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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27640/2026

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di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la documentazionedepositata dalla difesa;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari;udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato ilriesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lecce, in data 11 marzo 2026, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cuiagli artt. 629, 416-bis.1 cod. pen.2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 42, 110, 416-bis.1, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a suo carico.La difesa lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con lespecifiche censure formulate con l’atto di gravame, offrendo una motivazionecarente e fondata su argomentazioni meramente congetturali circa l’effettivapartecipazione del ricorrente alle ipotizzate condotte concorsuali.2.1.

In particolare, si evidenzia che il Tribunale, diversamente dal primo giudice,avrebbe ricondotto il ruolo di intermediario attribuito al [OSCURATO:PERSONA] a un genericorapporto di conoscenza con gli estortori, anziché alla sua contiguità con ilsodalizio mafioso degli [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione, secondo la difesa, nonconsidererebbe né le ridotte dimensioni della frazione di Tuturano, quartiereperiferico di Brindisi di circa 2.000 abitanti, nel quale tutti si conoscono né lacircostanza che il contatto con gli Anastasi sarebbe avvenuto esclusivamente suinvito di [OSCURATO:PERSONA] e non in ragione di rapporti di vicinanza con il contestocriminale.2.2.

Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato il comportamentotenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, intimorito dalle possibili ritorsioni derivanti da uneventuale rifiuto della richiesta estorsiva, avrebbe immediatamente informatol’amico [OSCURATO:PERSONA] del colloquio avuto con gli [OSCURATO:PERSONA], manifestandoglile proprie preoccupazioni.Secondo la prospettazione difensiva, gli atti di indagine escluderebbero qualsiasivolontà del ricorrente di intimidire [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo al pagamento dellasomma pretesa dagli [OSCURATO:PERSONA], dimostrando, al contrario, che anche il Guadalupiera una potenziale vittima del clan e che il suo unico intento era quello dievitare conseguenze pregiudizievoli per entrambi.A sostegno di tale assunto viene richiamata un’intercettazione, acquisita indiverso procedimento e già nota al [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti perché divulgatadalla cronaca locale, nella quale egli sarebbe indicato quale soggetto dataglieggiare, al quale occorreva “togliere tutto”.

Tale elemento, secondo ladifesa, sarebbe stato del tutto ignorato dal Tribunale con conseguente carenzadi motivazioneSi evidenzia, infine, come i giudici di merito non abbiano spiegato per qualeragione un soggetto incensurato, titolare di un’impresa iscritta nella white listdella Prefettura, economicamente agiato e socialmente, imprenditorialmente epoliticamente affermato, avrebbe dovuto esporsi al rischio di compromettere lapropria posizione intrattenendo rapporti collusivi con ambienti criminali.2.3.

La difesa deduce, altresì, il travisamento delle dichiarazioni rese daGaetano [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la difformità tra quanto riportato nel verbaleriassuntivo delle sommarie informazioni e la trascrizione della relativafonoregistrazione.

In particolare, quest’ultima attesterebbe che la personaoffesa aveva più volte riferito del forte stato di preoccupazione manifestato dalGuadalupi per le possibili conseguenze della richiesta estorsiva avanzata dagliAttanasi, c ircostanza che i l Tr ibunale avrebbe invece r icondottoall’atteggiamento omertoso della persona offesa con affermazione del tuttoapodittica.2.4.

La difesa osserva, inoltre, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riscontro in quanto riferito al difensore dal figlio Benito, secondo ilquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al padre la somma pari a 500,00 euro daversare agli [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come i rapporti tra il padre ed il ricorrenteanche dopo questo episodio erano rimasti improntati alla massima cordialità eamicizia.Ulteriore conferma deriverebbe dalla fattura n. 228 del 15 ottobre 2025,corredata da un conteggio manoscritto recante la voce “+500”, assente in ognialtra annotazione nonché dal contenuto della chat estratta dal dispositivo in usoal [OSCURATO:PERSONA], contenente la riproduzione fotografica dei conteggi relativi alperiodo compreso tra il 25 agosto e il 12 settembre 2025, nella quale, conriferimento al 27 agosto 2025, compare la medesima indicazione “+500”.

Anchetali elementi, ritenuti dalla difesa di evidente valenza favorevole, sarebbero statidel tutto trascurati dal Tribunale, con conseguente carenza di motivazione sulpunto.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazionedegli artt. 274, 275 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allasussistenza delle ritenute esigenze cautelari.La difesa lamenta che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifichededuzioni formulate nell’atto di gravame, limitandosi ad affermare, in terminiapodittici, l’insussistenza di elementi idonei a superare le presunzioni relativealle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, senza,peraltro, motivare in ordine al pericolo di fuga e di inquinamento probatorioravvisati dal giudice per le indagini preliminari.Si deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe priva del necessario giudizioprognostico in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazionecriminosa, omettendo di considerare l’episodicità della vicenda, l’incensuratezzadel ricorrente, le sue condizioni personali, sociali e lavorative, nonché lacessazione dalle cariche pubbliche e societarie, la cessione delle quote e laconseguente perdita del ruolo di responsabile tecnico della [OSCURATO:SOCIETA].,elementi che, secondo la difesa, avrebbero determinato il venir meno dellacapacità di incidere sul contesto nel quale sarebbero maturati i fatti contestati e,quindi, delle esigenze cautelari.La difesa censura, infine, come manifestamente illogica la motivazione nellaparte in cui il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dalla circostanzache una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso in locazione unostabilimento balneare a una società della moglie dello [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto dialcune conversazioni intercettate tra quest’ultimo e il ricorrente, aventi adoggetto la lecita gestione commerciale dello stabilimento.

Tali elementi, adavviso del ricorrente, sarebbero del tutto inidonei a dimostrare rapporti collusivicon i clan mafiosi del brindisino.4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di verificare, alla luce dellededuzioni difensive, la conformità della misura custodiale ai principi diproporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen., limitandosi adaffermarne l’idoneità senza un’effettiva valutazione delle concrete circostanzedel caso.Ne deriverebbe una prognosi di pericolosità sociale svincolata dalla realtàfattuale e l’illogica conclusione secondo cui la sola custodia in carcere sarebbeidonea a fronteggiare il rischio di reiterazione, con il risultato di giustificare unacarcerazione preventiva non correlata a un effettivo e attuale pericolo dicommissione di ulteriori reati.5.

In data 24 giugno 2026, il difensore del ricorrente ha depositato ordinanzacon cui il giudice per le indagini preliminari di Lecce, in data 22 giugno 2026, hasostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover riaffermare il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui grava sul giudice del riesamel’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fattoe le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione del materialeindiziario acquisito e dei criteri di valutazione adottati.

Ne consegue che ilgiudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementiraccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente labase fattuale del ragionamento decisorio (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 del07/06/2019, Saraco, Rv. 277091-01).Da ciò discende che, a fronte di un atto di impugnazione non inammissibile pergenericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in unrinvio meramente tralaticio alla motivazione dell’ordinanza applicativa dellamisura cautelare (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 – 02;Sez. 6, n. 39412 del 03/12/2025, Ielasi, non massimata).

Anche quandol’impugnazione riproponga questioni già affrontate dal giudice della cautela,sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, suciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazioneapparente.Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del Tribunale che, a frontedi specifiche censure contenute nei motivi di riesame, si limiti ad affermarel’adesione alle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari medianteformule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficaciadimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si rivelisolo fittizio e, in sostanza, inesistente (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018Berardi, Rv. 273451 – 01; Sez. 3, n. 41819 del 29/09/2022, Bagagli, nonmassimata).In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento chesi limiti a indicare gli indizi a carico, senza una valutazione argomentata ecomplessiva del materiale indiziario e senza un effettivo confronto con lespecifiche deduzioni difensive.

Va, in proposito, ribadito che rientrano nellanozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondarenella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianzedifensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza osuperfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggidell’ordinanza impugnata idonei a confutarli (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278162-01; Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv.279297–01; Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, P., Rv. 289025 - 01).Deve essere rimarcato, in proposito a tali difetti motivazionali, che il sistemaprocessual-penalistico enuncia un metodo di accertamento del fatto di tipodialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazionicostituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché laviolazione di tali parametri rende la motivazione apparente e manifestamenteillogica.In altri termini, la replica che si pretende dal giudice del riesame deveconsistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche cheindividuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili delpercorso argomentativo seguito dal giudice per le indagini preliminari:privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazionegiudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa dellamotivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.2.

Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni del giudice perle indagini preliminari erano state sottoposte a critica dal [OSCURATO:PERSONA], conspecifiche deduzioni che avrebbero imposto un'opera di rinnovato eapprofondito confronto e che, invece, sono rimaste prive di risposta.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, l’omesso esame di unaserie di specifiche allegazioni difensive, potenzialmente idonee a incidere sullaricostruzione del ruolo concretamente rivestito dal ricorrente nella vicenda.

Inparticolare, il Tribunale non si è confrontato con la prospettazione difensivasecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto il ruolo di intermediario dellarichiesta estorsiva avanzata dagli appartenenti al clan Anastasi nei confronti delGiordano -come apoditticamente affermato dai giudici di merito-, ma sarebbestato egli stesso destinatario delle mire estorsive del sodalizio mafioso.Tale assunto era stato corroborato dal richiamo a plurimi elementi istruttoriallegati alla richiesta di riesame, dei quali il provvedimento impugnato non offrealcuna valutazione: la trascrizione della fonoregistrazione dell’esame dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergeva il forte timoremanifestato dal ricorrente per le possibili conseguenze che gli Attanasiavrebbero potuto arrecare a entrambi; le dichiarazioni rese al difensore daBenito [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al padre la sommadi euro 500,00 da versare agli [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, altresì, che, anchesuccessivamente a tale episodio, i rapporti tra il padre e il ricorrente eranorimasti improntati a massima cordialità e amicizia nonché la conversazioneintercettata n. 597 del 28.12.2024, captata in altro procedimento, nel corsodella quale [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione di «togliere tutto» alGuadalupi.Si tratta di elementi che, ove esaminati, avrebbero imposto una puntualeverifica della prospettazione difensiva, in quanto astrattamente suscettibili dioffrire una diversa lettura del ruolo rivestito dal ricorrente nella vicenda e,conseguentemente, di incidere sulla tenuta del percorso argomentativo seguitodal Tribunale.Di tali elementi a discarico non vi è valutazione nell’ordinanza impugnata che è,infatti, costituita da frasi di carattere generale che, oltre a non consentire dicomprendere se le risultanze indiziarie prodotte dalla difesa siano stateeffettivamente valutate, non rivelano l'esame delle peculiarità del caso concretoche poneva questo particolare giudizio e non dimostrano sia stata svolta quelladell'impugnazione quando respinge un atto di riesame.

Le considerazioniespresse dal Tribunale a sostegno della decisione adottata risultano, pertanto,avulse da un effettivo confronto con le rilevanti deduzioni difensive, dando luogoa un apparato argomentativo apparente, il che comporta non solo l'omessoconfronto con le deduzioni difensive, ma anche l'obiettiva impossibilità perquesta Corte di verificare la fondatezza dell'assunto posto a fondamento delladecisione impugnata.In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta apparente, inquanto si risolve nella mera esposizione della vicenda e del materiale indiziarioriportato nell’ordinanza genetica, senza svolgere adeguata argomentazionevalutativa degli specifici motivi di riesame e senza neppure indicare i passaggimotivazionali del provvedimento cautelare ritenuti idonei a confutare le censureproposte ovvero gli elementi che consentivano di superare le criticitàevidenziate dalla difesa.L’omessa considerazione di tali specifiche deduzioni difensive determina,pertanto, un evidente deficit motivazionale, imponendo al giudice del rinvio diprocedere a un nuovo e puntuale esame della vicenda.

In tale sede dovràessere verificata, alla luce di tutti gli elementi logico-fattuali ritualmenteprospettati dalla difesa, l’effettiva direzione e conformazione della volontà delricorrente nonché il concreto ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda oggetto diindagine, accertando se tali elementi siano idonei a corroborare o menol’assunto difensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe concorso nellacondotta estorsiva in danno del [OSCURATO:PERSONA], ma ne sarebbe stato, piuttosto,anch’egli destinatario quale soggetto sottoposto alle mire del clan Anastasi.3.

In considerazione delle precedenti argomentazioni deve essere dispostol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degliin piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampialibertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisoriogià adottato ovvero di discostarsene.4.

Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono assorbiti dall’accoglimentodel primo motivo di ricorso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, in data 09 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la documentazionedepositata dalla difesa;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari;udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza dell’8 aprile 2026 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato ilriesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lecce, in data 11 marzo 2026, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cuiagli artt. 629, 416-bis.1 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 42, 110, 416-bis.1, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a suo carico.La difesa lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con lespecifiche censure formulate con l’atto di gravame, offrendo una motivazionecarente e fondata su argomentazioni meramente congetturali circa l’effettivapartecipazione del ricorrente alle ipotizzate condotte concorsuali.2.1. In particolare, si evidenzia che il Tribunale, diversamente dal primo giudice,avrebbe ricondotto il ruolo di intermediario attribuito al [OSCURATO:PERSONA] a un genericorapporto di conoscenza con gli estortori, anziché alla sua contiguità con ilsodalizio mafioso degli [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione, secondo la difesa, nonconsidererebbe né le ridotte dimensioni della frazione di Tuturano, quartiereperiferico di Brindisi di circa 2.000 abitanti, nel quale tutti si conoscono né lacircostanza che il contatto con gli Anastasi sarebbe avvenuto esclusivamente suinvito di [OSCURATO:PERSONA] e non in ragione di rapporti di vicinanza con il contestocriminale.2.2. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato il comportamentotenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, intimorito dalle possibili ritorsioni derivanti da uneventuale rifiuto della richiesta estorsiva, avrebbe immediatamente informatol’amico [OSCURATO:PERSONA] del colloquio avuto con gli [OSCURATO:PERSONA], manifestandoglile proprie preoccupazioni.Secondo la prospettazione difensiva, gli atti di indagine escluderebbero qualsiasivolontà del ricorrente di intimidire [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo al pagamento dellasomma pretesa dagli [OSCURATO:PERSONA], dimostrando, al contrario, che anche il Guadalupiera una potenziale vittima del clan e che il suo unico intento era quello dievitare conseguenze pregiudizievoli per entrambi.A sostegno di tale assunto viene richiamata un’intercettazione, acquisita indiverso procedimento e già nota al [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti perché divulgatadalla cronaca locale, nella quale egli sarebbe indicato quale soggetto dataglieggiare, al quale occorreva “togliere tutto”. Tale elemento, secondo ladifesa, sarebbe stato del tutto ignorato dal Tribunale con conseguente carenzadi motivazioneSi evidenzia, infine, come i giudici di merito non abbiano spiegato per qualeragione un soggetto incensurato, titolare di un’impresa iscritta nella white listdella Prefettura, economicamente agiato e socialmente, imprenditorialmente epoliticamente affermato, avrebbe dovuto esporsi al rischio di compromettere lapropria posizione intrattenendo rapporti collusivi con ambienti criminali.2.3. La difesa deduce, altresì, il travisamento delle dichiarazioni rese daGaetano [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la difformità tra quanto riportato nel verbaleriassuntivo delle sommarie informazioni e la trascrizione della relativafonoregistrazione. In particolare, quest’ultima attesterebbe che la personaoffesa aveva più volte riferito del forte stato di preoccupazione manifestato dalGuadalupi per le possibili conseguenze della richiesta estorsiva avanzata dagliAttanasi, c ircostanza che i l Tr ibunale avrebbe invece r icondottoall’atteggiamento omertoso della persona offesa con affermazione del tuttoapodittica.2.4. La difesa osserva, inoltre, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riscontro in quanto riferito al difensore dal figlio Benito, secondo ilquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al padre la somma pari a 500,00 euro daversare agli [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come i rapporti tra il padre ed il ricorrenteanche dopo questo episodio erano rimasti improntati alla massima cordialità eamicizia.Ulteriore conferma deriverebbe dalla fattura n. 228 del 15 ottobre 2025,corredata da un conteggio manoscritto recante la voce “+500”, assente in ognialtra annotazione nonché dal contenuto della chat estratta dal dispositivo in usoal [OSCURATO:PERSONA], contenente la riproduzione fotografica dei conteggi relativi alperiodo compreso tra il 25 agosto e il 12 settembre 2025, nella quale, conriferimento al 27 agosto 2025, compare la medesima indicazione “+500”. Anchetali elementi, ritenuti dalla difesa di evidente valenza favorevole, sarebbero statidel tutto trascurati dal Tribunale, con conseguente carenza di motivazione sulpunto.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazionedegli artt. 274, 275 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allasussistenza delle ritenute esigenze cautelari.La difesa lamenta che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le specifichededuzioni formulate nell’atto di gravame, limitandosi ad affermare, in terminiapodittici, l’insussistenza di elementi idonei a superare le presunzioni relativealle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, senza,peraltro, motivare in ordine al pericolo di fuga e di inquinamento probatorioravvisati dal giudice per le indagini preliminari.Si deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe priva del necessario giudizioprognostico in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazionecriminosa, omettendo di considerare l’episodicità della vicenda, l’incensuratezzadel ricorrente, le sue condizioni personali, sociali e lavorative, nonché lacessazione dalle cariche pubbliche e societarie, la cessione delle quote e laconseguente perdita del ruolo di responsabile tecnico della [OSCURATO:SOCIETA].,elementi che, secondo la difesa, avrebbero determinato il venir meno dellacapacità di incidere sul contesto nel quale sarebbero maturati i fatti contestati e,quindi, delle esigenze cautelari.La difesa censura, infine, come manifestamente illogica la motivazione nellaparte in cui il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dalla circostanzache una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso in locazione unostabilimento balneare a una società della moglie dello [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto dialcune conversazioni intercettate tra quest’ultimo e il ricorrente, aventi adoggetto la lecita gestione commerciale dello stabilimento. Tali elementi, adavviso del ricorrente, sarebbero del tutto inidonei a dimostrare rapporti collusivicon i clan mafiosi del brindisino.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di verificare, alla luce dellededuzioni difensive, la conformità della misura custodiale ai principi diproporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen., limitandosi adaffermarne l’idoneità senza un’effettiva valutazione delle concrete circostanzedel caso.Ne deriverebbe una prognosi di pericolosità sociale svincolata dalla realtàfattuale e l’illogica conclusione secondo cui la sola custodia in carcere sarebbeidonea a fronteggiare il rischio di reiterazione, con il risultato di giustificare unacarcerazione preventiva non correlata a un effettivo e attuale pericolo dicommissione di ulteriori reati.5. In data 24 giugno 2026, il difensore del ricorrente ha depositato ordinanzacon cui il giudice per le indagini preliminari di Lecce, in data 22 giugno 2026, hasostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover riaffermare il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui grava sul giudice del riesamel’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fattoe le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione del materialeindiziario acquisito e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che ilgiudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementiraccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente labase fattuale del ragionamento decisorio (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 del07/06/2019, Saraco, Rv. 277091-01).Da ciò discende che, a fronte di un atto di impugnazione non inammissibile pergenericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in unrinvio meramente tralaticio alla motivazione dell’ordinanza applicativa dellamisura cautelare (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 – 02;Sez. 6, n. 39412 del 03/12/2025, Ielasi, non massimata). Anche quandol’impugnazione riproponga questioni già affrontate dal giudice della cautela,sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, suciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazioneapparente.Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del Tribunale che, a frontedi specifiche censure contenute nei motivi di riesame, si limiti ad affermarel’adesione alle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari medianteformule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficaciadimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si rivelisolo fittizio e, in sostanza, inesistente (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018Berardi, Rv. 273451 – 01; Sez. 3, n. 41819 del 29/09/2022, Bagagli, nonmassimata).In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento chesi limiti a indicare gli indizi a carico, senza una valutazione argomentata ecomplessiva del materiale indiziario e senza un effettivo confronto con lespecifiche deduzioni difensive. Va, in proposito, ribadito che rientrano nellanozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondarenella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianzedifensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza osuperfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggidell’ordinanza impugnata idonei a confutarli (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278162-01; Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv.279297–01; Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, P., Rv. 289025 - 01).Deve essere rimarcato, in proposito a tali difetti motivazionali, che il sistemaprocessual-penalistico enuncia un metodo di accertamento del fatto di tipodialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazionicostituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché laviolazione di tali parametri rende la motivazione apparente e manifestamenteillogica.In altri termini, la replica che si pretende dal giudice del riesame deveconsistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche cheindividuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili delpercorso argomentativo seguito dal giudice per le indagini preliminari:privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazionegiudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa dellamotivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.2. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni del giudice perle indagini preliminari erano state sottoposte a critica dal [OSCURATO:PERSONA], conspecifiche deduzioni che avrebbero imposto un'opera di rinnovato eapprofondito confronto e che, invece, sono rimaste prive di risposta.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, l’omesso esame di unaserie di specifiche allegazioni difensive, potenzialmente idonee a incidere sullaricostruzione del ruolo concretamente rivestito dal ricorrente nella vicenda. Inparticolare, il Tribunale non si è confrontato con la prospettazione difensivasecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto il ruolo di intermediario dellarichiesta estorsiva avanzata dagli appartenenti al clan Anastasi nei confronti delGiordano -come apoditticamente affermato dai giudici di merito-, ma sarebbestato egli stesso destinatario delle mire estorsive del sodalizio mafioso.Tale assunto era stato corroborato dal richiamo a plurimi elementi istruttoriallegati alla richiesta di riesame, dei quali il provvedimento impugnato non offrealcuna valutazione: la trascrizione della fonoregistrazione dell’esame dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergeva il forte timoremanifestato dal ricorrente per le possibili conseguenze che gli Attanasiavrebbero potuto arrecare a entrambi; le dichiarazioni rese al difensore daBenito [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al padre la sommadi euro 500,00 da versare agli [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, altresì, che, anchesuccessivamente a tale episodio, i rapporti tra il padre e il ricorrente eranorimasti improntati a massima cordialità e amicizia nonché la conversazioneintercettata n. 597 del 28.12.2024, captata in altro procedimento, nel corsodella quale [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione di «togliere tutto» alGuadalupi.Si tratta di elementi che, ove esaminati, avrebbero imposto una puntualeverifica della prospettazione difensiva, in quanto astrattamente suscettibili dioffrire una diversa lettura del ruolo rivestito dal ricorrente nella vicenda e,conseguentemente, di incidere sulla tenuta del percorso argomentativo seguitodal Tribunale.Di tali elementi a discarico non vi è valutazione nell’ordinanza impugnata che è,infatti, costituita da frasi di carattere generale che, oltre a non consentire dicomprendere se le risultanze indiziarie prodotte dalla difesa siano stateeffettivamente valutate, non rivelano l'esame delle peculiarità del caso concretoche poneva questo particolare giudizio e non dimostrano sia stata svolta quelladell'impugnazione quando respinge un atto di riesame. Le considerazioniespresse dal Tribunale a sostegno della decisione adottata risultano, pertanto,avulse da un effettivo confronto con le rilevanti deduzioni difensive, dando luogoa un apparato argomentativo apparente, il che comporta non solo l'omessoconfronto con le deduzioni difensive, ma anche l'obiettiva impossibilità perquesta Corte di verificare la fondatezza dell'assunto posto a fondamento delladecisione impugnata.In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta apparente, inquanto si risolve nella mera esposizione della vicenda e del materiale indiziarioriportato nell’ordinanza genetica, senza svolgere adeguata argomentazionevalutativa degli specifici motivi di riesame e senza neppure indicare i passaggimotivazionali del provvedimento cautelare ritenuti idonei a confutare le censureproposte ovvero gli elementi che consentivano di superare le criticitàevidenziate dalla difesa.L’omessa considerazione di tali specifiche deduzioni difensive determina,pertanto, un evidente deficit motivazionale, imponendo al giudice del rinvio diprocedere a un nuovo e puntuale esame della vicenda. In tale sede dovràessere verificata, alla luce di tutti gli elementi logico-fattuali ritualmenteprospettati dalla difesa, l’effettiva direzione e conformazione della volontà delricorrente nonché il concreto ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda oggetto diindagine, accertando se tali elementi siano idonei a corroborare o menol’assunto difensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe concorso nellacondotta estorsiva in danno del [OSCURATO:PERSONA], ma ne sarebbe stato, piuttosto,anch’egli destinatario quale soggetto sottoposto alle mire del clan Anastasi.3. In considerazione delle precedenti argomentazioni deve essere dispostol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degliin piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampialibertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisoriogià adottato ovvero di discostarsene.4. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono assorbiti dall’accoglimentodel primo motivo di ricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, in data 09 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris