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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1978

Cassazione n. 38084/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di quantitativi imprecisati di energia elettrica serventi l'appartamento a lui in uso mediante prelievo diretto alla linea elettrica realizzato con un allacciamento abusivo.

Rilevato che la difesa, contestando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen.; erronea valutazione della prova testimoniale acquisita dal tecnico [OSCURATO:PERSONA].

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di ricorso proposti dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che la Corte di merito, nel valutare la testimonianza resa dal tecnico [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come la imprecisione circa l'ubicazione dell'appartamento in cui era stato accertato l'allacciamento abusivo (primo piano invece del secondo piano) fosse da ascriversi ad un lapsus in cui era incorso l'operante, essendo desumile dal complesso delle prove acquisite che il prelievo abusivo aveva riguardato l'immobile in uso all'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di quantitativi imprecisati di energia elettrica serventi l'appartamento a lui in uso mediante prelievo diretto alla linea elettrica realizzato con un allacciamento abusivo. Rilevato che la difesa, contestando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen.; erronea valutazione della prova testimoniale acquisita dal tecnico [OSCURATO:PERSONA]. 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di ricorso proposti dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che la Corte di merito, nel valutare la testimonianza resa dal tecnico [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come la imprecisione circa l'ubicazione dell'appartamento in cui era stato accertato l'allacciamento abusivo (primo piano invece del secondo piano) fosse da ascriversi ad un lapsus in cui era incorso l'operante, essendo desumile dal complesso delle prove acquisite che il prelievo abusivo aveva riguardato l'immobile in uso all'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobr
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