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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1299/2025

ECLI:EU:C:2025:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0620 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 6 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1299/2013 – Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea – Articolo 27 – Recupero da parte del beneficiario capofila di importi versati in virtù di irregolarità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 – Strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) – Norme specifiche di attuazione – Articoli 40 e 46 – Rettifica finanziaria in caso di irregolarità – Decisione di rettifica finanziaria rivolta a un beneficiario diverso dal beneficiario capofila – Diritto del beneficiario capofila di partecipare ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nella causa C‑620/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), con decisione del 21 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2023, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA] 1919» NCh contro [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Programata za transgranichno satrudnichestvo [OSCURATO:PERSONA]-IPP, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec, (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da D. Drambozova, C. Ehrbar e J. Hradil, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 132, pag. 32 ), nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il «[OSCURATO:PERSONA] 1919» e il [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Programata za transgranichno satrudnichestvo [OSCURATO:PERSONA]-IPP (direttore dell’autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera [OSCURATO:PERSONA], Bulgaria) (in prosieguo: l’«autorità di gestione») in merito a una decisione con la quale tale autorità ha disposto una rettifica finanziaria a seguito di un’irregolarità accertata nell’attuazione di un progetto finanziato dai fondi dell’Unione europea.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (UE) n. 1299/2013 3 L’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea ( GU 2013, L 347, pag. 259 ), intitolato «Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi», prevede quanto segue: «(...)

2. L’autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati.

3. Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l’autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il [gruppo europeo di cooperazione territoriale], rimborsa all’autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario.

L’autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell’Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti stabilita dal programma di cooperazione».

Regolamento (UE) n. 1303/2013 4 Ai sensi del considerando 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 , e rettifica in GU 2016, L 200, pag. 140 ): «[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi [strutturali e di investimento europei (SIE)] (...)». 5 L’articolo 2, punto 36, di tale regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) 36) “irregolarità”: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione». 6 L’articolo 143 di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», così dispone: «1.

Spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi.

Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)] e apporta[no] una rettifica proporzionale.

Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. (...)».

Regolamento di esecuzione n. 447/2014, 7 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Decisioni di finanziamento e convenzioni di finanziamento»: «(...)

3. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono, fra l’altro, le modalità di gestione dell[o strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA])], compresi i metodi di esecuzione applicabili, le intensità di aiuto, i termini di attuazione, nonché le regole sull’ammissibilità della spesa. (...)

4. Le convenzioni di finanziamento relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo II, possono essere firmate anche dallo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma in questione. (...)». 8 Il titolo VI di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Cooperazione transfrontaliera», contiene un capo II, a sua volta intitolato «Cooperazione transfrontaliera tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA]», di cui fa parte l’articolo 33 di detto regolamento di esecuzione, il quale è così formulato: «1.

Per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, in particolare lo Stato membro in cui è ubicata l’autorità di gestione, si applicano le disposizioni relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilite nel regolamento [n. 1303/2013] e nel regolamento [n. 1299/2013], conformemente al presente capo.

Laddove tali disposizioni si riferiscono ai fondi [SIE] di cui all’articolo 1 del regolamento [n. 1303/2013], ai fini del presente capo si considera inclusa anche l’assistenza [OSCURATO:PERSONA].

2. Per quanto riguarda i beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA] che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, si applicano le disposizioni relative alla cooperazione territoriale europea, conformemente al presente capo, fatte salve eventuali deroghe motivate previste dalla pertinente convenzione di finanziamento». 9 L’articolo 40 del medesimo regolamento di esecuzione, intitolato «Beneficiari», prevede quanto segue: «1.

Qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi è designato come capofila da tutti i beneficiari.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti: a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l’altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l’intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati; b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intero intervento; c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l’attuazione dell’intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall’autorità di gestione conformemente al paragrafo 6; d) garantisce che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state verificate da uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall’autorità di gestione in conformità con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [n. 1299/2013].

3. Salvo altrimenti specificato nelle modalità di cui al paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l’importo totale del finanziamento pubblico.

Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né alcun altro onere di effetto equivalente che determini la riduzione di tali importi per gli altri beneficiari.

4. I capofila o i beneficiari unici sono ubicati in un paese partecipante.

5. Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, un gruppo europeo di cooperazione territoriale istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ( GU 2006, L 210, pag. 19 ),] o un’altra entità giuridica stabilita in virtù delle leggi di uno dei paesi partecipanti può presentare domanda di intervento in veste di beneficiario unico, purché sia istituito da autorità e organismi pubblici di almeno due paesi partecipanti.

6. L’autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ogni intervento un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell’ambito dell’intervento, il piano finanziario e il termine di esecuzione». 10 L’articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Gestione finanziaria, disimpegno, esame e accettazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie», al paragrafo 6 così dispone: «Per quanto concerne le rettifiche finanziarie e i recuperi, si applicano l’articolo 85, l’articolo 122, paragrafo 2 e gli articoli da 143 a 147 del regolamento [n. 1303/2013].

Si applica altresì l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento [n. 1299/2013]».

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 11 L’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), intitolato «Conflitto d’interessi», così disponeva: «1.

Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione.

Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi.

2. Laddove esista un rischio di conflitto d’interessi che coinvolga un membro del personale di un’autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico.

Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l’ordinatore delegato competente.

Il superiore gerarchico competente o l’ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l’esistenza di un conflitto d’interessi.

Laddove esista un conflitto d’interessi, l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia.

L’ordinatore delegato o l’autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto».

Diritto bulgaro 12 L’articolo 70 dello Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente, DV n. 101, del 22 dicembre 2015), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il sostegno finanziario proveniente dalle risorse dei fondi europei a gestione concorrente può essere soppresso, in tutto o in parte, mediante rettifica finanziaria per i seguenti motivi:

1. quando sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento [2018/1046] in capo al beneficiario; (...)». 13 L’articolo 73, paragrafo 1, di tale legge è così formulato: «La rettifica finanziaria viene determinata nel suo fondamento e nel suo importo con decisione motivata del direttore dell’autorità di gestione che ha approvato il progetto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il 4 novembre 2020 è stato concluso un contratto di sovvenzione tra l’autorità di gestione e l’Opština Babušnica (comune di Babušnica, Serbia), designato partner capofila.

Tale contratto aveva ad oggetto la concessione di una sovvenzione da parte dell’autorità di gestione per l’attuazione del progetto «rete culturale transfrontaliera per un futuro comune», finanziato nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera [OSCURATO:PERSONA] Bulgaria-Serbia 2014-2020, nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA]. 15 Nella sua qualità di partner capofila, e conformemente all’articolo 1 del suddetto contratto, il comune di Babušnica ha ottenuto il finanziamento in questione e si è assunto la responsabilità di eseguire detto progetto.

In tale contesto, esso era responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione, per tutte le irregolarità commesse, comprese quelle commesse dai partner, nonché del rimborso integrale degli importi dovuti a tale autorità in caso di irregolarità. 16 Il [OSCURATO:PERSONA] 1919 è, dal canto suo, un partner nel quadro di detto progetto. 17 Il 27 aprile 202, il [OSCURATO:PERSONA] 1919 ha concluso un contratto di prestazione di servizi con il fornitore di servizi «Tsentar za profesionalno obuchenie i orientirane» EOOD nell’ambito dell’attuazione del medesimo progetto. 18 A seguito di una comunicazione di sospetta irregolarità, l’autorità di gestione ha accertato l’esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento 2018/1046, tra una persona designata dal [OSCURATO:PERSONA] 1919 come coordinatore del progetto in questione e una persona legata a tale fornitore di servizi. 19 Poiché tale conflitto di interessi è stato qualificato, dall’autorità di gestione, come «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, il direttore di tale autorità, con decisione del 20 aprile 2023 (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023»), ha disposto una rettifica finanziaria, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 1919, pari al 100% delle spese ammissibili, finanziate dai fondi SIE, in virtù del contratto di prestazione di servizi menzionato al punto 17 della presente sentenza. 20 Il [OSCURATO:PERSONA] 1919 ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, contestando l’esistenza di detto conflitto di interessi. 21 Tale giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, l’autorità di gestione interessata è competente ad accertare un’irregolarità commessa da beneficiari stabiliti sul territorio della Repubblica di Bulgaria e, pertanto, a disporre una rettifica finanziaria, come è stato fatto nel caso di specie.

