CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 27415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 5311/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M_ALATESTA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,À2resso lo studio dell'avv.to O ,g3z [OSCURATO:PERSONA]/tche, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2021 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 5311/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 12/1/2021 (n. 19/2021), il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice per avere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provveduto al pagamento di un c.d. 'bonifico domiciliato' (procedura di pagamento concordata tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., comportante l'identificazione per via telematica del destinatario di un pagamento dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso gli sportelli di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in favore di un soggetto non legit- timato, accreditatosi, dinanzi allo sportello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con un documento d'identità falso (recante falsamente l'identità del sog- getto effettivamente legittimato a riscuotere il pagamento) e con la rivelazione di una password effettivamente corretta, precedentemente comunicata da [OSCURATO:SOCIETA]., per l'identificazione del destinatario di pagamento; a fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello ha rite- nuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse diligentemente assolto agli obbli- ghi contrattuali assunti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi atte- nuta alle istruzioni ricevute ed avendo proceduto all'identificazione del beneficiario del pagamento nel rispetto dei propri doveri di diligenza, avendo peraltro [OSCURATO:SOCIETA]. preventivamente omesso di comuni- care alla mandataria, tanto la data di nascita, quanto gli estremi del documento di identità del beneficiano del pagamento, limitandosi alle sole generalità del nome e del cognome, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva puntualmente riportato gli estremi della carta d'identità e il co- dice fiscale del soggetto presentatosi all'incasso (apparentemente cor- rispondenti all'identità dell'effettivo legittimato), e altresì puntual- mente verificato la correttezza della password in precedenza fornita da [OSCURATO:SOCIETA]. per l'identificazione del soggetto legittimato;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 5311/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sotto altro profilo, il tribunale ha evidenziato l'inapplicabilità, al caso di specie, della circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata ai pro- pri associati (in cui si raccomanda l'identificazione dei legittimati a ri- scuotere i pagamenti attraverso il controllo di due documenti di identità muniti di fotografia), atteso il difetto di alcuna portata precettiva di detta circolare, e la relativa estraneità agli ordinari standard valutativi di matrice sociale, inclini a ritenere sufficiente, ai fini dell'identificazione personale, il riscontro di un solo documento d'identità personale; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; considerata, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per la trattazione dell'odierno ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazi