CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02147/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
€4 ORDINANZA sul ricorso 27809/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 485/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Perugia il 27 gennaio 2005, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], emise decreto ingiuntivo del pagamento di euro 119.251,08 oltre accessori, per servizi di trasporto dal febbraio 1999 all'agosto 2000, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], la quale si oppose: da ciò derivò la causa n. 1643/2005 R.G. del suddetto Tribunale. Il 28 gennaio 2000 c.c., sempre su ricorso del Ciscidda nella medesima qualità, il medesimo Tribunale emise un altro decreto ingiuntivo nei confronti della stessa cooperativa per il pagamento di euro 167.963,28, oltre accessori, per servizi di trasporto dal dicembre 1997 al giugno 2001; la cooperativa si oppose, per cui fu instaurata la causa n. 1644/2005 R.G. Il Tribunale, riunite le cause, con sentenza del 18 novembre 2013 accolse le opposizioni, revocando i decreti ingiuntivi. [OSCURATO:PERSONA], quale già titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], propose appello, cui controparte resistette e che la Corte d'appello di Perugia rigettò con sentenza del 20 ottobre 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui PAC si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Il giudice d'appello dichiara che "l'[OSCURATO:PERSONA] del 5. 12. 1985 si presenta, per forma e contenuto, come un tipico Accordo-quadro stipulato fra le Associazioni rappresentative delle due Parti e cioè i committenti/mittenti (da un lato) e i vettori (dall'altro)". Questa affermazione sarebbe apodittica, non tenendo in conto le eccezioni dell'attuale ricorrente in ordine all'omessa prova di validità dell'[OSCURATO:PERSONA] - d'ora in poi, AEC - ai sensi dell'articolo 13 d.m. 18 novembre 1982 e sulla sua applicabilità nel caso in esame: prova che avrebbe dovuto essere stata fornita da controparte, che lo aveva invocato, e non dall'attuale ricorrente, come erroneamente aveva invece affermato il Tribunale. Comunque, sia in primo sia in secondo grado il Ciscidda aveva eccepito difetto di prova che tale AEC "rispettasse le condizioni richieste dalla legge" come segue: A) l'articolo 13, ultimo comma, d.m. 18 novembre 1982 stabilisce: "Contratti particolari e condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo ... possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo, e dell'utenza". Oppone il ricorrente che l'AEC di cui si tratta fu sottoscritto soltanto "da una parte della categoria della distribuzione commerciale organizzata", cioè la distribuzione cooperativa (Coop e Conad), e questo avrebbe confermato il teste Ladisa: pertanto non sarebbe stato firmato "dalle più importanti Associazioni dell'utenza privata", né dalla maggiore associazione dei trasportatori, [OSCURATO:PERSONA] (FAI), onde non sarebbe stato applicabile a tutti, e quindi non all'attuale ricorrente. Il Tribunale invece ritenne che l'AEC avesse la "maggiore rappresentatività", e su ciò l'attuale ricorrente aveva imperniato il primo motivo d'appello, sia quanto alla legittimità (dovendo la maggiore rappresentatività sussistere in concreto), sia quanto alla relativa prova (controparte non avrebbe provato la maggiore rappresentatività in concreto). Ma la corte territoriale ha poi affermato che l'AEC del 5 dicembre 1985 venne stipulato tra associazioni rappresentative di committenti/mittenti e di vettori, nulla però esaminando in ordine alla maggiore rappresentatività in concreto; B) si invoca l'articolo 13 della Circolare 14 maggio 1985 del Ministero dei Trasporti (che tra l'altro rimarca la necessità di stipulazione per iscritto dei contratti collettivi particolari ex articolo 13, penultimo comma, d.m. 18 novembre 1982) per negare i requisiti di AEC; C) si invoca pure la Circolare del 2 febbraio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pure non rispettata - secondo il ricorrente - dal giudice d'appello, il quale, nonostante abbia ritenuto l'AEC del 5 dicembre 1985 valido e applicabile "per forma e contenuto", non avrebbe esaminato le censure del gravame benché menzionate nella sentenza; vengono qui trascritti ampi stralci degli atti difensivi dell'attuale ricorrente in ordine all'invalidità dell'AEC. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1326, 1350, 2729 c.c., 112, 115 c.p.c., della I. 298/1974, nonché degli articoli 13 e 15 d.m. 18 novembre 1982 e 13 della Circolare del Ministero dei Trasporti del 14 maggio 1985. Si trascrive "il capo della sentenza impugnata" per rilevare che il giudice d'appello si distacca dal giudice di prime cure che aveva negato la necessità di forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto divulgativo del regime legale, affermandone invece la necessità. Riconosciuta però l'inesistenza di scrittura privata tra le parti, la corte qualifica prova scritta delle loro volontà di applicare le tariffe derogative in forza dell'AEC del 5 dicembre 1985 i DDT richiamanti quest'ultimo e le fatture con importi inferiori alle tariffe legali senza definirli acconti. Così sussiste, secondo il giudice d'appello, "un accordo fra le Parti comunque documentato per iscritto mediante la reciproca emissione di distinti documenti" (il committente emette i DDT, il vettore le fatture). Se è vero che la forma scritta di contratto può consistere anche in più dichiarazioni distinte, è però altrettanto vero che la volontà deve essere direttamente esplicitata, e non è sostituibile da una dichiarazione confessoria di controparte. Proprio per gli accordi derogativi delle tariffe a forcella di cui alla I. 298/1974 è necessario che sussista accordo tra le parti che espressamente preveda l'applicabilità al rapporto in questione. Il ricorrente adduce pertanto la necessità di esaminare se i documenti citati dal giudice d'appello siano "utili a dare prova" di un contratto, scritto ad substantiam, derogante le tariffe minime di legge. È allora necessario, come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, che l'accordo particolare individui le tariffe riferendosi alla forbice della tabella A allegata all'AEC del 5 dicembre 1985, anche qui sussistendo (come ancora riconosce la corte) "una sorta di forcella". Perciò è necessaria "una successiva pattuizione fra le parti" in quanto l'AEC contiene soltanto un minimo e un massimo tariffari. Rileva allora il ricorrente che nei documenti di trasporto si richiama l'AEC del 5 dicembre 1985 senza però alcuna indicazione delle tariffe; le fatture, poi, che secondo il giudice d'appello costituiscono accettazione del contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c., neppure citano l'AEC, e prevedono tariffe inferiori anche al suo allegato A. La Corte d'appello violerebbe, inoltre, l'articolo 15, ultimo comma, d.m. 18 novembre 1982: "Se il trasporto è eseguito in virtù di un contratto particolare, tale contratto deve essere citato nella fattura". E a questo deve aggiungersi che la fattura non può provare il contratto scritto, come insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui la Corte d'appello avrebbe errato nell'attribuire alle fatture dell'attuale ricorrente, in base ai DDT della committente, valore di atto scritto ad substantiam perché confessorie della volontà del vettore di applicare l'AEC richiamato in DDT. Ancora, il giudice d'appello ritiene che, le fatture non indicando l'importo come "in acconto", nulla sia più dovuto al vettore. In tal modo si avvarrebbe di presunzione inutilizzabile per un contratto scritto ad substantiam ai sensi degli articoli 2729 e 2725 c.c. La corte territoriale poi trae presunzione dell'esistenza di contratto particolare scritto da un rapporto intercorso tra le parti per quattro anni senza interruzione; peraltro perfino controparte (nella replica del primo grado) riconobbe che la fattura non dimostra le "condizioni convenute". In realtà il giudice d'appello si sarebbe fondato su un atto "mai eccepito" dalle parti: la fattura come prova del contratto scritto ad substantiam. In tal modo sarebbe stato violato pure l'articolo 112 c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe violato altresì l'articolo 115 c.p.c., perché l'esistenza del contratto scritto contrasterebbe con le deposizioni testimoniali del primo grado, secondo le quali si sarebbero verificati solo accordi verbali. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., sullo stesso "capo" di sentenza del motivo precedente. La Corte d'appello riconoscerebbe alle fatture valore confessorio sull'esistenza di un accordo per l'applicazione di "tariffa derogatoria tratta dall'AEC del 5. 12. 85, concretamente determinata in base agli importi indicati nelle singole fatture"; ritiene pertanto accertato che gli importi delle fatture corrispondano alle forcelle dell'allegato A dell'AEC. Di ciò invece mancherebbe la prova, che l'attuale ricorrente aveva chiesto fin dal primo grado (nelle memorie illustrative successive alla prima udienza) e poi in appello, come onere di controparte. Queste censure non sarebbero state considerate dalla corte territoriale. Al contrario, sussisteva prova documentale di tariffe assai inferiori anche alle tariffe stabilite con l'AEC del 5 dicembre 1985. 4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, per cui il raddoppio del contributo unificato è dovuto soltanto nel caso di inammissibilità, improcedibilità e rigetto integrale. Nel caso in esame in appello non vi sarebbe stato rigetto integrale, in quanto la corte territoriale riconosce dal secondo motivo di gravame che l'accordo avrebbe dovuto essere di forma scritta ad substantiam in forza dell'articolo 13, ultimo comma, d.m. 18 novembre 1982, e riconosce altresì che lo scambio di DDT di formazione unilaterale con richiamo all'AEC non è sufficiente a dimostrare un valido accordo. 5. Il primo motivo è fondato. 5.1 Va premesso che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere composto di specifici motivi riconducibili in modo immediato ed inequivocabile ad una delle cinque species di censura stabilite da tale norma, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile l'esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'articolo 360 c.p.c. riguardo all'articolo 112 c.p.c., purché il motivo veicoli un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. n. 17931/2013). 5.2 Nel caso di specie, benché la rubrica rechi la menzione del vizio motivazionale, la sostanza della censura è nei termini dell'omessa pronuncia sul motivo di appello, per cui il motivo può essere qualificato nei termini della violazione dell'articolo 112 c.p.c. Ed invero la corte territoriale ha del tutto pretermesso lo scrutinio della censura del gravame. Con riferimento all'accordo economico del 5 dicembre 1985 la pronuncia, pur dopo aver menzionato la sottoscrizione da parte delle associazioni rappresentative delle parti interessate, verte sulla funzione e sul contenuto dell'accordo medesimo, del quale si evidenziano le previsioni a carattere generale destinate a regolamentare il contratto di autotrasporto in deroga a _ regime legale delle tarifféeforcella". Il profilo procedimentale dell'accordo, cui attiene l'impugnazione, è del tutto pretermesso dal giudice di appello, per cui sussiste la fattispecie dell'omessa pronuncia su motivo di appello. 6.1 Pure il secondo motivo merita accoglimento. Il giudice di appello, infatti, diversamente dal Tribunale, ha affermato che il contratto derogatorio delle tariffe di legge, ed applicativo dell'accordo economico collettivo del 5 dicembre 1985, prevede la forma scritta ad substantiam. Benché nello sviluppo della motivazione si faccia riferimento alla sufficienza in atti della «documentazione, costituente prova scritta», con un'allusione dunque alla forma ad probationem, l'interrogativo ermeneutico della forma contrattuale viene risolto dal giudice di merito prendendo come riferimento Cass. n. 18646/2012 ed in particolare la questione se in detta sentenza sia stata riconosciuta l'esistenza della prescrizione della forma ad substantiam oppure la sufficienza del contratto meramente verbale, optando per il primo corno dell'alternativa e affermando quindi in modo chiaro che il «requisito della forma scritta» è previsto anche per i contratti stipulati in conformità degli accordi economici collettivi. Al cospetto di tale interpretazione «assertiva» della necessità della forma scritta, come continua il giudice di appello, l'allusione successiva alla «documentazione, costituente prova scritta» rivela piuttosto l'errore di diritto, di cui si dirà infra. 6.2 Questa ratio decidendi va tenuta ferma in quanto non oggetto di specifica impugnazione incidentale. La controricorrente sul punto si è limitata a chiedere la correzione della motivazione ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. (si veda a pagina 11 del controricorso). Costituisce pure accertamento non più reversibile l'assenza di una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. E' appena il caso di aggiungere che corretta è l'interpretazione fornita dal giudice di merito del diritto vivente (Cass. n. 10894/1996 e n. 18646/2012), dovendosi ritenere alla luce della giurisprudenza, cui il Collegio intende dare continuità, che il requisito della forma scritta ad substantiam nell'art. 13 D.M. 18 novembre 1982 (desumibile dalla necessità che il contratto sia stipulato per iscritto e sia inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile) condiziona la riduzione delle tariffe previste dal primo comma nel caso che il mittente faccia «eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate- chilometro complessive indicate nella tabella E», mentre la conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell'esecuzione dei trasporti per tre mesi consecutivi e per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella. Quanto al requisito della forma scritta derivante non da una fonte legislativa (come previsto dall'articolo 1350 n. 13 c.c.), ma da una fonte amministrativa, va considerato che l'articolo 53 I. 298/1974, vigente all'epoca dell'adozione del decreto ministeriale e dei fatti di causa, prevedeva il potere del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di approvare le tariffe di trasporto e «le rispettive condizioni particolari di applicazione», da intendere quest'ultime come comprensive di particolari forme contrattuali. 6.3 Alla luce della ratio decidendi seguita dal giudice di merito non corretto è dunque il rilievo del medesimo giudice nel senso che, pur nell'accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta sia soddisfatto dall'efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quanto emessa sulla base della bolla di accompagnamento delle merce, facente menzione dell'AEC 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle e fatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per quasi quattro anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 2729, comma 2, c.c. anche nel caso di forma ad probationem). E' agevole osservare come il rispetto del requisito della forma scritta possa risultare solo da una scrittura privata recante le sottoscrizioni delle parti dell'accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi - inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi: cfr. Cass. n. 5919/2016, n. 2256/2007, n. 6629/1997 -, ma non possono comunque mancare. Ne consegue l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n. 5263/2015, n. 12316/2015, n. 1614/2009) e la non surrogabilità in giudizio del requisito di forma con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Qualora il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi - a differenza del caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem - l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (fra le tante si sono espresse in tal senso Cass.n. 25999/2018 e n. 4431/2017). Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza nonché dei derivanti diritti e delle correlate obbligazioni richiede pertanto la produzione in giudizio della relativa scrittura, non sostituibile da altri mezzi probatori e neppure dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente riconosciuto l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (da ultimo Cass. n. 1452/2019). 7. In conclusione vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale in diversa sezione e in diversa composizione.Uv,LL,,,, ,fk., t-,V-1,; itk 110I 411AVYT1 5:: e (4,1 ‘T ,k 'nnry, L15 ku ;La c r\191-- P. Q.