CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare circa la valutazione delle prove testimoniali, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagina 6 della sentenza impugnata circa l'attendibilità e credibilità delle testimonianze poste alla base della dichiarazione di responsabilità, in accordo con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui "le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone"(Cass. Sez. 1, sentenza n. 7898/2019, Rv. 278499, [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è inammissibile in quanto reiterativo dei motivi dedotti in appello, nonché manifestamente infondato, come si evince da pagina 6 e 7 della sentenza impugnata, ove il giudice di appello rileva correttamente che trattandosi di reato a natura permanente deve farsi alla cessazione della permanenza e non al momento iniziale dell'occupazione; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce l'instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento circa l'eventuale sopravvenuta maturazione della prescrizione. rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il