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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:261
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006 – Rodenbröker e altri/Commissione

([OSCURATO:PERSONA]117/05)

«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Decisione 2004/813/CE —Elenco dei siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica —Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; Direttiva del Consiglio 92/43; Decisione della Commissione 2004/813) (v. punti 43, 46-54, 71, 74)

2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punto 56) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006 – Rodenbröker e altri/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]117/05) «Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Decisione 2004/813/CE —Elenco dei siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica —Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; Direttiva del Consiglio 92/43; Decisione della Commissione 2004/813) (v. punti 43, 46-54, 71, 74) 2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punto 56) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.