Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08166/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] :ge avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANObato avviso alle parti., udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] Paul, che contesta l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo del 23 marzo 2011, parzialmente riformata — in sede rinvio - dalla Corte di appello di Torino il 6 luglio 2018, è inammissibile in quanto proposto dal difensore privo di procura speciale, come necessario ex art. 633, comma 1, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] :ge avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANObato avviso alle parti., udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] Paul, che contesta l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo del 23 marzo 2011, parzialmente riformata — in sede rinvio - dalla Corte di appello di Torino il 6 luglio 2018, è inammissibile in quanto proposto dal difensore privo di procura speciale, come necessario ex art. 633, comma 1, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 08166/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris