CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo non solo la notevole distanza temporale tra gli eventi omicidiari (l'omicidio Perrotta commesso nel luglio 2001 e l'omicidio Coppola commesso nel 2004) ma anche la maturazione delle rispettive determinazioni criminose in contesti e strategie organizzative del tutto eterogenee. In particolare, il progressivo deterioramento dei rapporti di alleanza tra il clan Sarno ed il gruppo Panico di Sant'Anastasia, in cui si inquadra la decisione di eliminare Coppola, non era nemmeno preventivabile all'epoca di commissione dell'omicidio Perrotta, periodo in cui i rapporti tra i due clan erano di proficua collaborazione. Per di più i due omicidi, secondo l'accertamento contenuto nelle sentenze di condanna (analogamente esposto nelle pagine 8 e seg., risultano supportati da proprie, autonome ed estemporanee causali di natura occasionale legate inosite in prossimità dei fatti di sangue. Né in senso contrai milita l'argomento introdotto con una memoria a sua firma dal condannato, il quale ben consapevole dell'assenza di collanti tra i fatti criminosi, ha rievocato, in palese contrasto con le emergenze processuali, una riunione deliberativa tenutasi nell'anno 2001 in cui si era stabilito l'uccisione di Perrotta e Coppola e di altri avversari. Il giudice dell'esecuzione, muovendo da tali dati, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo omicidio, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, pervenendo alla conclusione che la reiterazione dei fatti criminosi, privi di collanti utili ad identificare una programmazione finalistica unitaria, non sia il frutto di determinazioni volte riconducibili ad un'unica deliberazione di fondo per quanto correlata, come la gran parte dei reati commessi da ogni associato nell'interesse della compagine associativa di appartenenza, all'esecuzione del generico programma criminoso di egemonizzazione del territorio e dell'affermazione della superiorità criminale del clan su quelli avversari. Le censure del ricorrente sono, di contro, generiche e comunque sollecitano una lettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis