CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 34164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva;Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa il 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Foggia che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo; letti i motivi del ricorso e la memoria del difensore; rilevato che: è manifestamente infondato il motivo riferito alla nullità della sentenza per incompatibilità del giudice che, nella stessa udienza del 3 ottobre 2024, oltre alla sentenza nei confronti dell'imputato ha emesso altra sentenza di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di altri originari coimputati; occorre richiamare, sul punto, il principio per cui «la trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi» (Sez. 6, n. 14024 del 06/02/2024, Tedesco, Rv. 286214 - 01; Sez. 6, n. 16365 del 27/04/2012, Trani, Rv. 252509 - 01); con il secondo e il terzo motivo sono stati eccepiti plurimi profili di violazione di legge (con specifico riguardo all'art. 192 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione della sentenza, anche in relazione alla sostanziale disapplicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; con riferimento alla eccepita violazione di legge sotto il profilo dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. si rileva la manifesta infondatezza del rilievo siccome contrario a pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); anche sotto il profilo della dedotta illogicità ed apparenza della motivazione, si evidenzia come i motivi di ricorso in questione affastellino in maniera indistinta i vizi di motivazione apparente e manifestamente illogica senza tenere conto che, secondo altra condivisa giurisprudenza di questa Corte, nel caso di denuncia contestuale e in relazione al medesimo capo di plurimi vizi di motivazione, deve essere indicato, a pena di inammissibilità, su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2026 Il Consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA] G I [OSCURATO:PERSONA] - „ IN C irk CSt [OSCURATO:PERSONA] 23 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] O Do nd e 4