Tale competenza si estenderebbe sia ai casi di irregolarità commessa da un beneficiario capofila o da un partner capofila sia a quelli di irregolarità commessa da un beneficiario o da un partner diversi da tale beneficiario capofila o tale partner capofila.

Tuttavia, detta competenza è territorialmente limitata, in quanto è richiesto che l’autore dell’irregolarità sia stabilito sul territorio della Repubblica di Bulgaria. 22 A tal riguardo, detto giudice precisa che, nella controversia di cui è investito, il partner capofila, al quale non è stata rivolta la decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023, non ha partecipato né alla procedura amministrativa di determinazione di tale rettifica finanziaria, né al procedimento giudiziario diretto all’annullamento di quest’ultima, per il fatto di essere stabilito sul territorio della Repubblica di Serbia. 23 Orbene, poiché il beneficiario capofila si è assunto la responsabilità dell’esecuzione dell’intero progetto di cui trattasi, compresa la responsabilità per le irregolarità commesse dai partner del contratto di sovvenzione menzionato al punto 14 della presente sentenza, la decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023 lo riguarderebbe direttamente.

Pertanto, ai fini della definizione di tale controversia, occorrerebbe accertare se il suddetto partner capofila avrebbe dovuto essere il destinatario di tale decisione, e se eventualmente gli si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di partecipare alla procedura amministrativa che ha portato all’adozione di detta decisione e al procedimento giurisdizionale diretto all’annullamento di quest’ultima. 24 In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo della regione di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 40 del regolamento di esecuzione [n. 447/2014] non osti, nei casi di cooperazione transfrontaliera tra uno Stato membro e un beneficiario dello strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) per il periodo 2014-2020, alla determinazione di una rettifica finanziaria a carico di un operatore economico che avrebbe commesso un illecito sotto forma di irregolarità, ma non è il beneficiario capofila e quindi non è il soggetto che si è assunto la responsabilità della realizzazione dell’intero intervento. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se in tali casi di cooperazione transfrontaliera gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali (…) garantiscano il diritto del beneficiario capofila di partecipare alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria nonché al procedimento giudiziario di impugnazione di tale atto amministrativo, indipendentemente dalla sua ubicazione rispetto all’autorità responsabile di effettuare la rettifica finanziaria, in base al corrispondente programma di cooperazione transfrontaliera, e se le citate disposizioni consentano limitazioni, come previsto dalla giurisprudenza dei giudici nazionali nel procedimento principale, che precludono tali possibilità di partecipazione al procedimento».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua prima questione, il giudice del rinvio ha espressamente menzionato l’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014.

Detto articolo figura al capo II, intitolato «Cooperazione transfrontaliera tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA]», del titolo VI di tale regolamento di esecuzione, a sua volta intitolato «Cooperazione transfrontaliera».

Tale capo contiene l’articolo 46 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Gestione finanziaria, disimpegno, esame e approvazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie», il quale prevede, al paragrafo 6, seconda frase, che si applichi altresì, segnatamente, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013. 26 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro partecipante a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] rivolga una decisione di rettifica finanziaria unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro. 27 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, costituisce irregolarità, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite a quest’ultimo. 28 Inoltre, l’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, prevede in particolare che spetti in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

A tal fine, come enunciato dal paragrafo 2 di tale articolo 143, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. 29 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 1303/2013 prevede norme relative alla definizione dei destinatari di un atto di rettifica finanziaria. 30 A tale riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di restituire un vantaggio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa dell’Unione non sono state rispettate, rendendo indebito il vantaggio conseguito (sentenza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑743/18 , EU:C:2020:767 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 31 Ne consegue che la restituzione di un vantaggio indebitamente percepito tramite un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, non deve necessariamente essere richiesta all’organismo che ha commesso una tale irregolarità. 32 Inoltre, l’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Beneficiari», prevede, al paragrafo 1, che, qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi sia designato come capofila da tutti i beneficiari.

Quest’ultimo, in forza di tale articolo 40, paragrafo 2, lettera b), si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intero intervento.

Inoltre, conformemente a detto articolo 40, paragrafo 2, lettera c), esso garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l’attuazione dell’intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall’autorità di gestione conformemente al medesimo articolo 40, paragrafo

6. 33 In forza di quest’ultima disposizione, l’autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila o al beneficiario unico di ogni intervento, qualora quest’ultimo soddisfi le condizioni previste all’articolo 40, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione, un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire, il piano finanziario e il termine di esecuzione. 34 Ne consegue che, a differenza degli altri beneficiari di un aiuto, il beneficiario capofila intrattiene un rapporto particolare con l’autorità di gestione, della quale è l’interlocutore diretto. 35 Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, il quale dispone che l’autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità e che i beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati. 36 Pertanto, qualora un beneficiario capofila sia stato designato conformemente all’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, l’autorità di gestione è tenuta a recuperare tutti gli importi presso quest’ultimo e non già presso un altro beneficiario. 37 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il comune di Babušnica ha concluso un contratto di sovvenzione con l’autorità di gestione, che esso è stato designato partner capofila e che, in tale qualità, esso era responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione, per tutte le irregolarità commesse nonché per il rimborso integrale degli importi dovuti a tale autorità in caso di irregolarità, mentre l’irregolarità di cui trattasi sarebbe stata commessa dal [OSCURATO:PERSONA] 1919, un partner nell’ambito del progetto «rete culturale transfrontaliera per un futuro comune». 38 Tenuto conto della responsabilità finanziaria che grava, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, sul beneficiario capofila, consistente nel rimborsare tutti gli importi indebitamente versati, nonché della qualità, propria di un tale beneficiario, di interlocutore diretto dell’autorità di gestione di cui trattasi, occorre constatare che, quando una decisione di rettifica finanziaria incide direttamente sugli interessi di un beneficiario capofila, tale decisione deve essere ad esso rivolta. 39 A tal riguardo, la circostanza richiamata dal giudice del rinvio, secondo cui l’autorità di gestione non è competente a indirizzare una rettifica finanziaria al beneficiario capofila coinvolto, ossia il comune di Babušnica, non è idonea a modificare tale obbligo. 40 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro partecipante a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione di rettifica finanziaria rivolta unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro.

