CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34257 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R01 H501X) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T60 L117I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10345/2019, pubblicata in data 15 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione al precetto di pagamento intimatole dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pro- nunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c.. Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 Numero sezionale 930/2022 L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. Numero di raccolta generale 15162/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo gra- do, dichiarando l’appello del Longo in parte inammissibile ed in parte infondato. Ricorre il Longo, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Ammissibilità dell’appello sulla questione dell’esatto adempimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art.339 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)» 2. Secondo il ricorrente, il suo motivo di appello riguardante la questione dell’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligazione di cui al precetto opposto da parte della so- cietà debitrice, sarebbe stato erroneamente ritenuto inammis- sibile, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., pur avendo ad oggetto la dedotta violazione di norme processuali (l’art. 615 c.p.c.) e, comunque, un principio regolatore della materia (quello dell’esattezza dell’adempimento del debitore). 3. Il ricorso è in primo luogo inammissibile per difetto di espo- sizione dei fatti di causa e per difetto di specificità delle censu- re formulate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. Il ricorrente si limita a richiamare, ma in modo del tutto gene- rico, i motivi dell’opposizione, la decisione del giudice di pace e l’oggetto del proprio motivo di gravame riguardante l’esattezza dell’adempimento della società intimata Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 Numero sezionale 930/2022 all’obbligazione di pagamento del credito di cui al precetto op-Numero di raccolta generale 15162/2022Data pubblicazione 12/05/2022 posto (salva la mera indicazione, per il motivo di gravame, della pagina e del paragrafo dell’atto di appello in cui lo stesso era stato formulato). Al di là dell’indicazione dell’importo precettato e della data ed entità del pagamento effettuato dalla debitrice, non sono illu- strati gli specifici e concreti motivi dell’opposizione avanzata, dopo il pagamento, dall’intimata e, in particolare, le contrap- poste ragioni delle parti e quelle della decisione del giudice di primo grado in ordine alla questione dell’esattezza dell’adempimento. Il tribunale, nella decisione impugnata nella presente sede, ha comunque affermato che la questione riguardava la comple- tezza e tempestività del pagamento ed il carattere “indebito” della contestuale notificazione di titolo e precetto di pagamen- to al terzo, destinatario di ordinanza di assegnazione di som- me pignorate ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ritenendo che essa non si configurasse come denuncia di violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia. Non essendo adeguatamente illustrati, nel ricorso, gli specifici motivi dell’opposizione proposta dalla banca, con riguardo alle singole voci dell’importo precettato e di quello pagato, le pun- tuali difese svolte dal creditore opposto in relazione a tali mo- tivi, nonché le effettive ragioni della decisione del giudice di pace (che ha accolto la predetta opposizione) in proposito, non è possibile valutare nel merito la eventuale fondatezza del motivo di ricorso in esame. In particolare, si osserva che il ricorrente si limita ad afferma- re, nel ricorso, di avere contestato, con l’appello, la decisione sul «mancato rimborso del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo e della correlativa marca, somme regolarmente espo- ste nell’atto di precetto», ma non chiarisce adeguatamente il Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 concreto rilievo che avrebbe la suddetta questione nella pre- Numero sezionale 930/2022Numero di raccolta generale 15162/2022 sente controversia, fino dal – solo rilevante – suo atto intro- Data pubblicazione 12/05/2022 duttivo, anche tenuto conto del fatto che, per quanto emerge dallo stesso ricorso, il pagamento risulterebbe avvenuto lo stesso giorno della notificazione del precetto, cioè prima dell’inizio dell’esecuzione e, dunque, della relativa iscrizione a ruolo e del pagamento dei connessi oneri. 4. È opportuno osservare, anche solo a fini di completezza espositiva, dato il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, che, per quanto è possibile evincere dalla (in- vero lacunosa) esposizione contenuta nel ricorso, pure inte- grato con il contenuto della decisione impugnata, le contesta- zioni alla base del motivo di appello ritenuto inammissibile dal tribunale attenevano ai profili relativi alla completezza ed alla tempestività delle modalità di adempimento, in concreto, di una obbligazione non contestata, peraltro derivante da un ti- tolo esecutivo formatosi nell’ambito di un procedimento ese- cutivo al quale la banca non aveva partecipato come parte ma solo quale terzo pignorato, ciò anche alla luce del principio di buona fede (la cui applicabilità in materia non risulta oggetto di specifiche contestazioni), in base al quale va esclusa la pos- sibilità per il creditore di pretendere spese aggiuntive non ne- cessarie dal terzo pignorato il quale provveda al pagamento degli importi di cui all’ordinanza di assegnazione in un termine ragionevole (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 41907 del 29/12/2021, Rv. 663499 - 01). I suddetti profili integravano, cioè, questioni relative ad un ve- ro e proprio accertamento di fatto con riguardo alla tempesti- vità del pagamento (in relazione alla ragionevolezza del ter- mine in cui lo stesso era intervenuto), nonché alla sua sati- sfattività in concreto (anche in relazione all’interesse sostan- ziale del creditore ed al rispetto del principio di correttezza e Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 Numero sezionale 930/2022 buona fede nello svolgimento del rapporto, al fine di evitare Numero di raccolta generale 15162/2022Data pubblicazione 12/05/2022 eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo), senza che risultino essere in discussione – sempre per quello che è possibile evincere dal ricorso, quand’anche integrato dalla sentenza impugnata – né i principi di carattere processuale ri- guardanti l’efficacia del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza di assegnazione di somme di cui all’art. 553 c.p.c., né i principi sostanziali regolatori della materia riguar- danti la necessaria esattezza dell’adempimento del debitore. In altri termini, emerge dagli atti che il giudice di pace ha semplicemente ritenuto, in concreto, il pagamento tempestivo (in quanto effettuato in un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione) e integralmen- te satisfattivo (in quanto avente ad oggetto l’intero importo di cui al titolo esecutivo, ricostruito in concreto il totale dovuto), non certo che abbia ritenuto esatto, in violazione dei principi regolatori della materia, un pagamento tardivo e non satisfat- tivo. Si tratta di profili sostanzialmente fattuali, che costituiscono accertamenti riservati al giudice del merito e che rientrano a pieno titolo nell’ambito di esplicazione del potere del giudice di pace di decidere le controversie di minor valore economico se- condo equità, come previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.c., invece che secondo diritto, onde le questioni poste dal ricor- rente devono ritenersi del tutto estranee sia rispetto alla vio- lazione di norme di carattere processuale, sia rispetto alla possibile violazione dei “principi regolatori della materia” che consentono la proposizione dell’appello, come correttamente ritenuto nella decisione impugnata. 5. Va infine sottolineato che i precedenti di questa stessa Cor- te richiamati dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. a sostegno dei propri assunti, non possono in realtà ritenersi pertinenti, in quanto relativi a di- Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 Numero sezionale 930/2022 versa fattispecie, in cui, dopo l’ordinanza di assegnazione ai Numero di raccolta generale 15162/2022Data pubblicazione 12/05/2022 sensi dell’art. 553 c.p.c., vi era stata una nuova domanda giudiziale, in sede contenziosa, contro il debitore originario, per il rimborso del pagamento dell’imposta di registrazione re- lativa all’ordinanza stessa, mentre nella fattispecie di cui al presente procedimento si tratta di opposizione avverso il pre- cetto di pagamento intimato direttamente al terzo proprio sul- la base dell’ordinanza di assegnazione. Mentre nel primo caso assumevano rilievo questioni riguar- danti l’individuazione del contenuto effettivo dell’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in relazione alle spese del processo esecu- tivo definito con la stessa (più precisamente, la riferibilità e l’inclusione dell’imposta di registrazione nell’ambito delle spe- se di esecuzione liquidate dal giudice), nel caso qui in esame vengono in rilievo questioni di natura completamente diversa (non processuale, né relative alla ricostruzione dei principi re- golatori della materia sul piano sostanziale), riguardanti la tempestività e la satisfattività, in concreto, del pagamento ef- fettuato dal terzo a seguito del precetto a lui intimato sulla base dell’ordinanza di assegnazione. 6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34257/2019 Numero sezionale 930/2022 dandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per Numero di raccolta generale 15162/2022Data pubblicazione 12/05/2022 esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 34257/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9