CassazionedecretoSezione 4Decisione del 31 dicembre 2025
Cassazione n. 18014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e indagini preliminari del Tri-bunale di CampobassoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata in data 31 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le inda-gini preliminari del Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda, propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Oro, di sostituzione della pena di euro 900,00 di ammendadi cui al decreto penale n. 55/2025 (che lo condannava per il reato di cui all’art.186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), con il lavoro dipubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dichiarando esecutivo ildecreto.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’impu-tato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce,ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’articolo 186,comma 9-bis, cod. strada.La difesa del ricorrente afferma che la domanda di sostituzione è stata avan-zata tempestivamente, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, e che aessa era allegata anche la dichiarazione di disponibilità dell’ente prescelto, osser-vando che, in altri casi analoghi, ossia in assenza di opposizione al decreto penaledi condanna, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta, con-formandosi a un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sultema (sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021), richiamato anche all’interno dell’ordinanzaimpugnata.Si evidenzia che l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada prevede che il giudicepossa procedere alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, se nonvi sia opposizione da parte dell’imputato, già in fase di emissione del decreto pe-nale di condanna e che da ciò consegue che tale sostituzione può essere operataanche successivamente (purché nel termine di legge), sulla scorta di un’esplicitarichiesta dell’interessato, senza che sia necessario un atto di opposizione.Si sostiene che una diversa interpretazione sarebbe contraria alla ratio dellanorma e lesiva del diritto di difesa ad accedere ai lavori di pubblica utilità mediantesostituzione della pena stabilita nel decreto, certamente più favorevole di quella,più alta, conseguente alla celebrazione del giudizio in via ordinaria.Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. In data 11 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte,indicate in epigrafe.4. In data 19 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha depositato note con-clusive, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente ricostruita.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, in data 19maggio 2025, ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Oro decreto penale di condannaper il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992n. 285, commesso il 31 gennaio 2025, condannandolo alla pena finale di 900,00euro di ammenda, ottenuta sommando alla pena pecuniaria (850,00 euro) la penadetentiva, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria, ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nella specie giorni 10 di arresto, sostituiti in 50,00 euro diammenda). In assenza di opposizione, è stata chiesta, nell’interesse dell’impu-tato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la sostituzione della pena irrogata conil citato decreto con quella del lavoro di pubblica utilità. Contestualmente è statadepositata dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Campobasso (enteconvenzionato con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità og-getto di richiesta.All’esito dell’udienza camerale del 5 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha rigettato la richiesta, dichiarando l’esecutività del decreto penale.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto operante nella specie l’art. 459, comma 1-ter,cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione, applicabile ratione temporis allafattispecie, ancorché esplicitamente previsto per la pena sostitutiva dei lavori dipubblica utilità disciplinati dall’art. 56 bis legge n. 689 del 1981. Rilevato, quindi,che a norma dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. la pena sostituibile è soloquella detentiva, ha fondato il rigetto dell’istanza sull’indirizzo ermeneutico adot-tato in alcune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà,Rv. 285570 – 01; Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, Gregorio, Rv. 269977 - 01)secondo cui è «illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la penaper il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentivain quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavorodi pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti di-stinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche perso-nali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze affe-renti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adot-tata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze dì coerenza e ra-zionalità del sistema, sovrapporne altra». Ha concluso che l’unica sede ove erapossibile ottenere la richiesta sostituzione fosse il giudizio conseguente all’opposi-zione e, preso atto che nel caso in esame nessuna opposizione era stata proposta,ha dichiarato l’esecutività del decreto, come previsto dalla nuova formulazionedell’art. 459, comma 3-ter, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett.s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024.3. In merito alla possibilità di richiedere al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari,dopo l'adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecu-niaria con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada,questo collegio ritiene di condividere l’orientamento affermativo adottato da Sez.4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 — 01, all'esito di una lettura co-stituzionalmente orientata dell'art. 459 cod. proc. pen., nella sua formulazioneantecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. n. 31del 2024, ribadito da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01. Siè osservato che il comma 9-bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva epecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se nonvi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità dicui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...», potendo quindiil giudice operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già infase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzionepuò essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'im-putato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto diopposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove pre-vede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da partedell'imputato. In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di acce-dere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposi-zione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata neldecreto penale di condanna (non opposto)».Una diversa interpretazione, − ha proseguito la citata Sez. 4, n. 6879 del13/01/2021, Parolin, − oltre a non essere coerente con la ratio della disposizioneesaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decretopenale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazionedel diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell'imputato diottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblicautilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizioneal decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche veroche in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmentepiù alta rispetto a quella − certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod.proc. pen.) − irrogata con il decreto penale. Ne consegue un sicuro e concretointeresse dell'imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel de-creto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguenteall'opposizione. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso che non si deve di-menticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subpro-cedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cuidiscende, in caso di esito positivo − come per l'istituto della messa alla prova −l'estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un caso specifico, limitato a deter-minati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sem-pre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che, secondo la defi-nizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, descrive l'esecuzione inarea penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte a un autoredi reato. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all'im-putato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dallalegge. In questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono,dunque, essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accessodell'istituto ai soggetti che ne possano beneficiare.L’orientamento è stato di recente ribadito anche da Sez. 4, n. 9225 del27/01/2026, Maiorano, Rv. 289586 – 02, con riferimento a una fattispecie analogaa quella in esame, relativa all’emissione di un decreto penale di condanna per ilreato di cu all’art. 186 cod. strada e richiesta di sostituzione, in assenza di oppo-sizione, intervenute dopo la riforma del 2024, in cui il [OSCURATO:PERSONA] di merito, semprein ragione della ritenuta incompatibilità tra i due diversi istituti della sostituzionedella pena detentiva in pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.186, comma 9-bis, cod. strada, ha riqualificato l’istanza quale richiesta di ricon-versione della quota di pena pecuniaria, frutto della precedente sostituzione,nell’originaria pena detentiva e di sostituzione, solo di quest’ultima, con lavori dipubblica utilità di cui all’art. 56 bis legge n. 689 del 1981.Nell’annullare con rinvio il provvedimento impugnato, la Corte ha osservatoche lo schema procedimentale prospettato nella sentenza Sez. 4, n. 6879 del13/01/2021, cit., nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459, comma1-ter, cod. proc. pen., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decretopenale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada,ha ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1-ter dell’art. 459,introdotto nel 2022 e modificato nel 2024, come evidenziato nella relazione illu-strativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui vi è esplicito riferimento alla sentenza inoggetto, al fine di «semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavorodi pubblica utilità sostitutivo». Si è osservato, ancora, − e va qui ribadito − conspecifico riferimento alla possibilità di effettuare tale sostituzione anche nell’ipo-tesi, nella quale rientra la fattispecie in esame, in cui sia stata già operata la so-stituzione della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecu-niaria, che la soluzione affermativa discende sia dallo schema procedimentale nor-mativizzato dall’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.,che ha introdotto «una fattispecie a formazione progressiva, con procedimentovolto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventual-mente bifasico» (istanza dell’imputato, con o senza opposizione, a seguito dellanotifica del decreto penale di condanna – verifica della sussistenza dei presuppostiper la sostituzione – sostituzione, in caso di verifica con esito positivo, ovvero, incaso di esito negativo: declaratoria di esecutività laddove non vi sia stata opposi-zione; decreto di giudizio immediato, qualora vi sia stata opposizione), sia dallemedesime ragioni di ordine costituzionale evidenziate nella sentenza più volte ci-tata, sia da un’interpretazione della norma conforme alle finalità deflattive ispira-trici della riforma.4. Ciò precisato, il provvedimento impugnato, laddove ha escluso la possibilitàdi sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità in quanto incom-patibile con la sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente deten-tiva, si è posto in contrasto con il dettato del paradigma normativo di riferimento.5. L’ordinanza in esame va, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Cam-pobasso, per nuovo giudizio, secondo i principi sopra illustrati. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribu-nale di Campobasso, diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.Così deciso, il 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]