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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47467/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C' i R.G.N. 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C' i R.G.N. 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47467/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris