CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25854/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 419 cod. pen., commesso a Foggia, nella Frazione di [OSCURATO:PERSONA], il 27 ottobre 2016. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, relativa alla configurazione del reato, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto delle deposizioni dei soggetti che avevano assistito all'attività di devastazione controversa, risultavano univocamente orientati contro [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all'art. 419 cod. pen., così come contestato all'imputato. Ritenuto che il teste [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato a pagina 5 della decisione censurata, identificava [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti intenti a raccogliere le pietre dal piazzale del centro di accoglienza dove erano ospitati, necessarie per la commissione del reato contestato, confermando tali dichiarazioni nelle varie occasioni in cui veniva esaminato e precisando, ulteriormente, di avere notato il ricorrente «intento a lanciare pietre e ad aizzare anche gli altri ospiti ad inveire contro la struttura [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis