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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 28826/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LLO di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’opposizione allo stato passivopresentata, per quanto ora di interesse, da REV – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, REV), per canoni scaduti e debito residuo, inrelazione al contratto di leasing n. 2062003 e per canoni scaduti e interessi dimora in relazione al contratto di leasing n. 2071408, oltre che per il rilascio deibeni mobili e immobili oggetto di tali contratti.

In precedenza - con decreto indata 11/04/2025 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliaveva approvato lo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata inforza di sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 12/06/2023(passata in giudicato il 23/05/2024); tale pronuncia di condanna era stataemessa, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di intestazionefittizia di quote societarie, posto in essere al fine di avvantaggiare il clandenominato “Aversano”.Il provvedimento di non ammissione allo stato passivo – oggettodell’opposizione poi rigettata dalla Corte di appello – aveva tratto originedall’intervenuta prescrizione e dalla ritenuta mancanza di prova circa la buonafede del terzo, al momento della cessione del credito.2.

Ricorre per cassazione REV, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sollazzo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si deduce difetto di motivazione, sotto ilprofilo del vizio logico e giuridico dipendente dall’omissione di una circostanza difatto essenziale, che caratterizza il diritto in esame.

REV non è la societàconcedente il leasing, bensì una mera cessionaria; la cessione, peraltro, èavvenuta in blocco ed è derivata da atto d’imperio di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, cosa cheavrebbe reso impossibile un eventuale controllo in ordine a responsabilitàaddebitabili alla concedente il leasing, che era la società COMMERCIO E2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di inosservanza dileggi penali e, segnatamente, del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159,nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dellalegge civile e, segnatamente, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di attuazionedella Direttiva CEE 2014/59/UE del Parlamento europeo, per la risoluzione dellacrisi bancaria e dell’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).REV venne costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia - con disposizione autoritariadatata 30 dicembre 2016 n. 1553673/16 - e ad essa furono trasferiti tutti i dirittie le obbligazioni connesse ai contratti di leasing, dei quali era titolare lacontrollata COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] – LEASING E FACTORING.

Taletrasferimento, effettuato a norma degli artt. 46 e 47 T.U.B., rappresentò unacessione aggregata ex art. 58 T.U.B. e, fra gli altri, vennero trasferiti anchecrediti e beni derivanti dai leasing concessi a [OSCURATO:SOCIETA].

REV dunque, nellaveste di mera cessionaria in blocco, non ha mai avuto a disposizione ladocumentazione inerente all’istruttoria che era stata espletata - molti anniaddietro - da COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA]; di tale fatto sarebbe stato necessariotener conto, in punto di sussistenza del requisito della buona fede.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce vizio del provvedimento impugnato,derivante dalla mancata assunzione di prove determinanti ai fini dell’esclusionedell’intervenuta prescrizione dei crediti.

Si è ignorata la prova fornita dalla difesa,in punto di intervento di numerosi atti interruttivi (richiesta del 05/02/2014;avvio della mediazione in data 04/07/2014; iscrizione a ruolo dell’azione ex art.702-bis cod. proc. civ., in data 13/09/2022).Si deve anche ricordare come al contratto di leasing vada applicato iltermine decennale di prescrizione, riferibile alle azioni contrattuali.

Laprescrizione, in altri termini, maturerà nell’anno 2032, visto che il contratto n.2062003 prevedeva centosettantanove canoni mensili, di cui l’ultimo conpagamento fissato al 15/05/2022.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.I primi due motivi sono infondati.

Con motivazione congrua e priva diillogicità, infatti, i giudici di merito hanno desunto la mancanza di buona fededell’originario creditore COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - al momento della stipuladei contratti - da una serie di elementi relativi, per un verso, alla modestasituazione reddituale e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, peraltro verso, al comportamento inerte assunto dalla società creditricesuccessivamente all’inadempimento.Quanto al terzo motivo, viene esposta una questione da ritenersiassorbita, a seguito della infondatezza dei primi due motivi di ricorso; la censuraè, comunque, infondata nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il prodromo della questione dedotta a mezzo dell’impugnazioneconsiste - come già sintetizzato in parte narrativa - nell’avvenuta approvazionedello stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata con sentenzadella Corte di appello di Napoli del 12/06/2023 (tale pronuncia è passata ingiudicato il 23/05/2024); trattasi di decisione emessa, tra gli altri, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], condannato per intestazione fittizia di quote societarie,finalizzata ad avvantaggiare un clan camorristico.A fronte della richiesta di ammissione allo stato passivo formulata daREV, è intervenuta la relativa decisione di non ammissione ad opera del G.i.p.;proposta opposizione allo stato passivo, vi è stato il rigetto da parte della Corteterritoriale, mediante il provvedimento ora impugnato.3.

I primi due motivi di ricorso muovono da una comune base teorica eaffrontano – sebbene secondo differenti angoli prospettici – la medesimatematica; ciò rende agevole, in relazione ad essi, la trattazione unitaria.Rappresenta REV, dunque, di esser stata non la società originariamenteconcedente il leasing, bensì una mera cessionaria del credito, in forza di attoautoritativo proveniente da [OSCURATO:PERSONA] Italia; ciò avrebbe reso, per REV,materialmente impossibile porre in essere qualsivoglia forma di controllo, inordine all’istruttoria precedentemente espletata da COMMERCIO E FINANZAsocietà concedente il leasing.3.1.

La risposta fornita dalla Corte territoriale, a fronte di tale doglianza,si è compendiata nello scindere concettualmente i due contratti di leasing, perpoi sottolineare che:- quanto al leasing n. 2062003, avente a oggetto un immobile ubicato inMinturno, il raggiungimento di un accordo transattivo non impugnato, nella causainerente al giudizio per il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni“preclude qualsiasi considerazione su eventuali pregresse pretese che in questasede la società intende far valere”;- con riferimento al leasing n. 2071408, riguardante una cisterna criogenica, laCorte di appello ha evidenziato l’inerzia mostrata da REV, ricordando comequesta, ottenuta dal Tribunale di Napoli la relativa ingiunzione di riconsegna, nonabbia poi ulteriormente coltivato l’esecuzione.3.2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per il rigettodell’impugnazione, facendo leva principalmente sul principio di diritto fissato daSez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288618 – 01, a mentedella quale: ‹‹In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecarioche si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia,per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104-bis disp. att. cod.proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l'onere di dimostrare labuona fede del creditore originario sull'assenza di strumentalità del creditoall'attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza diaccordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva laconoscenza o la conoscibilità dell'applicazione della misura cautelare al momentodel suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica delcedente››.3.3.

La difesa, in sostanza, lamenta che la REV – “società veicolo”costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e destinataria, per atto autoritativo di quest’ultima,della generalità dei rapporti attivi e passivi in origine facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., non avesse alcuna reale possibilità di esercitare la pur minimaverifica, in punto di sussistenza del requisito della buona fede in capo alla societàdante causa, in sede di costituzione del rapporto finanziario.Le doglianze, però, non sono meritevoli di accoglimento.3.3.1.

Deve preliminarmente osservarsi come la specifica questione,prospettata mediante il primo motivo, rivesta una natura prettamente giuridica,per cui le conclusioni raggiunte dal giudice di merito non possono esserecontestate denunciando un difetto motivazionale (Sez.

U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).Si deve rilevare, inoltre, che - già in astratto - la trattazione nelmedesimo provvedimento della posizione concernente altro soggetto opponentenon assume alcun rilievo, ai fini che qui interessano, dovendosi verificare larispondenza a diritto della soluzione fornita dal provvedimento impugnato,rispetto all’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].3.3.2.

Tanto premesso, si può anzitutto richiamare il dictum di Sez.

U,n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272978 - 01, le quali hannochiarito quanto segue (con riferimento alla confisca di prevenzione, ma conapplicazione di principi di diritto valevoli anche nella materia che viene ora inrilievo): ‹‹Al creditore cessionario è pertanto consentito provare l'esistenza dellecondizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lostesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia.

Deveessere ancora sottolineata, quale ulteriore conseguenza della ricostruzione deirapporti fra il creditore originario ed il creditore cessionario nei termini dellasuccessione di quest'ultimo nella stessa posizione creditoria del primo, quella perla quale — oltre al presupposto dell'anteriorità al sequestro — anche lacondizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attivitàillecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo alcreditore originario.

Tale conclusione, peraltro indiscussa nel dibattitogiurisprudenziale, comporta che il creditore cessionario è chiamato fra l'altro aprovare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisitodella buona fede nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto ilprofilo, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di accordifraudolenti con il proposto (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 271618)››.Non vi è chi non rilevi, poi, come il carattere autoritativo – come detto,derivante dall’esistenza di un provvedimento assunto da [OSCURATO:PERSONA] Italia - dellacessione dei rapporti in favore di REV incida sul secondo segmento logicogiuridico, ossia quello che investe la specifica posizione del cessionario che,nell’esercizio della propria autonomia negoziale, si renda titolare del creditooriginario.

Tale connotato, però, non si riverbera sul primo di tali segmenti, ossiasul profilo inerente alla verifica circa la posizione dell’originario creditore, cheresta del tutto insensibile, rispetto alle successive vicende concernenti latitolarità del credito.Non è, infatti, rinvenibile alcun ancoraggio normativo – nél’impugnazione indica un fondamento sistematico, atto a sorreggere siffattaconclusione – in base al quale la disciplina di gestione delle “sofferenze” bancariedovrebbe determinare una deroga, rispetto agli ordinari principi che disciplinanol’ammissione dei crediti al passivo nelle procedure di confisca.In altri termini, non è dato comprendere per quale ragione – in ipotesidifensiva - la posizione del credito di COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dovrebbecomplessa regolamentazione dei rapporti bancari - è stato oggetto di unacessione autoritativa, in capo a una “società veicolo” costituita dalla Bancad’Italia.

Non si comprende, infatti, per quale ragione la gestione della specificasofferenza dovrebbe avvantaggiarsi di non espresse regole, in gradoasseritamente di consentire l’uso, anche se in parte, del valore del beneconfiscato, al fine di assicurare soddisfazione a crediti non accompagnati – nelloro momento genetico - dal requisito della buona fede, rispetto allastrumentalità degli stessi all’azione illecita dei titolari dei beni confiscati, delineatidal legislatore.3.3.

Distonica rispetto al thema decidendum, pertanto, è la prospettataesigenza di individuare la sussistenza, o meno, di specifici profili di“rimproverabilità” ricollegabili alla condotta di REV – tema attorno al qualeruotano, nella sostanza, il primo e il secondo motivo di ricorso – dovendosiinvece stabilire se un credito geneticamente non ammissibile al passivo, a causadella carenza del requisito della buona fede, possa poi giovarsi di un diversotrattamento, in forza di una successiva cessione (sia essa negoziale oautoritativa).La risposta ricavabile, rispetto a tale problematica, dalla sopra citatapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, è nel senso che il fenomeno delsubingresso - come la generalità degli acquisti - non possa determinare unamodifica strutturale del credito, che viene traslato conservando le medesimecaratteristiche genetiche che lo accompagnano dal suo sorgere.

Il credito, nellaconcreta fattispecie, era nato “malato”, quanto all’aspetto inerente allasussistenza del requisito della buona fede, in capo al dante causa (sul puntospecifico, del resto, il ricorso non fornisce difformi lumi).

Tale credito, dunque,non può diventare valido all’indomani del passaggio ad altri, sebbene taletrasferimento si connoti per essere autoritativo.In definitiva REV - seppur versando in una situazione di buona fede – hacomunque incamerato (pur autoritativamente e, comunque, senza compierecontroprestazioni), un credito che era intrinsecamente “malato” e che non può inalcun modo essere trasformato in un credito “pulito”.4.

Il secondo tema - coltivato nel terzo motivo - afferisce al profilo dellaprescrizione.

L’infondatezza dei primi due motivi, però, rende superfluaqualunque considerazione in merito posto che - a fronte dell’assenza di buonafede dell’originario creditore - quest’ultimo, al pari del successore nella titolaritàdel rapporto, destinato a non essere ammesso al passivo, non è portatore dialcun interesse a contestare la sussistenza o meno della prescrizione, nell’ambitodella relativa procedura di ammissione.Il tema della prescrizione è quindi destinato a rimanere assorbito, con laconseguenza che – disattesi i primi due motivi sopra esaminati - viene menol’interesse a proporre la seconda questione.Può solo aggiungersi che l’oggetto della richiesta di ammissione e dellasuccessiva opposizione riguardano i crediti, mentre resta impregiudicata laquestione restitutoria dei beni.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’opposizione allo stato passivopresentata, per quanto ora di interesse, da REV – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, REV), per canoni scaduti e debito residuo, inrelazione al contratto di leasing n. 2062003 e per canoni scaduti e interessi dimora in relazione al contratto di leasing n. 2071408, oltre che per il rilascio deibeni mobili e immobili oggetto di tali contratti. In precedenza - con decreto indata 11/04/2025 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliaveva approvato lo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata inforza di sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 12/06/2023(passata in giudicato il 23/05/2024); tale pronuncia di condanna era stataemessa, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di intestazionefittizia di quote societarie, posto in essere al fine di avvantaggiare il clandenominato “Aversano”.Il provvedimento di non ammissione allo stato passivo – oggettodell’opposizione poi rigettata dalla Corte di appello – aveva tratto originedall’intervenuta prescrizione e dalla ritenuta mancanza di prova circa la buonafede del terzo, al momento della cessione del credito.2. Ricorre per cassazione REV, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sollazzo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce difetto di motivazione, sotto ilprofilo del vizio logico e giuridico dipendente dall’omissione di una circostanza difatto essenziale, che caratterizza il diritto in esame. REV non è la societàconcedente il leasing, bensì una mera cessionaria; la cessione, peraltro, èavvenuta in blocco ed è derivata da atto d’imperio di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, cosa cheavrebbe reso impossibile un eventuale controllo in ordine a responsabilitàaddebitabili alla concedente il leasing, che era la società COMMERCIO E2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di inosservanza dileggi penali e, segnatamente, del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159,nell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dellalegge civile e, segnatamente, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di attuazionedella Direttiva CEE 2014/59/UE del Parlamento europeo, per la risoluzione dellacrisi bancaria e dell’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).REV venne costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia - con disposizione autoritariadatata 30 dicembre 2016 n. 1553673/16 - e ad essa furono trasferiti tutti i dirittie le obbligazioni connesse ai contratti di leasing, dei quali era titolare lacontrollata COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] – LEASING E FACTORING. Taletrasferimento, effettuato a norma degli artt. 46 e 47 T.U.B., rappresentò unacessione aggregata ex art. 58 T.U.B. e, fra gli altri, vennero trasferiti anchecrediti e beni derivanti dai leasing concessi a [OSCURATO:SOCIETA]. REV dunque, nellaveste di mera cessionaria in blocco, non ha mai avuto a disposizione ladocumentazione inerente all’istruttoria che era stata espletata - molti anniaddietro - da COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA]; di tale fatto sarebbe stato necessariotener conto, in punto di sussistenza del requisito della buona fede.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio del provvedimento impugnato,derivante dalla mancata assunzione di prove determinanti ai fini dell’esclusionedell’intervenuta prescrizione dei crediti. Si è ignorata la prova fornita dalla difesa,in punto di intervento di numerosi atti interruttivi (richiesta del 05/02/2014;avvio della mediazione in data 04/07/2014; iscrizione a ruolo dell’azione ex art.702-bis cod. proc. civ., in data 13/09/2022).Si deve anche ricordare come al contratto di leasing vada applicato iltermine decennale di prescrizione, riferibile alle azioni contrattuali. Laprescrizione, in altri termini, maturerà nell’anno 2032, visto che il contratto n.2062003 prevedeva centosettantanove canoni mensili, di cui l’ultimo conpagamento fissato al 15/05/2022.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.I primi due motivi sono infondati. Con motivazione congrua e priva diillogicità, infatti, i giudici di merito hanno desunto la mancanza di buona fededell’originario creditore COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - al momento della stipuladei contratti - da una serie di elementi relativi, per un verso, alla modestasituazione reddituale e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, peraltro verso, al comportamento inerte assunto dalla società creditricesuccessivamente all’inadempimento.Quanto al terzo motivo, viene esposta una questione da ritenersiassorbita, a seguito della infondatezza dei primi due motivi di ricorso; la censuraè, comunque, infondata nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il prodromo della questione dedotta a mezzo dell’impugnazioneconsiste - come già sintetizzato in parte narrativa - nell’avvenuta approvazionedello stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., confiscata con sentenzadella Corte di appello di Napoli del 12/06/2023 (tale pronuncia è passata ingiudicato il 23/05/2024); trattasi di decisione emessa, tra gli altri, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], condannato per intestazione fittizia di quote societarie,finalizzata ad avvantaggiare un clan camorristico.A fronte della richiesta di ammissione allo stato passivo formulata daREV, è intervenuta la relativa decisione di non ammissione ad opera del G.i.p.;proposta opposizione allo stato passivo, vi è stato il rigetto da parte della Corteterritoriale, mediante il provvedimento ora impugnato.3. I primi due motivi di ricorso muovono da una comune base teorica eaffrontano – sebbene secondo differenti angoli prospettici – la medesimatematica; ciò rende agevole, in relazione ad essi, la trattazione unitaria.Rappresenta REV, dunque, di esser stata non la società originariamenteconcedente il leasing, bensì una mera cessionaria del credito, in forza di attoautoritativo proveniente da [OSCURATO:PERSONA] Italia; ciò avrebbe reso, per REV,materialmente impossibile porre in essere qualsivoglia forma di controllo, inordine all’istruttoria precedentemente espletata da COMMERCIO E FINANZAsocietà concedente il leasing.3.1. La risposta fornita dalla Corte territoriale, a fronte di tale doglianza,si è compendiata nello scindere concettualmente i due contratti di leasing, perpoi sottolineare che:- quanto al leasing n. 2062003, avente a oggetto un immobile ubicato inMinturno, il raggiungimento di un accordo transattivo non impugnato, nella causainerente al giudizio per il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni“preclude qualsiasi considerazione su eventuali pregresse pretese che in questasede la società intende far valere”;- con riferimento al leasing n. 2071408, riguardante una cisterna criogenica, laCorte di appello ha evidenziato l’inerzia mostrata da REV, ricordando comequesta, ottenuta dal Tribunale di Napoli la relativa ingiunzione di riconsegna, nonabbia poi ulteriormente coltivato l’esecuzione.3.2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per il rigettodell’impugnazione, facendo leva principalmente sul principio di diritto fissato daSez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288618 – 01, a mentedella quale: ‹‹In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecarioche si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia,per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104-bis disp. att. cod.proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l'onere di dimostrare labuona fede del creditore originario sull'assenza di strumentalità del creditoall'attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza diaccordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva laconoscenza o la conoscibilità dell'applicazione della misura cautelare al momentodel suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica delcedente››.3.3. La difesa, in sostanza, lamenta che la REV – “società veicolo”costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e destinataria, per atto autoritativo di quest’ultima,della generalità dei rapporti attivi e passivi in origine facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., non avesse alcuna reale possibilità di esercitare la pur minimaverifica, in punto di sussistenza del requisito della buona fede in capo alla societàdante causa, in sede di costituzione del rapporto finanziario.Le doglianze, però, non sono meritevoli di accoglimento.3.3.1. Deve preliminarmente osservarsi come la specifica questione,prospettata mediante il primo motivo, rivesta una natura prettamente giuridica,per cui le conclusioni raggiunte dal giudice di merito non possono esserecontestate denunciando un difetto motivazionale (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).Si deve rilevare, inoltre, che - già in astratto - la trattazione nelmedesimo provvedimento della posizione concernente altro soggetto opponentenon assume alcun rilievo, ai fini che qui interessano, dovendosi verificare larispondenza a diritto della soluzione fornita dal provvedimento impugnato,rispetto all’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].3.3.2. Tanto premesso, si può anzitutto richiamare il dictum di Sez. U,n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272978 - 01, le quali hannochiarito quanto segue (con riferimento alla confisca di prevenzione, ma conapplicazione di principi di diritto valevoli anche nella materia che viene ora inrilievo): ‹‹Al creditore cessionario è pertanto consentito provare l'esistenza dellecondizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lostesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia. Deveessere ancora sottolineata, quale ulteriore conseguenza della ricostruzione deirapporti fra il creditore originario ed il creditore cessionario nei termini dellasuccessione di quest'ultimo nella stessa posizione creditoria del primo, quella perla quale — oltre al presupposto dell'anteriorità al sequestro — anche lacondizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attivitàillecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo alcreditore originario. Tale conclusione, peraltro indiscussa nel dibattitogiurisprudenziale, comporta che il creditore cessionario è chiamato fra l'altro aprovare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisitodella buona fede nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto ilprofilo, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di accordifraudolenti con il proposto (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 271618)››.Non vi è chi non rilevi, poi, come il carattere autoritativo – come detto,derivante dall’esistenza di un provvedimento assunto da [OSCURATO:PERSONA] Italia - dellacessione dei rapporti in favore di REV incida sul secondo segmento logicogiuridico, ossia quello che investe la specifica posizione del cessionario che,nell’esercizio della propria autonomia negoziale, si renda titolare del creditooriginario. Tale connotato, però, non si riverbera sul primo di tali segmenti, ossiasul profilo inerente alla verifica circa la posizione dell’originario creditore, cheresta del tutto insensibile, rispetto alle successive vicende concernenti latitolarità del credito.Non è, infatti, rinvenibile alcun ancoraggio normativo – nél’impugnazione indica un fondamento sistematico, atto a sorreggere siffattaconclusione – in base al quale la disciplina di gestione delle “sofferenze” bancariedovrebbe determinare una deroga, rispetto agli ordinari principi che disciplinanol’ammissione dei crediti al passivo nelle procedure di confisca.In altri termini, non è dato comprendere per quale ragione – in ipotesidifensiva - la posizione del credito di COMMERCIO E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dovrebbecomplessa regolamentazione dei rapporti bancari - è stato oggetto di unacessione autoritativa, in capo a una “società veicolo” costituita dalla Bancad’Italia. Non si comprende, infatti, per quale ragione la gestione della specificasofferenza dovrebbe avvantaggiarsi di non espresse regole, in gradoasseritamente di consentire l’uso, anche se in parte, del valore del beneconfiscato, al fine di assicurare soddisfazione a crediti non accompagnati – nelloro momento genetico - dal requisito della buona fede, rispetto allastrumentalità degli stessi all’azione illecita dei titolari dei beni confiscati, delineatidal legislatore.3.3. Distonica rispetto al thema decidendum, pertanto, è la prospettataesigenza di individuare la sussistenza, o meno, di specifici profili di“rimproverabilità” ricollegabili alla condotta di REV – tema attorno al qualeruotano, nella sostanza, il primo e il secondo motivo di ricorso – dovendosiinvece stabilire se un credito geneticamente non ammissibile al passivo, a causadella carenza del requisito della buona fede, possa poi giovarsi di un diversotrattamento, in forza di una successiva cessione (sia essa negoziale oautoritativa).La risposta ricavabile, rispetto a tale problematica, dalla sopra citatapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, è nel senso che il fenomeno delsubingresso - come la generalità degli acquisti - non possa determinare unamodifica strutturale del credito, che viene traslato conservando le medesimecaratteristiche genetiche che lo accompagnano dal suo sorgere. Il credito, nellaconcreta fattispecie, era nato “malato”, quanto all’aspetto inerente allasussistenza del requisito della buona fede, in capo al dante causa (sul puntospecifico, del resto, il ricorso non fornisce difformi lumi). Tale credito, dunque,non può diventare valido all’indomani del passaggio ad altri, sebbene taletrasferimento si connoti per essere autoritativo.In definitiva REV - seppur versando in una situazione di buona fede – hacomunque incamerato (pur autoritativamente e, comunque, senza compierecontroprestazioni), un credito che era intrinsecamente “malato” e che non può inalcun modo essere trasformato in un credito “pulito”.4. Il secondo tema - coltivato nel terzo motivo - afferisce al profilo dellaprescrizione. L’infondatezza dei primi due motivi, però, rende superfluaqualunque considerazione in merito posto che - a fronte dell’assenza di buonafede dell’originario creditore - quest’ultimo, al pari del successore nella titolaritàdel rapporto, destinato a non essere ammesso al passivo, non è portatore dialcun interesse a contestare la sussistenza o meno della prescrizione, nell’ambitodella relativa procedura di ammissione.Il tema della prescrizione è quindi destinato a rimanere assorbito, con laconseguenza che – disattesi i primi due motivi sopra esaminati - viene menol’interesse a proporre la seconda questione.Può solo aggiungersi che l’oggetto della richiesta di ammissione e dellasuccessiva opposizione riguardano i crediti, mentre resta impregiudicata laquestione restitutoria dei beni.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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