Sulla seconda questione 41 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]), in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro che partecipa a un programma di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) rivolga una decisione di rettifica finanziaria unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0620 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 6 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1299/2013 – Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea – Articolo 27 – Recupero da parte del beneficiario capofila di importi versati in virtù di irregolarità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 – Strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) – Norme specifiche di attuazione – Articoli 40 e 46 – Rettifica finanziaria in caso di irregolarità – Decisione di rettifica finanziaria rivolta a un beneficiario diverso dal beneficiario capofila – Diritto del beneficiario capofila di partecipare ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nella causa C‑620/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), con decisione del 21 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2023, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA] 1919» NCh contro [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Programata za transgranichno satrudnichestvo [OSCURATO:PERSONA]-IPP, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec, (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da D. Drambozova, C. Ehrbar e J. Hradil, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 132, pag. 32 ), nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il «[OSCURATO:PERSONA] 1919» e il [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Programata za transgranichno satrudnichestvo [OSCURATO:PERSONA]-IPP (direttore dell’autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera [OSCURATO:PERSONA], Bulgaria) (in prosieguo: l’«autorità di gestione») in merito a una decisione con la quale tale autorità ha disposto una rettifica finanziaria a seguito di un’irregolarità accertata nell’attuazione di un progetto finanziato dai fondi dell’Unione europea. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (UE) n. 1299/2013 3 L’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea ( GU 2013, L 347, pag. 259 ), intitolato «Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi», prevede quanto segue: «(...) 2.   L’autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati. 3.   Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l’autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il [gruppo europeo di cooperazione territoriale], rimborsa all’autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario. L’autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell’Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti stabilita dal programma di cooperazione». Regolamento (UE) n. 1303/2013 4 Ai sensi del considerando 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 , e rettifica in GU 2016, L 200, pag. 140 ): «[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi [strutturali e di investimento europei (SIE)] (...)». 5 L’articolo 2, punto 36, di tale regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) 36) “irregolarità”: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione». 6 L’articolo 143 di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», così dispone: «1.   Spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)] e apporta[no] una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. (...)». Regolamento di esecuzione n. 447/2014, 7 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Decisioni di finanziamento e convenzioni di finanziamento»: «(...) 3.   Le convenzioni di finanziamento stabiliscono, fra l’altro, le modalità di gestione dell[o strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA])], compresi i metodi di esecuzione applicabili, le intensità di aiuto, i termini di attuazione, nonché le regole sull’ammissibilità della spesa. (...) 4.   Le convenzioni di finanziamento relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo II, possono essere firmate anche dallo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma in questione. (...)». 8 Il titolo VI di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Cooperazione transfrontaliera», contiene un capo II, a sua volta intitolato «Cooperazione transfrontaliera tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA]», di cui fa parte l’articolo 33 di detto regolamento di esecuzione, il quale è così formulato: «1.   Per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, in particolare lo Stato membro in cui è ubicata l’autorità di gestione, si applicano le disposizioni relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilite nel regolamento [n. 1303/2013] e nel regolamento [n. 1299/2013], conformemente al presente capo. Laddove tali disposizioni si riferiscono ai fondi [SIE] di cui all’articolo 1 del regolamento [n. 1303/2013], ai fini del presente capo si considera inclusa anche l’assistenza [OSCURATO:PERSONA]. 2.   Per quanto riguarda i beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA] che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, si applicano le disposizioni relative alla cooperazione territoriale europea, conformemente al presente capo, fatte salve eventuali deroghe motivate previste dalla pertinente convenzione di finanziamento». 9 L’articolo 40 del medesimo regolamento di esecuzione, intitolato «Beneficiari», prevede quanto segue: «1.   Qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi è designato come capofila da tutti i beneficiari. 2.   Il capofila svolge i seguenti compiti: a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l’altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l’intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati; b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intero intervento; c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l’attuazione dell’intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall’autorità di gestione conformemente al paragrafo 6; d) garantisce che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state verificate da uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall’autorità di gestione in conformità con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [n. 1299/2013]. 3.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità di cui al paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l’importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né alcun altro onere di effetto equivalente che determini la riduzione di tali importi per gli altri beneficiari. 4.   I capofila o i beneficiari unici sono ubicati in un paese partecipante. 5.   Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, un gruppo europeo di cooperazione territoriale istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ( GU 2006, L 210, pag. 19 ),] o un’altra entità giuridica stabilita in virtù delle leggi di uno dei paesi partecipanti può presentare domanda di intervento in veste di beneficiario unico, purché sia istituito da autorità e organismi pubblici di almeno due paesi partecipanti. 