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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1964

Cassazione n. 23647/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1964 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa in data 8 ottobre 2024 dal locale Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, così riqualificato il reato originariamente contestato.

L'imputato ha sollevato i seguenti cinque i motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per difetto di prova della destinazione allo spaccio; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena che si assume erronea e mancato rispetto del minimo edittale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., assumendosi erroneo il diniego delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva reiterata, nonché omessa motivazione sulla relativa valutazione discrezionale; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'illegittima confisca della somma di euro 490,00 per difetto di prova del nesso di pertinenzialità con l'ipotizzata attività di spaccio.

Il ricorso è inammissibile.

Tutte le doglianze sollevate sono state già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica.

Essa ha dato conto (pp. 3-4 sent. app.) del significativo quantitativo di droga detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], rinvenuta all'interno dell'auto, già suddivisa in involucri pronti per essere smerciati, circostanza indicativa della destinazione a terzi.

Ha ritenuto la pena inflitta "congrua e proporzionata", tenuto conto non solo della natura, della qualità e della quantità della sostanza stupefacente ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, alla luce di precedenti specifici.

Con riguardo al terzo motivo, giova ricordare che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla naturale discrezionalità del giudice di merito e che esser risulta, pertanto, incensurabile laddove, come nel caso di specie, non sia congruo e manifestamente illogico.

La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche ritenuto di negarle sul rilievo che nessun elemento positivo è stato in tal senso rilevato, con ciò ponendosi in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ritiene sufficiente che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610).

Quanto al quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata dà atto di una più marcata pericolosità sociale dell'imputato, tale da rendere immune da censure la ritenuta recidiva (p. 5 sent. app.).

Quanto alla confisca della somma di denaro, di cui al quinto motivo, la Corte territoriale ha congruamente considerato il quadro probatorio emerso, adeguatamente 2motivando sulla provenienza illecita della somma detenuta, anche in ragione della incompatibile situazione reddituale dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1964 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa in data 8 ottobre 2024 dal locale Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, così riqualificato il reato originariamente contestato. L'imputato ha sollevato i seguenti cinque i motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per difetto di prova della destinazione allo spaccio; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena che si assume erronea e mancato rispetto del minimo edittale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., assumendosi erroneo il diniego delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva reiterata, nonché omessa motivazione sulla relativa valutazione discrezionale; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'illegittima confisca della somma di euro 490,00 per difetto di prova del nesso di pertinenzialità con l'ipotizzata attività di spaccio. Il ricorso è inammissibile. Tutte le doglianze sollevate sono state già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica. Essa ha dato conto (pp. 3-4 sent. app.) del significativo quantitativo di droga detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], rinvenuta all'interno dell'auto, già suddivisa in involucri pronti per essere smerciati, circostanza indicativa della destinazione a terzi. Ha ritenuto la pena inflitta "congrua e proporzionata", tenuto conto non solo della natura, della qualità e della quantità della sostanza stupefacente ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, alla luce di precedenti specifici. Con riguardo al terzo motivo, giova ricordare che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla naturale discrezionalità del giudice di merito e che esser risulta, pertanto, incensurabile laddove, come nel caso di specie, non sia congruo e manifestamente illogico. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche ritenuto di negarle sul rilievo che nessun elemento positivo è stato in tal senso rilevato, con ciò ponendosi in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ritiene sufficiente che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610). Quanto al quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata dà atto di una più marcata pericolosità sociale dell'imputato, tale da rendere immune da censure la ritenuta recidiva (p. 5 sent. app.). Quanto alla confisca della somma di denaro, di cui al quinto motivo, la Corte territoriale ha congruamente considerato il quadro probatorio emerso, adeguatamente 2motivando sulla provenienza illecita della somma detenuta, anche in ragione della incompatibile situazione reddituale dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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