazionale che sorregge lagravata ordinanza.In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte d’appello ha compiutamenteed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Ben vero, il riferimento ai contratti di compravendita si inserisce nel quadrodi una più ampia – congrua ed ineccepibile - valutazione, ove si dà atto che ilc.t.u., ai fini della determinazione del valore di mercato di euro 35,00 a mq., siera avvalso anche delle informazioni acquisite presso diversi mediatoriimmobiliari.Tanto, ovviamente, a prescindere da un duplice rilievo.Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di làdell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”,insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoriamotivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo soloall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dicontraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza aisensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015,n. 13928).Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnicod’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poichél’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, necostituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede dilegittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato,implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e deiprincipi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. (ord.) 6.5.2021, n.11917. Cfr. inoltre Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742; Cass. sez. lav. 9.3.2001,n. 3519, secondo cui, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni delconsulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione èassolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza lanecessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte,che devono considerarsi implicitamente disattese; Cass. 6.10.2005, n. 19475).19. Soccorre in pari tempo l’elaborazione di questa Corte.Ovvero l’insegnamento per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03)).Ovvero l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).Numero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Ovvero l’insegnamento secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,Data pubblicazione 14/04/2026come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazionidalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare l’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabilela consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essanell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio(cfr. Cass. 16.3.2022, n. 8584; cfr. altresì Cass. (ord.) 24.6.2020, n. 12387).20. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cosìricorso, pag. 38).Deduce che ha errato la Corte di Bolzano a compensare le spese di lite.Deduce invero che non è rimasto neppure parzialmente soccombente, chenon vi è soccombenza reciproca, siccome gli è stata riconosciuta un’indennitàsuperiore a quella determinata dalla Provincia autonoma di Bolzano (cfr. ricorso,pag. 38).21. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.22. Senza dubbio le richieste esperite da [OSCURATO:PERSONA] sono state accoltein misura inferiore a quella di cui all’inziale opposizione.Il che di certo ha comportato soccombenza reciproca (cfr. Cass. (ord.)22.8.2018, n. 20888, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, checonsente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali(art. 92, 2° co., cod. proc. civ.), si verifica - anche in relazione al principio dicausalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolteo rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolataNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettatigli altri).23. Evidentemente, su tal scorta, sovviene l’elaborazione di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421).24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente,Provincia autonoma di Bolzano, le spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano nel complesso euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreNumero registro generale 19095/2021Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9518/2026Data pubblicazione 14/04/2026rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori dilegge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]