6.   L’autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ogni intervento un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell’ambito dell’intervento, il piano finanziario e il termine di esecuzione». 10 L’articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Gestione finanziaria, disimpegno, esame e accettazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie», al paragrafo 6 così dispone: «Per quanto concerne le rettifiche finanziarie e i recuperi, si applicano l’articolo 85, l’articolo 122, paragrafo 2 e gli articoli da 143 a 147 del regolamento [n. 1303/2013]. Si applica altresì l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento [n. 1299/2013]». Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 11 L’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), intitolato «Conflitto d’interessi», così disponeva: «1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi. 2. Laddove esista un rischio di conflitto d’interessi che coinvolga un membro del personale di un’autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l’ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l’ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l’esistenza di un conflitto d’interessi. Laddove esista un conflitto d’interessi, l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L’ordinatore delegato o l’autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile. 3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto». Diritto bulgaro 12 L’articolo 70 dello Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente, DV n. 101, del 22 dicembre 2015), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il sostegno finanziario proveniente dalle risorse dei fondi europei a gestione concorrente può essere soppresso, in tutto o in parte, mediante rettifica finanziaria per i seguenti motivi: 1. quando sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento [2018/1046] in capo al beneficiario; (...)». 13 L’articolo 73, paragrafo 1, di tale legge è così formulato: «La rettifica finanziaria viene determinata nel suo fondamento e nel suo importo con decisione motivata del direttore dell’autorità di gestione che ha approvato il progetto». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il 4 novembre 2020 è stato concluso un contratto di sovvenzione tra l’autorità di gestione e l’Opština Babušnica (comune di Babušnica, Serbia), designato partner capofila. Tale contratto aveva ad oggetto la concessione di una sovvenzione da parte dell’autorità di gestione per l’attuazione del progetto «rete culturale transfrontaliera per un futuro comune», finanziato nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera [OSCURATO:PERSONA] Bulgaria-Serbia 2014-2020, nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA]. 15 Nella sua qualità di partner capofila, e conformemente all’articolo 1 del suddetto contratto, il comune di Babušnica ha ottenuto il finanziamento in questione e si è assunto la responsabilità di eseguire detto progetto. In tale contesto, esso era responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione, per tutte le irregolarità commesse, comprese quelle commesse dai partner, nonché del rimborso integrale degli importi dovuti a tale autorità in caso di irregolarità. 16 Il [OSCURATO:PERSONA] 1919 è, dal canto suo, un partner nel quadro di detto progetto. 17 Il 27 aprile 202, il [OSCURATO:PERSONA] 1919 ha concluso un contratto di prestazione di servizi con il fornitore di servizi «Tsentar za profesionalno obuchenie i orientirane» EOOD nell’ambito dell’attuazione del medesimo progetto. 18 A seguito di una comunicazione di sospetta irregolarità, l’autorità di gestione ha accertato l’esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento 2018/1046, tra una persona designata dal [OSCURATO:PERSONA] 1919 come coordinatore del progetto in questione e una persona legata a tale fornitore di servizi. 19 Poiché tale conflitto di interessi è stato qualificato, dall’autorità di gestione, come «irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, il direttore di tale autorità, con decisione del 20 aprile 2023 (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023»), ha disposto una rettifica finanziaria, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 1919, pari al 100% delle spese ammissibili, finanziate dai fondi SIE, in virtù del contratto di prestazione di servizi menzionato al punto 17 della presente sentenza. 20 Il [OSCURATO:PERSONA] 1919 ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, contestando l’esistenza di detto conflitto di interessi. 21 Tale giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, l’autorità di gestione interessata è competente ad accertare un’irregolarità commessa da beneficiari stabiliti sul territorio della Repubblica di Bulgaria e, pertanto, a disporre una rettifica finanziaria, come è stato fatto nel caso di specie. Tale competenza si estenderebbe sia ai casi di irregolarità commessa da un beneficiario capofila o da un partner capofila sia a quelli di irregolarità commessa da un beneficiario o da un partner diversi da tale beneficiario capofila o tale partner capofila. Tuttavia, detta competenza è territorialmente limitata, in quanto è richiesto che l’autore dell’irregolarità sia stabilito sul territorio della Repubblica di Bulgaria. 22 A tal riguardo, detto giudice precisa che, nella controversia di cui è investito, il partner capofila, al quale non è stata rivolta la decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023, non ha partecipato né alla procedura amministrativa di determinazione di tale rettifica finanziaria, né al procedimento giudiziario diretto all’annullamento di quest’ultima, per il fatto di essere stabilito sul territorio della Repubblica di Serbia. 23 Orbene, poiché il beneficiario capofila si è assunto la responsabilità dell’esecuzione dell’intero progetto di cui trattasi, compresa la responsabilità per le irregolarità commesse dai partner del contratto di sovvenzione menzionato al punto 14 della presente sentenza, la decisione di rettifica finanziaria del 20 aprile 2023 lo riguarderebbe direttamente. Pertanto, ai fini della definizione di tale controversia, occorrerebbe accertare se il suddetto partner capofila avrebbe dovuto essere il destinatario di tale decisione, e se eventualmente gli si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di partecipare alla procedura amministrativa che ha portato all’adozione di detta decisione e al procedimento giurisdizionale diretto all’annullamento di quest’ultima. 24 In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo della regione di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 40 del regolamento di esecuzione [n. 447/2014] non osti, nei casi di cooperazione transfrontaliera tra uno Stato membro e un beneficiario dello strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) per il periodo 2014-2020, alla determinazione di una rettifica finanziaria a carico di un operatore economico che avrebbe commesso un illecito sotto forma di irregolarità, ma non è il beneficiario capofila e quindi non è il soggetto che si è assunto la responsabilità della realizzazione dell’intero intervento. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se in tali casi di cooperazione transfrontaliera gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali (…) garantiscano il diritto del beneficiario capofila di partecipare alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria nonché al procedimento giudiziario di impugnazione di tale atto amministrativo, indipendentemente dalla sua ubicazione rispetto all’autorità responsabile di effettuare la rettifica finanziaria, in base al corrispondente programma di cooperazione transfrontaliera, e se le citate disposizioni consentano limitazioni, come previsto dalla giurisprudenza dei giudici nazionali nel procedimento principale, che precludono tali possibilità di partecipazione al procedimento». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua prima questione, il giudice del rinvio ha espressamente menzionato l’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014. Detto articolo figura al capo II, intitolato «Cooperazione transfrontaliera tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiari dell’[OSCURATO:PERSONA]», del titolo VI di tale regolamento di esecuzione, a sua volta intitolato «Cooperazione transfrontaliera». Tale capo contiene l’articolo 46 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Gestione finanziaria, disimpegno, esame e approvazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie», il quale prevede, al paragrafo 6, seconda frase, che si applichi altresì, segnatamente, l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013. 26 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro partecipante a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] rivolga una decisione di rettifica finanziaria unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro. 27 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, costituisce irregolarità, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite a quest’ultimo. 28 Inoltre, l’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, prevede in particolare che spetti in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. A tal fine, come enunciato dal paragrafo 2 di tale articolo 143, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. 29 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 1303/2013 prevede norme relative alla definizione dei destinatari di un atto di rettifica finanziaria. 30 A tale riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di restituire un vantaggio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa dell’Unione non sono state rispettate, rendendo indebito il vantaggio conseguito (sentenza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑743/18 , EU:C:2020:767 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 31 Ne consegue che la restituzione di un vantaggio indebitamente percepito tramite un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, non deve necessariamente essere richiesta all’organismo che ha commesso una tale irregolarità. 32 Inoltre, l’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, intitolato «Beneficiari», prevede, al paragrafo 1, che, qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi sia designato come capofila da tutti i beneficiari. Quest’ultimo, in forza di tale articolo 40, paragrafo 2, lettera b), si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intero intervento. Inoltre, conformemente a detto articolo 40, paragrafo 2, lettera c), esso garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l’attuazione dell’intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall’autorità di gestione conformemente al medesimo articolo 40, paragrafo 6. 33 In forza di quest’ultima disposizione, l’autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila o al beneficiario unico di ogni intervento, qualora quest’ultimo soddisfi le condizioni previste all’articolo 40, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione, un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire, il piano finanziario e il termine di esecuzione. 34 Ne consegue che, a differenza degli altri beneficiari di un aiuto, il beneficiario capofila intrattiene un rapporto particolare con l’autorità di gestione, della quale è l’interlocutore diretto. 35 Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, il quale dispone che l’autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità e che i beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati. 36 Pertanto, qualora un beneficiario capofila sia stato designato conformemente all’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, l’autorità di gestione è tenuta a recuperare tutti gli importi presso quest’ultimo e non già presso un altro beneficiario. 37 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il comune di Babušnica ha concluso un contratto di sovvenzione con l’autorità di gestione, che esso è stato designato partner capofila e che, in tale qualità, esso era responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione, per tutte le irregolarità commesse nonché per il rimborso integrale degli importi dovuti a tale autorità in caso di irregolarità, mentre l’irregolarità di cui trattasi sarebbe stata commessa dal [OSCURATO:PERSONA] 1919, un partner nell’ambito del progetto «rete culturale transfrontaliera per un futuro comune». 38 Tenuto conto della responsabilità finanziaria che grava, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, sul beneficiario capofila, consistente nel rimborsare tutti gli importi indebitamente versati, nonché della qualità, propria di un tale beneficiario, di interlocutore diretto dell’autorità di gestione di cui trattasi, occorre constatare che, quando una decisione di rettifica finanziaria incide direttamente sugli interessi di un beneficiario capofila, tale decisione deve essere ad esso rivolta. 39 A tal riguardo, la circostanza richiamata dal giudice del rinvio, secondo cui l’autorità di gestione non è competente a indirizzare una rettifica finanziaria al beneficiario capofila coinvolto, ossia il comune di Babušnica, non è idonea a modificare tale obbligo. 40 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro partecipante a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione di rettifica finanziaria rivolta unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro. Sulla seconda questione 41 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]), in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un’autorità di gestione stabilita in uno Stato membro che partecipa a un programma di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) rivolga una decisione di rettifica finanziaria unicamente a un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, laddove sia stato designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila, responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi, compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non sia stabilito in tale Stato membro. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1299/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris