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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 34876/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27416/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, via dei portoghesi, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre, n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale allegata al ricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1120/2022 depositata il 10/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cosenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affinché venisse accertata la nullità e l’illegittimità della cartella di pagamento n. 0342014005067439001 con la quale le veniva intimato dall’Agenzia delle Entrate il pagamento della somma di euro 468.195,64 in relazione a polizza fideiussoria emessa nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, deduceva: 1) che aveva emesso la polizza fideiussoria sopra indicata a garanzia della restituzione delle somme dovute dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al rimborso anticipato dell’eccedenza sull’IVA, ai sensi degli artt. 30 e 38 bis DPR 633/1972, per l’anno 2010, fino al massimale di euro 424.000,00; 2) che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con cui chiedeva il versamento degli importi dovuti a titolo di mancato pagamento di Ires e Irap; 3) che con successiva nota prot. 0088363 l’Agenzia delle Entrate richiedeva ad essa Zurich il pagamento della somma di euro 424.000,00, in relazione al suddetto avviso di accertamento, dopo di che provvedeva alla notificazione della citata cartella di pagamento n. 0342014005067439001; 4) che la cartella di pagamento era nulla ed illegittima: a) per mancanza di valido titolo esecutivo posto a suo fondamento della cartella di pagamento; b) per inesigibilità delle somme intimate per carenza dei presupposti per azionare la polizza fideiussoria; c) per estinzione della polizza fideiussoria.

Si costituivano, resistendo, sia l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.2. Con sentenza n. 149/2019 del 27 gennaio 2019 il Tribunale di Cosenza annullava la cartella di pagamento ed altresì rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’Agenzia delle Entrate, da un lato ritenendo la nullità della cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo, dall’altro ritenendo l’inesigibilità delle somme per inesistenza dei presupposti di escussione della polizza fideiussoria e per estinzione della garanzia per decorso del termine di tre anni per l’escussione della polizza.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza proponeva appello.

Si costituivano, resistendo al gravame, sia la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Con sentenza n. 1120/2022 del 10 ottobre 2022 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ritualmente spiegata dall’Agenzia in primo grado e reiterata in appello (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.

Censura l’impugnata sentenza, là dove ha rilevato che: «in mancanza di un titolo esecutivo formatosi nei confronti della compagnia assicuratrice Zurich, non può ritenersi validamente emessa la cartella di pagamento n. 0342014005067439001, in quanto l’escussione della garanzia fideiussoria non può trovare fondamento nella notificazione dell’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette che ha attestato la mancanza dei requisiti di operatività della società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».

Lamenta che la corte territoriale, pur fondando il suo ragionamento “sull’unica affermazione di per sé corretta”, e cioè che l’Agenzia non potesse iscrivere a ruolo il debito da restituzione nei confronti del garante in mancanza di un titolo esecutivo -perché questo non poteva rintracciarsi in un avviso di accertamento emesso contro la [OSCURATO:PERSONA] per imposte dirette-, aveva tuttavia omesso di considerare che essa Agenzia aveva proposto in via riconvenzionale domanda di condanna del garante a versare somme corrispondenti all’indebito rimborso IVA in esecuzione della polizza fideiussoria, prestata ai sensi dell’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, e che su tale domanda occorreva pronunciarsi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti, artt. 1363, 1366 e 1371 c.c., in correlazione con l’art. 1 del contratto autonomo di garanzia e violazione dell’art. 30 co. 4 della L. n. 724/1994 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Lamenta che l’impugnata sentenzaha errato, incorrendo nella violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto, nel respingere il terzo motivo di appello relativo alla dedotta violazione e/o falsa applicazione delle clausole contrattuali della polizza, in relazione alla dichiarata carenza dei presupposti per l’escussione del garante.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti, artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2943 co. 4 c.c. in correlazione con l’art. 2 del contratto autonomo di garanzia - estinzione della garanzia (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Lamenta che la corte territoriale ha respinto il quarto motivo di appello riferito alla dichiarata estinzione della garanzia, perché ha errato nell’applicare e/o interpretare l’art. 2 del contratto, considerando estinta la polizza sul presupposto che l’Amministrazione non avesse notificato al garante alcun atto amministrativo recante la pretesa fiscale (recupero dell’Iva rimborsata) nel periodo triennale di durata dell’efficacia della garanzia.

4. Il primo motivo è fondato.

Secondo consolidato orientamento di legittimità, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. tra le tante, Cass., 27/11/2017, n. 28308; Cass., 06/02/2015, n. 2197; Cass., 18491/2018).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente specifica il contenuto della domanda riconvenzionale a suo tempo proposta (v. p. 10 del ricorso: “Il fondamento della domanda riconvenzionale risiedeva invero nella natura della garanzia prestata, nel carattere incondizionato dell’obbligo di corrispondere la somma pari all’ammontare dell’obbligazione garantita, caratterizzata dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare a prima richiesta un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo.

A tenore di polizza (art. 1), come dalla stessa Corte riconosciuto, era garantito incondizionatamente «il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal richiedente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto»”), ed anche la localizza sia alla p. 23 della comparsa di risposta di primo grado sia, in quanto riproposta in secondo grado, alle pp. 12-15 dell’atto di citazione in appello, così doverosamente rispettando i principi dettati dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Per contro, risulta dalla lettura della impugnata sentenza che la corte d’appello su tale domanda ha proprio omesso di pronunciare, né dalla impostazione logico-giuridico della svolta motivazione è possibile desumere che la corte sia pervenuta ad una pronuncia di rigetto implicito, del quale è possibile affermare l’esistenza –qui invece da escludere- solo quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (così, ancora di recente, Cass., 26/09/2024, n. 25710).

5. Deve, in conclusione, rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Agenzia delle Entrate e fondata sulla natura autonoma della garanzia prestata dalla Zurich.

Al riguardo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (v.

Cass., 31 marzo 2021, n. 8874; v. anche Cass., Sez.

Un., 05/02/2008, n. 2655 e Id., 05/12/2011, n. 25934, sull’esistenza di mero collegamento negoziale, ferme le rispettive diverse individualità, tra obbligazione principale ed obbligazione fideiussoria ed obbligazione garantita).

In tema di contratto autonomo di garanzia è inoltre costante l’orientamento per cui l’assunzione da parte del garante dell’impegno a tenere indenne l’Amministrazione comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, con i soli limiti dell’esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può opporre la cd.

“exceptio doli” – e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa (Cass., 11/12/2018, n. 31956).

6. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso consegue, assorbiti gli altri motivi , la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi .

Cassa in relazione l’impugnata sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27416/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, via dei portoghesi, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre, n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale allegata al ricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1120/2022 depositata il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cosenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affinché venisse accertata la nullità e l’illegittimità della cartella di pagamento n. 0342014005067439001 con la quale le veniva intimato dall’Agenzia delle Entrate il pagamento della somma di euro 468.195,64 in relazione a polizza fideiussoria emessa nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, deduceva: 1) che aveva emesso la polizza fideiussoria sopra indicata a garanzia della restituzione delle somme dovute dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al rimborso anticipato dell’eccedenza sull’IVA, ai sensi degli artt. 30 e 38 bis DPR 633/1972, per l’anno 2010, fino al massimale di euro 424.000,00; 2) che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con cui chiedeva il versamento degli importi dovuti a titolo di mancato pagamento di Ires e Irap; 3) che con successiva nota prot. 0088363 l’Agenzia delle Entrate richiedeva ad essa Zurich il pagamento della somma di euro 424.000,00, in relazione al suddetto avviso di accertamento, dopo di che provvedeva alla notificazione della citata cartella di pagamento n. 0342014005067439001; 4) che la cartella di pagamento era nulla ed illegittima: a) per mancanza di valido titolo esecutivo posto a suo fondamento della cartella di pagamento; b) per inesigibilità delle somme intimate per carenza dei presupposti per azionare la polizza fideiussoria; c) per estinzione della polizza fideiussoria. Si costituivano, resistendo, sia l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2. Con sentenza n. 149/2019 del 27 gennaio 2019 il Tribunale di Cosenza annullava la cartella di pagamento ed altresì rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’Agenzia delle Entrate, da un lato ritenendo la nullità della cartella di pagamento per carenza di titolo esecutivo, dall’altro ritenendo l’inesigibilità delle somme per inesistenza dei presupposti di escussione della polizza fideiussoria e per estinzione della garanzia per decorso del termine di tre anni per l’escussione della polizza. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza proponeva appello. Si costituivano, resistendo al gravame, sia la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Con sentenza n. 1120/2022 del 10 ottobre 2022 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ritualmente spiegata dall’Agenzia in primo grado e reiterata in appello (art. 360 n. 4 c.p.c.)”. Censura l’impugnata sentenza, là dove ha rilevato che: «in mancanza di un titolo esecutivo formatosi nei confronti della compagnia assicuratrice Zurich, non può ritenersi validamente emessa la cartella di pagamento n. 0342014005067439001, in quanto l’escussione della garanzia fideiussoria non può trovare fondamento nella notificazione dell’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette che ha attestato la mancanza dei requisiti di operatività della società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Lamenta che la corte territoriale, pur fondando il suo ragionamento “sull’unica affermazione di per sé corretta”, e cioè che l’Agenzia non potesse iscrivere a ruolo il debito da restituzione nei confronti del garante in mancanza di un titolo esecutivo -perché questo non poteva rintracciarsi in un avviso di accertamento emesso contro la [OSCURATO:PERSONA] per imposte dirette-, aveva tuttavia omesso di considerare che essa Agenzia aveva proposto in via riconvenzionale domanda di condanna del garante a versare somme corrispondenti all’indebito rimborso IVA in esecuzione della polizza fideiussoria, prestata ai sensi dell’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, e che su tale domanda occorreva pronunciarsi. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti, artt. 1363, 1366 e 1371 c.c., in correlazione con l’art. 1 del contratto autonomo di garanzia e violazione dell’art. 30 co. 4 della L. n. 724/1994 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Lamenta che l’impugnata sentenzaha errato, incorrendo nella violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto, nel respingere il terzo motivo di appello relativo alla dedotta violazione e/o falsa applicazione delle clausole contrattuali della polizza, in relazione alla dichiarata carenza dei presupposti per l’escussione del garante. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti, artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2943 co. 4 c.c. in correlazione con l’art. 2 del contratto autonomo di garanzia - estinzione della garanzia (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Lamenta che la corte territoriale ha respinto il quarto motivo di appello riferito alla dichiarata estinzione della garanzia, perché ha errato nell’applicare e/o interpretare l’art. 2 del contratto, considerando estinta la polizza sul presupposto che l’Amministrazione non avesse notificato al garante alcun atto amministrativo recante la pretesa fiscale (recupero dell’Iva rimborsata) nel periodo triennale di durata dell’efficacia della garanzia. 4. Il primo motivo è fondato. Secondo consolidato orientamento di legittimità, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. tra le tante, Cass., 27/11/2017, n. 28308; Cass., 06/02/2015, n. 2197; Cass., 18491/2018). Orbene, nel caso di specie la ricorrente specifica il contenuto della domanda riconvenzionale a suo tempo proposta (v. p. 10 del ricorso: “Il fondamento della domanda riconvenzionale risiedeva invero nella natura della garanzia prestata, nel carattere incondizionato dell’obbligo di corrispondere la somma pari all’ammontare dell’obbligazione garantita, caratterizzata dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare a prima richiesta un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo. A tenore di polizza (art. 1), come dalla stessa Corte riconosciuto, era garantito incondizionatamente «il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal richiedente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto»”), ed anche la localizza sia alla p. 23 della comparsa di risposta di primo grado sia, in quanto riproposta in secondo grado, alle pp. 12-15 dell’atto di citazione in appello, così doverosamente rispettando i principi dettati dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. Per contro, risulta dalla lettura della impugnata sentenza che la corte d’appello su tale domanda ha proprio omesso di pronunciare, né dalla impostazione logico-giuridico della svolta motivazione è possibile desumere che la corte sia pervenuta ad una pronuncia di rigetto implicito, del quale è possibile affermare l’esistenza –qui invece da escludere- solo quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (così, ancora di recente, Cass., 26/09/2024, n. 25710). 5. Deve, in conclusione, rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Agenzia delle Entrate e fondata sulla natura autonoma della garanzia prestata dalla Zurich. Al riguardo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (v. Cass., 31 marzo 2021, n. 8874; v. anche Cass., Sez. Un., 05/02/2008, n. 2655 e Id., 05/12/2011, n. 25934, sull’esistenza di mero collegamento negoziale, ferme le rispettive diverse individualità, tra obbligazione principale ed obbligazione fideiussoria ed obbligazione garantita). In tema di contratto autonomo di garanzia è inoltre costante l’orientamento per cui l’assunzione da parte del garante dell’impegno a tenere indenne l’Amministrazione comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, con i soli limiti dell’esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può opporre la cd. “exceptio doli” – e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa (Cass., 11/12/2018, n. 31956). 6. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso consegue, assorbiti gli altri motivi , la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. 7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi . Cassa in relazione l’impugnata sente
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