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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 50677/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 novembre 2022 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Brescia con sentenza del 22/07/2022 per la detenzione a fini di spaccio di 8 grammi di cocaina suddivisa in 2 involucri, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto un unico motivo.

Violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la Corte territoriale ha erroneamente escluso che la sostanza sequestrata a Ferkiki fosse destinata all'uso personale valorizzando: che il luogo in cui questi era stato arrestato fosse solitamente utilizzato per lo spaccio e vi fossero consumatori abituali, che l'imputato si fosse dato alla fuga e la droga fosse occultata.

Il ricorso insiste per la destinazione della droga per uso personale da un lato per essere Ferkiki extracomunitario irregolare, privo di documenti e dunque di lavoro, abitante nel casolare abbandonato dove era stato arrestato senza contanti; dall'altro lato per assenza di elementi sul numero e sull'identità degli acquirenti oltre che per il mancato confezionamento della droga.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e comunque generico. 2.L'impugnazione, totalmente riversata in fatto, è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

In particolare, dalle due sentenze conformi risulta che Ferkiki, disoccupato, dopo un servizio di osservazione in cui veniva visto dagli operanti con un uomo che dopo averlo seguito era stato invitato ad accomodarsi lì dove teneva il materiale utile al confezionamento dello stupefacente, in un'area nota per lo spaccio, essendosi accorto degli agenti era fuggito e una volta fermato era stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina nascosti dentro gli slip, di cui 1 grammo già confezionato come dose da cedere, e C 44.Alla luce di tali elementi di fatto, la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito è logica e coerente, avendo individuato gli elementi idonei a qualificare la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente avendo escluso che la detenzione della cocaina fosse destinata al solo uso personale di Ferkiki, uso invocato in modo generico, oltre che illogico, e attraverso motivi riversati solo in fatto, senza alcun confronto con la tenuto logico- argonnentativo della decisione adottata.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 novembre 2022 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Brescia con sentenza del 22/07/2022 per la detenzione a fini di spaccio di 8 grammi di cocaina suddivisa in 2 involucri, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto un unico motivo. Violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la Corte territoriale ha erroneamente escluso che la sostanza sequestrata a Ferkiki fosse destinata all'uso personale valorizzando: che il luogo in cui questi era stato arrestato fosse solitamente utilizzato per lo spaccio e vi fossero consumatori abituali, che l'imputato si fosse dato alla fuga e la droga fosse occultata. Il ricorso insiste per la destinazione della droga per uso personale da un lato per essere Ferkiki extracomunitario irregolare, privo di documenti e dunque di lavoro, abitante nel casolare abbandonato dove era stato arrestato senza contanti; dall'altro lato per assenza di elementi sul numero e sull'identità degli acquirenti oltre che per il mancato confezionamento della droga. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e comunque generico. 2.L'impugnazione, totalmente riversata in fatto, è stata avanzata per sollecitare una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, dalle due sentenze conformi risulta che Ferkiki, disoccupato, dopo un servizio di osservazione in cui veniva visto dagli operanti con un uomo che dopo averlo seguito era stato invitato ad accomodarsi lì dove teneva il materiale utile al confezionamento dello stupefacente, in un'area nota per lo spaccio, essendosi accorto degli agenti era fuggito e una volta fermato era stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina nascosti dentro gli slip, di cui 1 grammo già confezionato come dose da cedere, e C 44.Alla luce di tali elementi di fatto, la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito è logica e coerente, avendo individuato gli elementi idonei a qualificare la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente avendo escluso che la detenzione della cocaina fosse destinata al solo uso personale di Ferkiki, uso invocato in modo generico, oltre che illogico, e attraverso motivi riversati solo in fatto, senza alcun confronto con la tenuto logico- argonnentativo della decisione adottata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 20
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