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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1346/2018

ECLI:EU:C:2018:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CC0296

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 28 giugno 2018 ( 1 ) Causa C‑296/17 [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH, in liquidazione contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Articolo 21 – Misure di pubblicità – Articolo 24 – Mancata apertura della procedura d’insolvenza – Prestazioni a favore del debitore – Presunzione di mancata conoscenza – Azione revocatoria» Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 18, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 2 ).

2. Con tale domanda si chiede alla Corte di fornire alcune precisazioni sull’interpretazione, da un lato, delle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale sulle azioni revocatorie direttamente derivanti da una procedura di insolvenza e, dall’altro, sulle condizioni relative alla tutela dei soggetti che abbiano adempiuto obbligazioni a favore del debitore fallito nel caso in cui le obbligazioni stesse avrebbero dovuto essere adempiute a favore del curatore della procedura pendente in un altro Stato membro.

La Corte è chiamata, in particolare, a pronunciarsi sulla questione, importante e discussa, della natura esclusiva o meno della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura di insolvenza principale a conoscere delle azioni derivanti da tale procedura.

Contesto normativo

3. I considerando 2, 6, 7, 8, 29 e 30 del regolamento 1346/2000 così recitano: «(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci.

L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato [CE]. (6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse.

Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio. (7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima. (8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri. (29) Per tutelare l’attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura.

Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l’obbligo di pubblicità.

Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera. (30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze.

Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento».

4. A termini dell’articolo 3 del regolamento medesimo, intitolato «Competenza internazionale»: «1.

Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro.

Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. (…)»

5. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento stesso dispone che «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».

6. Ai sensi del successivo articolo 18, intitolato «Poteri del curatore»: «1.

Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato.

In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza.

Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. (…)»

7. Il successivo articolo 21, intitolato «Pubblicità», così recita: «1.

Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste.

Le misure di pubblicità precisano inoltre l’identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell’articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.

2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria.

In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione».

8. Il successivo articolo 24, rubricato «Prestazioni a favore del debitore», così dispone: «1.

Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura».

9. Ai sensi del successivo articolo 25, paragrafo 1: «Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. (…) La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura d’insolvenza».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH è una società di capitali con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

Con decisione del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria) del 10 maggio 2004, disponeva l’iscrizione nel registro del commercio bulgaro di una controllata della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte in Bulgaria.

11. Con decreto del 3 aprile 2007 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nominava un curatore provvisorio per [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, disponendo che l’efficacia degli atti di disposizione della società era subordinata al consenso di tale curatore.

Questo primo decreto veniva iscritto in data 4 aprile 2007 nei registri del commercio tedeschi.

Con un secondo decreto, del 21 maggio 2007, registrato in data 24 maggio 2007, il giudice medesimo assoggettava la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte al divieto generale di compiere atti dispositivi dei propri beni.

Con un terzo decreto, del 1 o giugno 2007, lo stesso giudice avviava la procedura d’insolvenza sul patrimonio della società.

La registrazione di questo terzo decreto aveva luogo in data 5 giugno 2007.

12. In data 18 e 20 aprile 2007, dal conto bancario della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte venivano trasferiti fondi dell’importo, rispettivamente, di EUR 2149,30 e di EUR 40000 dalla banca [OSCURATO:PERSONA] banka AD, tramite il direttore della filiale bulgara, verso un conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], recanti le causali, rispettivamente, di «spese di viaggio» e «anticipo di provvista».

13. [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH agiva in giudizio dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inefficacia di tali operazioni bancarie in quanto eseguite successivamente all’apertura della procedura di insolvenza.

Chiedeva la restituzione delle somme de quibus, oltre interessi legali, alla massa fallimentare.

14. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il giudice bulgaro era giurisdizionalmente incompetente a conoscere della lite, che l’importo corrispondente all’anticipo di provvista non era stato utilizzato e che la somma di EUR 40000 era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] & Trachte il 25 aprile 2007.

15. L’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice bulgaro non veniva accolta in primo grado dal Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia), né in appello dal Sofiyski apelativen sad (Corte di appello di Sofia, Bulgaria).

Con ordinanza del 28 gennaio 2013, una sezione del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) dichiarava irricevibile il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del giudice d’appello e che tale decisione, che riconosceva la giurisdizione del giudice bulgaro ai fini dell’esame della causa nel merito, aveva acquisito l’efficacia del giudicato.

16. Nel merito, avendo il Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione.

Il 26 luglio 2016, il Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia) annullava la decisione pronunciata in primo grado, rigettando la domanda di pagamento in quanto infondata e non provata.

17. Contro la sentenza del Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia) la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte ricorreva quindi per cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), deducendo l’inapplicabilità dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 alla controversia de qua.

18. È in tale contesto che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000] relativo alle procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un’azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell’ipotesi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un’azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l’azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell’altro Stato membro. 2) Se la liberatoria prevista nell’articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], si applichi nel caso di adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell’amministratore di una filiale della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell’adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d’insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull’apertura della procedura d’insolvenza. 3) Se l’articolo 24, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], sull’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l’ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l’inefficacia derivi dall’avvio della procedura d’insolvenza. 4) Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del [regolamento n. 1346/2000], sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una filiale, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l’efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la filiale stessa, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento».

19. Osservazioni scritte sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] & Trachte e dalla Commissione europea.

Le parti interessate hanno partecipato all’udienza svoltasi il 3 maggio 2018.

Analisi

20. Poiché il contesto che ha indotto il giudice del rinvio a proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non è, a mio parere, privo d’incertezza, ritengo necessarie talune osservazioni preliminari in merito e, conseguentemente, in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate.

Osservazioni preliminari sul contesto di fatto e sulla rilevanza delle questioni poste dal giudice del rinvio

21. Nel caso di specie, sussistono motivi legittimi per dubitare della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

In primo luogo, la questione relativa alla competenza giurisdizionale dei giudici bulgari (che si colloca al centro della prima questione pregiudiziale) a conoscere dell’azione della ricorrente sembra essere stata già risolta dal giudice nazionale.

Inoltre, l’esistenza stessa dell’operazione controversa nella causa principale, secondo le indicazioni risultanti dagli atti di causa sottoposti alla Corte e come è stato confermato all’udienza, è ancora oggi di dibattito.

22. In primo luogo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che una delle sue sezioni sembra aver definitivamente risolto ( 3 ) la controversia affermando la competenza giurisdizionale dei giudici bulgari a conoscere dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, il che potrebbe rendere superflua la questione relativa alla competenza giurisdizionale internazionale a conoscere della controversia.

Esiste, quindi, un ragionevole dubbio sulla rilevanza della prima questione pregiudiziale ai fini della decisione della controversia principale.

23. Ciononostante, e tenuto conto, in ogni caso, della presunzione di rilevanza che presentano le questioni pregiudiziali, non si può escludere che resti da stabilire a qual titolo i giudici bulgari siano competenti a conoscere dell’azione proposta dalla ricorrente.

In tale prospettiva, è necessario, come suggerisce la prima questione, verificare se la causa principale sia indicativa delle possibilità di azione previste dal regolamento n. 1346/2000.

24. La risposta a tale questione avrà potenzialmente effetti significativi sull’esame della fondatezza della domanda di ripetizione delle somme controverse.

In particolare, determinerà se il resistente nella causa principale possa invocare la liberatoria prevista dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

25. In secondo luogo, e come risulta dalle precisazioni fornite dalla ricorrente all’udienza, risulta che l’esistenza stessa del pagamento controverso è ancora oggetto di contestazione dinanzi al giudice del rinvio.

26. Occorre rilevare che, sebbene, con decreto del 3 aprile 2007 del Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], fosse stato designato un curatore provvisorio ai fini dell’approvazione degli atti di disposizione dei beni mobili della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, poco tempo dopo (il 18 e 20 aprile 2007) dal conto intestato alla controllata bulgara di quest’ultima veniva trasferita la somma di 42149,30 EUR su un conto intestato al resistente.

Tale somma, secondo le affermazioni del resistente stesso, sarebbe stata in gran parte rimborsata il 25 aprile seguente mediante il versamento, da parte del medesimo alla filiale della ricorrente in Bulgaria della somma di 40000 EUR.

27. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte decideva di agire in giudizio per dichiarare invalido il primo trasferimento e chiedere la restituzione della relativa somma.

Mentre il giudice in prime cure [il Sofyiski gradski sad (Tribunale della città di Sofia)] accoglieva il ricorso, il giudice d’appello [il Sofiyski apelativen sad(Corte d’appello di Sofia)] riteneva invece l’azione infondata.

28. Orbene, occorre rilevare che la ricorrente nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, contesta le affermazioni del giudice del rinvio secondo cui sarebbe «pacifico tra le parti che il pagamento sostenuto dal resistente dell’importo di 40000 EUR sia stato effettuato il 25 aprile 2007» e che «[i]l procedimento riguarda la questione se tale pagamento rappresenti l’adempimento di un’obbligazione a favore della debitrice produttiva di effetti».

29. Secondo la ricorrente, e come precisato dalla medesima all’udienza, la restituzione della somma di EUR 40000 non avrebbe mai avuto luogo.

Se così è, cosa che spetta unicamente al giudice del rinvio confermare o confutare ( 4 ), le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sarebbero in gran parte prive di oggetto.

30. Tuttavia, tenuto conto, ancora una volta, della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale può essere dichiarata ricevibile.

Sulla prima questione: carattere esclusivo o facoltativo della competenza giurisdizionale dei giudici nel cui territorio la procedura di insolvenza principale sia stata aperta a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore

31. Con la prima questione, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare se i giudici dello Stato membro del territorio in cui sia stata aperta la procedura di insolvenza principale dispongano di una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza o se, al contrario, tale competenza sia facoltativa, in quanto il curatore sarebbe sempre in grado di intentare tale azioni dinanzi ai giudici di altri Stati membri.

32. Nel caso di specie, si contrappongono due orientamenti interpretativi.

33. Secondo il primo, che si basa in particolare sulla regola «vis attractiva concursus» ( 5 ) e che trova un certo fondamento storico ( 6 ), soltanto i giudici dello Stato membro di apertura della procedura sarebbero competenti a conoscere delle azioni connesse all’insolvenza, laddove tali azioni derivino direttamente dall’insolvenza e siano strettamente integrate nel suo contesto.

Orbene, poiché, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare ( 7 ) le azioni revocatorie devono essere considerate azioni connesse alla procedura di insolvenza, la giurisdizione dei giudici competenti a conoscere dell’apertura della procedura d’insolvenza escluderebbe tutte le altre.

34. In base al secondo orientamento, che, a parere della Commissione, discende da una lettura sistematica e teleologica del regolamento n. 1346/2000, tale competenza giurisdizionale non può essere considerata come meramente facoltativa.

Non solo le azioni revocatorie possono rientrare in settori e obbligazioni non necessariamente connessi alla procedura principale di insolvenza, ma non dovrebbero essere posti limiti ai poteri del curatore di introdurre tali azioni al fine di rafforzare l’efficacia delle procedure di insolvenza.

35. Prima di rispondere direttamente a tale questione, occorre procedere anzitutto, ad alcuni richiami di carattere generale sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 e sui principi ivi affermati in materia di competenza giurisdizionale.

Precisazioni generali sulla portata delle norme specifiche risultanti dal regolamento n. 1346/2000

36. Senza che occorra ritornare qui in dettaglio sulle origini storiche e sul contenuto stesso del regolamento n. 1346/2000 ( 8 ), è opportuno sottolineare che uno degli obiettivi prioritari di tale regolamento risiede nella volontà di garantire l’efficacia delle procedure d’insolvenza evitando le situazioni di «forum shopping» ( 9 ).

Il regolamento è quindi volto ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato (e non le norme sostanziali) applicabili nel settore delle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore ( 10 )»

37. Detto regolamento mira, in particolare, a colmare le lacune normative dovute al fatto che le procedure fallimentari sono state esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles ( 11 ) (e del regolamento (CE) del Consiglio n.44/2001 ( 12 ), ad essa subentrato).

Esso è in particolare inteso a unificare le norme relative alla determinazione della legge applicabile, alla competenza internazionale e all’efficacia (riconoscimento e esecuzione) delle sentenze straniere.

In tal modo, il regolamento n. 1346/2000 si è sostituito, nell’ambito di applicazione del testo, alle soluzioni fino ad allora previste dal diritto internazionale privato degli Stati membri.

38. Come emerge dalla relazione esplicativa Virgós-Schmit ( 13 ), che può fornire un’utile guida nell’interpretazione del regolamento ( 14 ), una procedura di insolvenza, che è un’azione di natura concorsuale, esige che le fattispecie giuridiche siano chiaramente definite.

39. Inoltre, l’efficacia di tali procedure implica che gli Stati interessati riconoscano la giurisdizione dei giudici dello Stato di apertura della procedura, i poteri dei relativi curatori e gli effetti giuridici delle loro decisioni ( 15 ).

40. Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, il sistema istituito dal regolamento n. 1346/2000 si basa sulla distinzione, di cui all’articolo 3 dello stesso, fra le procedure principali (universali) e le procedure secondarie (territoriali) ( 16 ).

Mentre il diritto comune degli Stati membri ammetteva, in generale, che i giudici nazionali potessero dichiararsi competenti ad aprire una procedura concorsuale per una pluralità di motivi (quali, ad esempio, la nazionalità di una delle parti interessate o ancora la presenza nel paese in questione di interessi del debitore), il regolamento n. 1346/2000 autorizza gli Stati membri a dichiararsi competenti soltanto in base a due criteri: il centro degli interessi principali del debitore e la presenza di uno stabilimento nel territorio dello Stato membro interessato.

41. Per quanto riguarda le azioni cosiddette «revocatorie» fondate sull’insolvenza, la relazione Virgós/Schmit indica, al paragrafo 77, facendo riferimento all’orientamento che era stato sviluppato nella sentenza Gourdain ( 17 ), «che esiste un elemento di attrazione quando le azioni derivano direttamente dall’insolvenza e sono strettamente connesse alla procedura di insolvenza».

42. La Corte ha fatto proprio tale orientamento precisando, nella sentenza Seagon ( 18 ), che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il resistente avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

43. Occorre rilevare che tale soluzione è stata accolta in occasione della rifusione operata con il regolamento (UE) n. 2015/848 ( 19 ).

L’articolo 6 di tale regolamento dispone, infatti, che «[i] giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie» ( 20 ).

44. Di conseguenza, un’azione revocatoria con la quale il curatore fallimentare del debitore proceda alla ripetizione di una somma indebitamente versata ad un terzo successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, come quella della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte oggetto del procedimento principale, ricade nell’ambito delle azioni previste dal regolamento n. 1346/2000.

45. Ci si chiede, peraltro, se tale competenza sia quindi esclusiva nel senso che la regola «vis attractiva concursus» dello Stato membro sul territorio del quale la procedura principale di insolvenza sia stata aperta escluda l’esperibilità di azioni (segnatamente, revocatorie) dinanzi ai giudici di altri Stati membri?

46. Come illustrerò in prosieguo, ritengo che la risposta a tale questione non possa che essere affermativa.

Carattere esclusivo o facoltativo di un’azione di regresso?

47. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, il centro degli interessi principali, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, è la chiave di volta del sistema istituito dal regolamento n. 1346/2000.

48. In applicazione della regola «vis attractiva concursus», volto ad evitare una «diluizione» del contenzioso per motivi di prossimità e di prevedibilità, è opportuno che non soltanto la competenza giurisdizionale, ma anche il diritto applicabile e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate in tale contesto si trovino concentrati, in linea di principio,nello Stato di apertura della procedura di insolvenza.

49. Tuttavia, a fronte del tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la regola «vis attractiva concursus» non viene ivi chiaramente espressa, nel senso che tale disposizione non afferma espressamente che i giudici dichiarati giurisdizionalmente competenti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza siano anche gli unici competenti a conoscere delle azioni derivanti da detta procedura o ad esse strettamente connesse.

Infatti, tale disposizione prevede semplicemente, nel caso di una procedura di insolvenza principale, che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore siano competenti ad aprire la procedura di insolvenza .

50. Il silenzio di tale disposizione sulla questione della competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni relative alle procedure di insolvenza e ad esse strettamente connesse, che molto probabilmente si spiega con la circostanza che i diritti degli Stati membri intendono diversamente la regola «vis attractiva concursus», ha dato luogo a interpretazioni molto divergenti circa la possibilità per i giudici diversi da quelli dello Stato membro di apertura di tali procedure di conoscere le azioni relative a tali procedure.

51. Per quanto riguarda, in particolare, le azioni cosiddette «revocatorie», con cui si intendono tutte le azioni che, sulla base dell’insolvenza del debitore, mirino a invalidare le transazioni e le operazioni effettuate da parte e a vantaggio di quest’ultimo, è del tutto ipotizzabile che, oltre alle transazioni e operazioni connesse ai contratti eventualmente stipulati tra i soggetti interessati, dette azioni possano trovare fondamento in altre obbligazioni di natura civile o commerciale.

In base a un’interpretazione letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, non si può escludere, a priori, che i giudici di altri Stati membri possano, ai sensi delle norme sulla competenza territoriale che sono chiamati a definire, essere dichiarati giurisdizionalmente competenti a conoscere delle azioni revocatorie esperite dal curatore.

52. I sostenitori dell’approccio «facoltativo» deducono due serie di argomenti.

53. In primo luogo, essi sostengono che, sebbene il regolamento n. 1346/2000 tenda a limitare le situazioni di «forum shopping», esso non tenda, per contro, a limitare i poteri del curatore designato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Come affermato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2008:575 , paragrafo 64 e seguenti), poiché l’esercizio della revocatoria fallimentare da parte del curatore costituisce una prerogativa di quest’ultimo, si può ritenere che la competenza giurisdizionale a pronunciarsi su tale azione non sia sempre esclusiva.

54. In secondo luogo, la possibilità per il curatore di agire dinanzi a giudici diversi da quelli designati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, oltre ad essere di natura tale da rafforzare l’efficacia delle azioni esperite dal curatore in difesa della massa, può anche rivelarsi più aderente al diritto a un giusto processo.

Infatti, i criteri di designazione del giudice competente a conoscere di un’azione ai sensi di tale disposizione, criteri che si discostano da quelli che gli Stati membri erano stati chiamati fino ad allora a definire, possono condurre a intentare azioni nei confronti di soggetti che non hanno domicilio nel forum concursus pregiudicando, in tal modo, i loro diritti processuali.

55. Il complesso degli argomenti svolti mi sembra, sotto il profilo teleologico, abbastanza convincente.

Infatti, gli obiettivi di efficacia e di rapidità delle procedure di insolvenza transfrontaliere militano a favore della possibilità che il curatore designato scelga i giudici dinanzi ai quali intende proporre le sue azioni.

Tale possibilità presenta, inoltre, il vantaggio di facilitare l’esperimento di azioni revocatorie direttamente nel foro della parte resistente interessata, il che si rivela generalmente più aderente al rispetto del diritto di difesa.

56. Tuttavia, e pur riconoscendo di essere sensibile a tali argomenti, mi sembra che la giurisprudenza della Corte si sia orientata verso una consacrazione della regola «vis attractiva concursus».

Meritano di essere menzionati, a tal riguardo, gli insegnamenti di due orientamenti giurisprudenziali.

57. Il primo orientamento giurisprudenziale riguarda la delimitazione delle rispettive sfere di applicazione dei diversi strumenti che disciplinano la competenza giurisdizionale, così come è stato inaugurato dalla sentenza Gourdain ( 21 ).

58. In tale sentenza, la Corte, pronunciandosi in merito alla sfera di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ha dichiarato che un’azione revocatoria, volta ad incrementare l’attivo dell’impresa sottoposta a procedura d’insolvenza, si ricollegava alla procedura di fallimento, derivando direttamente dal fallimento stesso ed inserendosi strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata.

Tale azione non rientrava, pertanto, nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles e non era soggetta alle norme di competenza ivi previste.

59. La giurisprudenza successiva ( 22 ), riguardante l’articolazione delle disposizioni contenute, da un lato, nel regolamento Bruxelles I e, dall’altro, nel regolamento n. 1346/2000 precisa con sufficiente chiarezza l’importanza che tutte le azioni civili o commerciali siano disciplinate da norme europee uniformi in materia di competenza internazionale, che devono essere definite dall’uno o dall’altro di tali strumenti.

Occorre, infatti, evitare l’adozione di norme nazionali di conflitto di giurisdizioni a scapito della certezza giuridica ( 23 ).

60. Orbene, come rilevato dalla Corte nella sentenza Seagon ( 24 ), il sesto considerando del regolamento n. 1346/2000 utilizza esattamente questo criterio per circoscrivere l’oggetto di quest’ultimo.

Infatti, secondo tale considerando, detto regolamento disciplina «le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse».

61. Il secondo orientamento giurisprudenziale che è determinante è quello che emerge proprio dalla sentenza Seagon ( 25 ), ai sensi della quale, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso dell’attribuzione anche una competenza giurisdizionale internazionale allo Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata per conoscere delle azioni direttamente derivanti da detta procedura e che vi si inseriscano strettamente.

Precisando, nella stessa sentenza, che la «concentrazione di tutte le azioni direttamente legate all’insolvenza di un’impresa dinanzi ai giudici dello Stato membro competente per l’avvio della procedura di insolvenza risulta anche conforme all’obiettivo del miglioramento dell’efficacia e della rapidità delle procedure di insolvenza che presentano effetti transfrontalieri», la Corte si è pronunciata, secondo una lettura complessiva della sentenza, a favore di una competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dichiarati competenti al momento dell’apertura della procedura principale di insolvenza ( 26 ).

62. Tale conclusione non mi sembra possa essere inficiata dagli argomenti tratti dal tenore di talune disposizioni del regolamento n. 1346/2000.

63. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo il quale l’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, riguardante i «poteri del curatore», prevedrebbe la possibilità che il curatore designato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento esperisca azioni revocatorie in altri Stati membri, esso riguarda la fattispecie particolare della designazione del medesimo nel quadro di una procedura secondaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

64. Dal momento che, nell’ambito di tale procedura, i poteri del curatore sono territorialmente limitati, questi deve parimenti disporre, in particolare, della possibilità di esercitare in tutti gli Stati membri, in via giudiziale o extragiudiziale, ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori.

Occorre, per contro, rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo al caso in cui, come nella causa principale, il curatore sia stato designato nell’ambito di un procedimento principale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, menziona soltanto la possibilità per il curatore «di esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri ( 27 ) che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura».

Tale differenza di formulazione non è casuale.

Essa si spiega proprio con il fatto che il curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura principale debba intraprendere le azioni revocatorie connesse a quest’ultima dinanzi ai giudici dello Stato membro di apertura di tale procedura.

Non si richiede, pertanto, che egli possa avvalersi della possibilità di adire le autorità giurisdizionali di altri Stati membri.

65. In secondo luogo, non si può nemmeno addurre a fondamento l’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Quest’ultima disposizione riguarda esclusivamente il riconoscimento e l’esecutività delle «decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice».

Essa riconosce semplicemente la possibilità che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura d’insolvenza sia stata aperta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, siano competenti a conoscere anche di un’azione del genere di quella oggetto della causa principale ( 28 ).

66. Infine, vorrei sottolineare che il nuovo regolamento n. 2015/848 sembra aver sancito in modo più diretto, all’articolo 6, paragrafo 1, la regola «vis attractiva concursus» per le azioni direttamente derivanti dalla procedura d’insolvenza e ivi strettamente inserite.

67. Il considerando 35 di quest’ultimo regolamento va chiaramente nel senso dell’esclusività della competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio siano state aperte procedure d’insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalle procedure d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse.

Tale esclusività è esclusa solo nel caso in cui un’azione sia connessa ad altra azione fondata sulle norme generali di diritto civile e commerciale (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/848) o, ancora, nel caso dell’esperimento di azioni volte a sanzionare eventuali violazioni dei doveri degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del proprio ordinamento nazionale (v. anche il considerando 47 del regolamento n. 2015/848).

68. Dal complesso di tali considerazioni risulta che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso dell’esclusività della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza principale sia stata aperta a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore.

69. Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, non mi sembra più strettamente necessario procedere alla soluzione delle altre questioni, fondate sulla premessa secondo cui i giudici bulgari potrebbero essere dichiarati competenti a conoscere dell’azione revocatoria oggetto della causa principale ( 29 ).

Infatti, per poter invocare le disposizioni di cui al capitolo II del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Riconoscimento della procedura di insolvenza», occorre essere in presenza di una fattispecie in cui la competenza internazionale dei giudici aditi, in questo caso i giudici bulgari, sia stabilita ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento.

70. Tuttavia, e nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia conclusione, esaminerò brevemente in prosieguo le questioni seconda, terza e quarta.

Sulle questioni seconda, terza e quarta: portata dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000

71. Come illustrato nella relazione Virgós/Schmit in merito all’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, il riconoscimento automatico delle procedure di insolvenza aperte in un altro Stato contraente, previsto dall’articolo 16 di tale regolamento, implica che, in determinati casi, una parte degli interessati possa non essere a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire «in contrasto con le nuove circostanze».

72. La disposizione in esame intende quindi disciplinare la fattispecie in cui un’obbligazione sia stata adempiuta in buona fede a favore del debitore, laddove avrebbe dovuto essere eseguita a favore del curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro.

La norma riconosce l’effetto liberatorio di tale adempimento o pagamento qualora l’interessato non fosse informato dell’apertura della procedura e abbia agito in buona fede.

73. Sempre secondo la relazione Virgós/Schmit, sussiste una presunzione di mancata conoscenza dell’apertura di una procedura di insolvenza se la pubblicità di cui all’articolo 21 del regolamento n. 1346/2000 non ha avuto luogo secondo le modalità previste nello Stato interessato.

74. Come osservato dalla Commissione, la relazione Virgós/Schmit spiega il rapporto esistente tra gli articoli 16, 21 e 24 del regolamento n. 1346/2000.

Mentre l’articolo 16 di tale regolamento prevede il riconoscimento automatico di qualsiasi decisione adottata da un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3 di detto regolamento, l’articolo 24 dello stesso regolamento attenua tale regola a favore delle parti che hanno adempiuto un’obbligazione in buona fede , la quale si valuta sulla base del fatto che la persona interessata non ha avuto conoscenza dell’apertura della procedura.

Questa mancata conoscenza è presunta se l’obbligazione è stata adempiuta prima della pubblicazione nello Stato membro interessato.

75. Tali disposizioni devono essere intese nel loro complesso, tenendo conto del sistema di riconoscimento automatico insito nel regolamento n. 1346/2000 e, contestualmente, dell’intento di tutelare i terzi che abbiano adempiuto obbligazioni in buona fede.

76. Come ha solennemente ricordato la Corte nella sentenza Eurofood ( 30 ), nonché come risulta dal considerando 22 del regolamento n. 1346/2000, la norma sulla priorità contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca , principio che esige, in particolare, che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale verifichi la propria competenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire esamina se il centro degli interessi principali del debitore sia situato in tale Stato membro.

D’altra parte, come precisato nel considerando 22 del regolamento, il principio della fiducia reciproca esige che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, restando escluso il loro sindacato sulla valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria giurisdizione ( 31 ).

77. Si tratta di un criterio ermeneutico importante, che deve essere tenuto presente ai fini dell’esame della seconda, terza e quarta questione pregiudiziale, esame che mi accingo a esporre qui di seguito.

Sulla seconda questione: momento della liberazione dalla responsabilità ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000

78. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio intende determinare il momento in cui una persona possa, eventualmente, invocare l’effetto liberatorio previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

79. In altre parole, occorre determinare in quale momento possa ritenere che sia stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore ai sensi di tale disposizione.

80. Su questo punto, la sentenza Eurofood ( 32 ) fornisce indubbiamente indicazioni molto utili.

81. Ricordo che, in tale causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi, segnatamente, sulla questione se una decisione di un giudice di uno Stato membro, investito di una domanda di liquidazione di una società – e con la quale era stato nominato un curatore dotato di poteri che gli consentivano di privare gli amministratori di tale società di esercitare gli stessi poteri – dovesse essere qualificata come «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi del regolamento n. 1346/2000.

82. Rilevando che le condizioni e le formalità richieste per l’apertura di una procedura di insolvenza dipendono dal diritto nazionale e variano in modo significativo da uno Stato membro all’altro ( 33 ), la Corte ha dichiarato che, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamento, occorre che il principio di riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000, possa applicarsi «appena possibile» nel corso della procedura ( 34 ).

In tale contesto, si deve considerare «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi di tale regolamento non solo la decisione formalmente indicata come decisione di apertura dalla normativa dello Stato membro di appartenenza del giudice che l’ha pronunciata, bensì parimenti la decisione emessa a seguito di una domanda, fondata sull’insolvenza del debitore, finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A al predetto regolamento, laddove tale decisione implichi lo spossessamento del debitore e comprenda la designazione di un curatore ai sensi dell’allegato C al regolamento stesso ( 35 ).

83. Mi sembra che tale conclusione s’imponga, mutatis mutandis, per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.

84. Come indicato nella relazione Virgós/Schmit (paragrafo 187), risulta che tale disposizione – esattamente al pari dell’articolo 16 di tale regolamento – sia stata introdotta per compensare gli effetti collaterali che potrebbe discendere sulle operazioni eseguite in buona fede dai terzi dal riconoscimento automatico delle decisioni di apertura delle procedure di insolvenza, nel senso più ampio.

85. L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 mira, in pratica, a tutelare i terzi che, in buona fede e successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, adempiano obbligazioni a favore del debitore fallito, laddove l’adempimento avrebbe dovuto aver luogo a favore del curatore.

La buona fede è presunta fino a prova contraria se l’obbligazione è stata adempiuta prima dell’adozione delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 di detto regolamento ( 36 ).

Tuttavia, vi è sempre un margine per la controparte per dimostrare che l’adempimento di un’obbligazione sia stato eseguito in malafede e che pertanto l’effetto liberatorio non può verificarsi.

86. Tale soluzione è peraltro quella espressamente adottata dal nuovo regolamento n. 2015/848.

Il suo articolo 2, paragrafo 7, punto ii), definisce come «decisione di apertura della procedura d’insolvenza», ai fini di tale regolamento, la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza, ivi compreso, secondo l’allegato B, un curatore provvisorio.

87. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 si applica all’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro intervenuta nel momento in cui una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del debitore sia stata presentata e in cui un curatore provvisorio sia stato nominato in un altro Stato membro, ma nessuna decisione giudiziaria di apertura di una procedura di insolvenza sia stata ancora emessa nello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore.

Sulla terza questione: rilevanza della natura dell’obbligazione giuridica e del suo fondamento normativo ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000

88. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 trovi applicazione qualora l’atto iniziale di disposizione del debitore fallito sia considerato inefficace secondo il diritto nazionale del giudice giurisdizionalmente competente in materia di insolvenza e tale inefficacia derivi specificamente dalla procedura di insolvenza.

89. Occorre ricordare che l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, letto alla luce del suo considerando 30, introduce una norma generale di tutela degli atti di disposizione effettuati in buona fede dai terzi nel caso in cui essi adempiano la propria obbligazione a favore del debitore in un momento in cui una procedura di insolvenza estera è già aperta, ma il terzo non ha potuto avere conoscenza di tale situazione.

90. Come la Corte ha già avuto modo di precisare, tale articolo non rientra tra le regole di conflitto, ma rappresenta una disposizione di diritto sostanziale applicabile in ogni Stato membro indipendentemente dalla lex concursus ( 37 ).

91. Né i termini dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, né la finalità di tutela dei terzi debitori di buona fede perseguita da tale disposizione consentono di limitare la sua applicazione ai soli obblighi sorti al di fuori di qualsiasi rapporto con la procedura di insolvenza.

Di conseguenza, né la natura dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore, né il suo fondamento normativo dovrebbero rilevare ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.

92. Tuttavia, occorre precisare che tale disposizione si applica solo nel caso in cui possa comunque presumersi, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, che il terzo interessato non fosse effettivamente a conoscenza dell’apertura di una procedura di insolvenza, apertura che avrebbe dovuto normalmente obbligarlo a eseguire il pagamento in questione a favore del curatore fallimentare designato nell’ambito della stessa.

93. Inoltre, e come già esposto supra, è comunque sempre possibile per la controparte dimostrare che, nonostante la mancata pubblicazione della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro, il terzo interessato abbia avuto conoscenza effettiva di quest’ultima, che l’adempimento di un’obbligazione sia stata effettuata in malafede e che, pertanto, l’effetto liberatorio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non possa verificarsi.

94. Di conseguenza, il fondamento normativo dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore fallito è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.

È comunque sempre possibile per la controparte dimostrare che, nonostante la mancata pubblicazione della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro, il terzo interessato abbia avuto conoscenza effettiva di quest’ultima, che l’adempimento di un’obbligazione sia stato eseguito in malafede e che, pertanto, l’effetto liberatorio non possa verificarsi.

Sulla quarta questione: applicabilità della presunzione di mancata conoscenza prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.

95. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento n. 1346/2000 trovi applicazione qualora gli atti di nomina di un curatore provvisorio e quelli relativi agli atti di disposizione del debitore fallito non siano stati pubblicati nello Stato membro del domicilio del debitore, laddove tale Stato preveda la pubblicazione obbligatoria di tali atti, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento.

96. I dubbi sollevati dal giudice del rinvio riguardano l’applicabilità di tale presunzione alle circostanze del caso di specie, laddove l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1346/2000 prevedono il riconoscimento automatico da parte dei giudici di qualsiasi altro Stato membro delle decisioni del giudice competente in materia di insolvenza relative a provvedimenti conservativi.

97. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il diritto bulgaro prevedrebbe la pubblicazione obbligatoria delle decisioni straniere di apertura di una procedura di insolvenza.

98. Occorre ricordare che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce la regola generale della libertà di pubblicazione della decisione di apertura della procedura d’insolvenza e, ove opportuno, della decisione che nomina il curatore, in qualsiasi altro Stato membro diverso da quello dell’apertura della procedura.

L’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento consente, in via eccezionale, di prevedere la pubblicazione obbligatoria di tali decisioni da parte dello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza.

In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura è stata aperta, prende le misure necessarie per garantire tale pubblicazione.

99. A mio avviso, il principio del riconoscimento reciproco istituito dal regolamento n. 1346/2000 richiede necessariamente che la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento trovi applicazione anche nel caso in cui le autorità di cui all’articolo 21, paragrafo 2, dello stesso regolamento non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la pubblicazione di una decisione straniera di apertura dell’insolvenza nel registro dello Stato membro sul territorio in cui si trova la sede della dipendenza del resistente.

100. Tale conclusione risulta, del resto, dal testo stesso dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1346/2000.

La presunzione di mancata conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza che tale testo prevede si applica quando il terzo debitore ha adempiuto l’obbligazione a favore del debitore fallito prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 di tale regolamento.

Nessun’altra condizione è prevista a tale riguardo e il testo della disposizione non esclude le misure di pubblicazione obbligatoria di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.

Conclusione

101. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) nei seguenti termini: «1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionali dei giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza principale sia stata aperta per conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore è esclusiva. 2) L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 si applica all’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro intervenuta nel momento in cui la domanda di apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del debitore sia stata presentata e in cui un curatore provvisorio sia stato nominato in un altro Stato membro, ma nessuna decisione giudiziaria di apertura di una procedura di insolvenza sia stata ancora emessa nello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del resistente. 3) Il fondamento normativo dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore fallito è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. 4) La presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, si applica anche nel caso in cui le autorità di cui al secondo periodo dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la pubblicazione di una decisione straniera di apertura della procedura d’insolvenza nel registro dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della dipendenza del debitore, laddove il diritto di tale Stato membro preveda la pubblicazione obbligatoria di tale decisione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2000, L 160, pag. 1 . ( 3 ) Occorre infatti rilevare che, con ordinanza del 28 gennaio 2013, un collegio del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha affermato la giurisdizione dei giudici bulgari, richiamandosi al riguardo alla sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 ). ( 4 ) La ricorrente nella causa principale ha fatto presente che la questione relativa alla prova di tale pagamento costituisce un capo importante della sua impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. ( 5 ) In virtù di tale regola, il giudice che ha aperto la procedura di insolvenza concentra sotto la propria competenza non solamente la procedura di insolvenza propriamente detta, ma anche tutte le azioni derivanti dall’insolvenza Sebbene, come osservato dalla Commissione nelle proprie osservazioni, sia possibile rinvenire un’espressione di tale regola della causa del 22 febbraio 1979Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 ), va sottolineato che la sua affermazione è fortemente discussa. ( 6 ) V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2008:575 , nota 33 a piè di pagina.). ( 7 ) V., la sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 ). ( 8 ) V., in particolar modo, a tal proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Staubitz-Schreiber ( C‑1/04 , EU:C:2005:500 , paragrafi da 6 a 26 ). ( 9 ) V., in particolare i considerando 2, 4 e 8 del regolamento 1346/2000. ( 10 )

V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n.1346/2000 ( 11 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 , in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). ( 12 ) Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). ( 13 ) Relazione esplicativa di M. Virgós e E. Schmit sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), paragrafo 3 (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»). ( 14 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2005:579 , paragrafo 2 ). ( 15 )

V. relazione Virgós/Schmit, paragrafi da 7 a

9. ( 16 ) La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale» (o «universale»), produce effetti universali applicandosi ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile.

Se in seguito una procedura può, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, tale procedura, denominata «procedura secondaria» o («territoriale»), produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato (v.

Sentenza del 2 maggio 2006Eurofood IFSC, C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 28 ). ( 17 ) Sentenza del 22 febbraio 1979, Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 ). ( 18 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 28 ). ( 19 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2015, L 141, pag. 19 ). ( 20 )

V. anche il considerando 35 del regolamento n. 2015/848. ( 21 ) Sentenza del 22 febbraio 1979, Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 , punto 4 ). ( 22 ) V., in particolare, sentenza del 19 aprile 2012, F-Tex ( C‑213/10 , EU:C:2012:215 ), vertente sulla questione se l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte del creditore di un debitore oggetto di una procedura d’insolvenza, che agisca sul fondamento di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di tale procedura, ricada nella sfera di applicazione del regolamento n. 1346/2000 derivando detta azione direttamente da tale procedura ed essendo ad essa strettamente connessa, ovvero se rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001, ricadendo l’azione medesima nella nozione di materia civile o commerciale. ( 23 )

V. anche, a tale riguardo, il nuovo regolamento n. 2015/848, che prevede che «[l]’interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti». ( 24 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 20 ). ( 25 ) Sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punti 22 , 24 e 28 ). ( 26 ) Cfr. anche il paragrafo 4.2.6 della relazione «[OSCURATO:PERSONA] of Regulation n. 1346/2000/EC on [OSCURATO:PERSONA]» disponibile all’indirizzo https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d756fa7-b860-4e36-b1f8-c6640dced486/language-en ( 27 ) Il corsivo è mio. ( 28 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 26 ). ( 29 )

V. anche i superiori paragrafi 22-24. ( 30 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punti 39 e 41 ). ( 31 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 42 ). ( 32 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 ). ( 33 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 51 ). ( 34 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 52 ). ( 35 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 54 ). ( 36 )

V. relazione Virgós/Schmit, paragrafo 187.

V. altresì, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa van Buggenhout e van de Mierop ( C‑251/12 , EU:C:2013:295 , paragrafi 17 e 18 ). ( 37 ) Sentenza del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop ( C-251/12 , EU:C:2013:566 , punto 23 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0296 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 28 giugno 2018 ( 1 ) Causa C‑296/17 [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH, in liquidazione contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Articolo 21 – Misure di pubblicità – Articolo 24 – Mancata apertura della procedura d’insolvenza – Prestazioni a favore del debitore – Presunzione di mancata conoscenza – Azione revocatoria» Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 18, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 2 ). 2. Con tale domanda si chiede alla Corte di fornire alcune precisazioni sull’interpretazione, da un lato, delle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale sulle azioni revocatorie direttamente derivanti da una procedura di insolvenza e, dall’altro, sulle condizioni relative alla tutela dei soggetti che abbiano adempiuto obbligazioni a favore del debitore fallito nel caso in cui le obbligazioni stesse avrebbero dovuto essere adempiute a favore del curatore della procedura pendente in un altro Stato membro. La Corte è chiamata, in particolare, a pronunciarsi sulla questione, importante e discussa, della natura esclusiva o meno della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura di insolvenza principale a conoscere delle azioni derivanti da tale procedura. Contesto normativo 3. I considerando 2, 6, 7, 8, 29 e 30 del regolamento 1346/2000 così recitano: «(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato [CE]. (6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio. (7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima. (8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri. (29) Per tutelare l’attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l’obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera. (30) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento». 4. A termini dell’articolo 3 del regolamento medesimo, intitolato «Competenza internazionale»: «1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. (…)» 5. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento stesso dispone che «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». 6. Ai sensi del successivo articolo 18, intitolato «Poteri del curatore»: «1.   Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7. 2.   Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. (…)» 7. Il successivo articolo 21, intitolato «Pubblicità», così recita: «1.   Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l’identità del curatore nominato nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell’articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2. 2.   Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione». 8. Il successivo articolo 24, rubricato «Prestazioni a favore del debitore», così dispone: «1.   Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura. 2.   Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura». 9. Ai sensi del successivo articolo 25, paragrafo 1: «Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. (…) La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura d’insolvenza». Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 10. [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH è una società di capitali con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Con decisione del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia, Bulgaria) del 10 maggio 2004, disponeva l’iscrizione nel registro del commercio bulgaro di una controllata della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte in Bulgaria. 11. Con decreto del 3 aprile 2007 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nominava un curatore provvisorio per [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, disponendo che l’efficacia degli atti di disposizione della società era subordinata al consenso di tale curatore. Questo primo decreto veniva iscritto in data 4 aprile 2007 nei registri del commercio tedeschi. Con un secondo decreto, del 21 maggio 2007, registrato in data 24 maggio 2007, il giudice medesimo assoggettava la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte al divieto generale di compiere atti dispositivi dei propri beni. Con un terzo decreto, del 1 o giugno 2007, lo stesso giudice avviava la procedura d’insolvenza sul patrimonio della società. La registrazione di questo terzo decreto aveva luogo in data 5 giugno 2007. 12. In data 18 e 20 aprile 2007, dal conto bancario della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte venivano trasferiti fondi dell’importo, rispettivamente, di EUR 2149,30 e di EUR 40000 dalla banca [OSCURATO:PERSONA] banka AD, tramite il direttore della filiale bulgara, verso un conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], recanti le causali, rispettivamente, di «spese di viaggio» e «anticipo di provvista». 13. [OSCURATO:PERSONA] & Trachte GmbH agiva in giudizio dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inefficacia di tali operazioni bancarie in quanto eseguite successivamente all’apertura della procedura di insolvenza. Chiedeva la restituzione delle somme de quibus, oltre interessi legali, alla massa fallimentare. 14. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il giudice bulgaro era giurisdizionalmente incompetente a conoscere della lite, che l’importo corrispondente all’anticipo di provvista non era stato utilizzato e che la somma di EUR 40000 era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] & Trachte il 25 aprile 2007. 15. L’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice bulgaro non veniva accolta in primo grado dal Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia), né in appello dal Sofiyski apelativen sad (Corte di appello di Sofia, Bulgaria). Con ordinanza del 28 gennaio 2013, una sezione del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) dichiarava irricevibile il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del giudice d’appello e che tale decisione, che riconosceva la giurisdizione del giudice bulgaro ai fini dell’esame della causa nel merito, aveva acquisito l’efficacia del giudicato. 16. Nel merito, avendo il Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione. Il 26 luglio 2016, il Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia) annullava la decisione pronunciata in primo grado, rigettando la domanda di pagamento in quanto infondata e non provata. 17. Contro la sentenza del Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia) la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte ricorreva quindi per cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), deducendo l’inapplicabilità dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 alla controversia de qua. 18. È in tale contesto che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000] relativo alle procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un’azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell’ipotesi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un’azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l’azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell’altro Stato membro. 2) Se la liberatoria prevista nell’articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], si applichi nel caso di adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell’amministratore di una filiale della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell’adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d’insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull’apertura della procedura d’insolvenza. 3) Se l’articolo 24, paragrafo 1, del [regolamento n. 1346/2000], sull’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l’ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l’inefficacia derivi dall’avvio della procedura d’insolvenza. 4) Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del [regolamento n. 1346/2000], sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una filiale, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l’efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la filiale stessa, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento». 19. Osservazioni scritte sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] & Trachte e dalla Commissione europea. Le parti interessate hanno partecipato all’udienza svoltasi il 3 maggio 2018. Analisi 20. Poiché il contesto che ha indotto il giudice del rinvio a proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non è, a mio parere, privo d’incertezza, ritengo necessarie talune osservazioni preliminari in merito e, conseguentemente, in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate. Osservazioni preliminari sul contesto di fatto e sulla rilevanza delle questioni poste dal giudice del rinvio 21. Nel caso di specie, sussistono motivi legittimi per dubitare della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. In primo luogo, la questione relativa alla competenza giurisdizionale dei giudici bulgari (che si colloca al centro della prima questione pregiudiziale) a conoscere dell’azione della ricorrente sembra essere stata già risolta dal giudice nazionale. Inoltre, l’esistenza stessa dell’operazione controversa nella causa principale, secondo le indicazioni risultanti dagli atti di causa sottoposti alla Corte e come è stato confermato all’udienza, è ancora oggi di dibattito. 22. In primo luogo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che una delle sue sezioni sembra aver definitivamente risolto ( 3 ) la controversia affermando la competenza giurisdizionale dei giudici bulgari a conoscere dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, il che potrebbe rendere superflua la questione relativa alla competenza giurisdizionale internazionale a conoscere della controversia. Esiste, quindi, un ragionevole dubbio sulla rilevanza della prima questione pregiudiziale ai fini della decisione della controversia principale. 23. Ciononostante, e tenuto conto, in ogni caso, della presunzione di rilevanza che presentano le questioni pregiudiziali, non si può escludere che resti da stabilire a qual titolo i giudici bulgari siano competenti a conoscere dell’azione proposta dalla ricorrente. In tale prospettiva, è necessario, come suggerisce la prima questione, verificare se la causa principale sia indicativa delle possibilità di azione previste dal regolamento n. 1346/2000. 24. La risposta a tale questione avrà potenzialmente effetti significativi sull’esame della fondatezza della domanda di ripetizione delle somme controverse. In particolare, determinerà se il resistente nella causa principale possa invocare la liberatoria prevista dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. 25. In secondo luogo, e come risulta dalle precisazioni fornite dalla ricorrente all’udienza, risulta che l’esistenza stessa del pagamento controverso è ancora oggetto di contestazione dinanzi al giudice del rinvio. 26. Occorre rilevare che, sebbene, con decreto del 3 aprile 2007 del Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], fosse stato designato un curatore provvisorio ai fini dell’approvazione degli atti di disposizione dei beni mobili della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, poco tempo dopo (il 18 e 20 aprile 2007) dal conto intestato alla controllata bulgara di quest’ultima veniva trasferita la somma di 42149,30 EUR su un conto intestato al resistente. Tale somma, secondo le affermazioni del resistente stesso, sarebbe stata in gran parte rimborsata il 25 aprile seguente mediante il versamento, da parte del medesimo alla filiale della ricorrente in Bulgaria della somma di 40000 EUR. 27. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte decideva di agire in giudizio per dichiarare invalido il primo trasferimento e chiedere la restituzione della relativa somma. Mentre il giudice in prime cure [il Sofyiski gradski sad (Tribunale della città di Sofia)] accoglieva il ricorso, il giudice d’appello [il Sofiyski apelativen sad(Corte d’appello di Sofia)] riteneva invece l’azione infondata. 28. Orbene, occorre rilevare che la ricorrente nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] & Trachte, contesta le affermazioni del giudice del rinvio secondo cui sarebbe «pacifico tra le parti che il pagamento sostenuto dal resistente dell’importo di 40000 EUR sia stato effettuato il 25 aprile 2007» e che «[i]l procedimento riguarda la questione se tale pagamento rappresenti l’adempimento di un’obbligazione a favore della debitrice produttiva di effetti». 29. Secondo la ricorrente, e come precisato dalla medesima all’udienza, la restituzione della somma di EUR 40000 non avrebbe mai avuto luogo. Se così è, cosa che spetta unicamente al giudice del rinvio confermare o confutare ( 4 ), le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sarebbero in gran parte prive di oggetto. 30. Tuttavia, tenuto conto, ancora una volta, della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale può essere dichiarata ricevibile. Sulla prima questione: carattere esclusivo o facoltativo della competenza giurisdizionale dei giudici nel cui territorio la procedura di insolvenza principale sia stata aperta a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore 31. Con la prima questione, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare se i giudici dello Stato membro del territorio in cui sia stata aperta la procedura di insolvenza principale dispongano di una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza o se, al contrario, tale competenza sia facoltativa, in quanto il curatore sarebbe sempre in grado di intentare tale azioni dinanzi ai giudici di altri Stati membri. 32. Nel caso di specie, si contrappongono due orientamenti interpretativi. 33. Secondo il primo, che si basa in particolare sulla regola «vis attractiva concursus» ( 5 ) e che trova un certo fondamento storico ( 6 ), soltanto i giudici dello Stato membro di apertura della procedura sarebbero competenti a conoscere delle azioni connesse all’insolvenza, laddove tali azioni derivino direttamente dall’insolvenza e siano strettamente integrate nel suo contesto. Orbene, poiché, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare ( 7 ) le azioni revocatorie devono essere considerate azioni connesse alla procedura di insolvenza, la giurisdizione dei giudici competenti a conoscere dell’apertura della procedura d’insolvenza escluderebbe tutte le altre. 34. In base al secondo orientamento, che, a parere della Commissione, discende da una lettura sistematica e teleologica del regolamento n. 1346/2000, tale competenza giurisdizionale non può essere considerata come meramente facoltativa. Non solo le azioni revocatorie possono rientrare in settori e obbligazioni non necessariamente connessi alla procedura principale di insolvenza, ma non dovrebbero essere posti limiti ai poteri del curatore di introdurre tali azioni al fine di rafforzare l’efficacia delle procedure di insolvenza. 35. Prima di rispondere direttamente a tale questione, occorre procedere anzitutto, ad alcuni richiami di carattere generale sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 e sui principi ivi affermati in materia di competenza giurisdizionale. Precisazioni generali sulla portata delle norme specifiche risultanti dal regolamento n. 1346/2000 36. Senza che occorra ritornare qui in dettaglio sulle origini storiche e sul contenuto stesso del regolamento n. 1346/2000 ( 8 ), è opportuno sottolineare che uno degli obiettivi prioritari di tale regolamento risiede nella volontà di garantire l’efficacia delle procedure d’insolvenza evitando le situazioni di «forum shopping» ( 9 ). Il regolamento è quindi volto ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato (e non le norme sostanziali) applicabili nel settore delle «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore ( 10 )» 37. Detto regolamento mira, in particolare, a colmare le lacune normative dovute al fatto che le procedure fallimentari sono state esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles ( 11 ) (e del regolamento (CE) del Consiglio n.44/2001 ( 12 ), ad essa subentrato). Esso è in particolare inteso a unificare le norme relative alla determinazione della legge applicabile, alla competenza internazionale e all’efficacia (riconoscimento e esecuzione) delle sentenze straniere. In tal modo, il regolamento n. 1346/2000 si è sostituito, nell’ambito di applicazione del testo, alle soluzioni fino ad allora previste dal diritto internazionale privato degli Stati membri. 38. Come emerge dalla relazione esplicativa Virgós-Schmit ( 13 ), che può fornire un’utile guida nell’interpretazione del regolamento ( 14 ), una procedura di insolvenza, che è un’azione di natura concorsuale, esige che le fattispecie giuridiche siano chiaramente definite. 39. Inoltre, l’efficacia di tali procedure implica che gli Stati interessati riconoscano la giurisdizione dei giudici dello Stato di apertura della procedura, i poteri dei relativi curatori e gli effetti giuridici delle loro decisioni ( 15 ). 40. Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, il sistema istituito dal regolamento n. 1346/2000 si basa sulla distinzione, di cui all’articolo 3 dello stesso, fra le procedure principali (universali) e le procedure secondarie (territoriali) ( 16 ). Mentre il diritto comune degli Stati membri ammetteva, in generale, che i giudici nazionali potessero dichiararsi competenti ad aprire una procedura concorsuale per una pluralità di motivi (quali, ad esempio, la nazionalità di una delle parti interessate o ancora la presenza nel paese in questione di interessi del debitore), il regolamento n. 1346/2000 autorizza gli Stati membri a dichiararsi competenti soltanto in base a due criteri: il centro degli interessi principali del debitore e la presenza di uno stabilimento nel territorio dello Stato membro interessato. 41. Per quanto riguarda le azioni cosiddette «revocatorie» fondate sull’insolvenza, la relazione Virgós/Schmit indica, al paragrafo 77, facendo riferimento all’orientamento che era stato sviluppato nella sentenza Gourdain ( 17 ), «che esiste un elemento di attrazione quando le azioni derivano direttamente dall’insolvenza e sono strettamente connesse alla procedura di insolvenza». 42. La Corte ha fatto proprio tale orientamento precisando, nella sentenza Seagon ( 18 ), che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il resistente avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro. 43. Occorre rilevare che tale soluzione è stata accolta in occasione della rifusione operata con il regolamento (UE) n. 2015/848 ( 19 ). L’articolo 6 di tale regolamento dispone, infatti, che «[i] giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie» ( 20 ). 44. Di conseguenza, un’azione revocatoria con la quale il curatore fallimentare del debitore proceda alla ripetizione di una somma indebitamente versata ad un terzo successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, come quella della [OSCURATO:PERSONA] & Trachte oggetto del procedimento principale, ricade nell’ambito delle azioni previste dal regolamento n. 1346/2000. 45. Ci si chiede, peraltro, se tale competenza sia quindi esclusiva nel senso che la regola «vis attractiva concursus» dello Stato membro sul territorio del quale la procedura principale di insolvenza sia stata aperta escluda l’esperibilità di azioni (segnatamente, revocatorie) dinanzi ai giudici di altri Stati membri? 46. Come illustrerò in prosieguo, ritengo che la risposta a tale questione non possa che essere affermativa. Carattere esclusivo o facoltativo di un’azione di regresso? 47. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, il centro degli interessi principali, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, è la chiave di volta del sistema istituito dal regolamento n. 1346/2000. 48. In applicazione della regola «vis attractiva concursus», volto ad evitare una «diluizione» del contenzioso per motivi di prossimità e di prevedibilità, è opportuno che non soltanto la competenza giurisdizionale, ma anche il diritto applicabile e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate in tale contesto si trovino concentrati, in linea di principio,nello Stato di apertura della procedura di insolvenza. 49. Tuttavia, a fronte del tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la regola «vis attractiva concursus» non viene ivi chiaramente espressa, nel senso che tale disposizione non afferma espressamente che i giudici dichiarati giurisdizionalmente competenti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza siano anche gli unici competenti a conoscere delle azioni derivanti da detta procedura o ad esse strettamente connesse. Infatti, tale disposizione prevede semplicemente, nel caso di una procedura di insolvenza principale, che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore siano competenti ad aprire la procedura di insolvenza . 50. Il silenzio di tale disposizione sulla questione della competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni relative alle procedure di insolvenza e ad esse strettamente connesse, che molto probabilmente si spiega con la circostanza che i diritti degli Stati membri intendono diversamente la regola «vis attractiva concursus», ha dato luogo a interpretazioni molto divergenti circa la possibilità per i giudici diversi da quelli dello Stato membro di apertura di tali procedure di conoscere le azioni relative a tali procedure. 51. Per quanto riguarda, in particolare, le azioni cosiddette «revocatorie», con cui si intendono tutte le azioni che, sulla base dell’insolvenza del debitore, mirino a invalidare le transazioni e le operazioni effettuate da parte e a vantaggio di quest’ultimo, è del tutto ipotizzabile che, oltre alle transazioni e operazioni connesse ai contratti eventualmente stipulati tra i soggetti interessati, dette azioni possano trovare fondamento in altre obbligazioni di natura civile o commerciale. In base a un’interpretazione letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, non si può escludere, a priori, che i giudici di altri Stati membri possano, ai sensi delle norme sulla competenza territoriale che sono chiamati a definire, essere dichiarati giurisdizionalmente competenti a conoscere delle azioni revocatorie esperite dal curatore. 52. I sostenitori dell’approccio «facoltativo» deducono due serie di argomenti. 53. In primo luogo, essi sostengono che, sebbene il regolamento n. 1346/2000 tenda a limitare le situazioni di «forum shopping», esso non tenda, per contro, a limitare i poteri del curatore designato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. Come affermato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2008:575 , paragrafo 64 e seguenti), poiché l’esercizio della revocatoria fallimentare da parte del curatore costituisce una prerogativa di quest’ultimo, si può ritenere che la competenza giurisdizionale a pronunciarsi su tale azione non sia sempre esclusiva. 54. In secondo luogo, la possibilità per il curatore di agire dinanzi a giudici diversi da quelli designati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, oltre ad essere di natura tale da rafforzare l’efficacia delle azioni esperite dal curatore in difesa della massa, può anche rivelarsi più aderente al diritto a un giusto processo. Infatti, i criteri di designazione del giudice competente a conoscere di un’azione ai sensi di tale disposizione, criteri che si discostano da quelli che gli Stati membri erano stati chiamati fino ad allora a definire, possono condurre a intentare azioni nei confronti di soggetti che non hanno domicilio nel forum concursus pregiudicando, in tal modo, i loro diritti processuali. 55. Il complesso degli argomenti svolti mi sembra, sotto il profilo teleologico, abbastanza convincente. Infatti, gli obiettivi di efficacia e di rapidità delle procedure di insolvenza transfrontaliere militano a favore della possibilità che il curatore designato scelga i giudici dinanzi ai quali intende proporre le sue azioni. Tale possibilità presenta, inoltre, il vantaggio di facilitare l’esperimento di azioni revocatorie direttamente nel foro della parte resistente interessata, il che si rivela generalmente più aderente al rispetto del diritto di difesa. 56. Tuttavia, e pur riconoscendo di essere sensibile a tali argomenti, mi sembra che la giurisprudenza della Corte si sia orientata verso una consacrazione della regola «vis attractiva concursus». Meritano di essere menzionati, a tal riguardo, gli insegnamenti di due orientamenti giurisprudenziali. 57. Il primo orientamento giurisprudenziale riguarda la delimitazione delle rispettive sfere di applicazione dei diversi strumenti che disciplinano la competenza giurisdizionale, così come è stato inaugurato dalla sentenza Gourdain ( 21 ). 58. In tale sentenza, la Corte, pronunciandosi in merito alla sfera di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ha dichiarato che un’azione revocatoria, volta ad incrementare l’attivo dell’impresa sottoposta a procedura d’insolvenza, si ricollegava alla procedura di fallimento, derivando direttamente dal fallimento stesso ed inserendosi strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata. Tale azione non rientrava, pertanto, nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles e non era soggetta alle norme di competenza ivi previste. 59. La giurisprudenza successiva ( 22 ), riguardante l’articolazione delle disposizioni contenute, da un lato, nel regolamento Bruxelles I e, dall’altro, nel regolamento n. 1346/2000 precisa con sufficiente chiarezza l’importanza che tutte le azioni civili o commerciali siano disciplinate da norme europee uniformi in materia di competenza internazionale, che devono essere definite dall’uno o dall’altro di tali strumenti. Occorre, infatti, evitare l’adozione di norme nazionali di conflitto di giurisdizioni a scapito della certezza giuridica ( 23 ). 60. Orbene, come rilevato dalla Corte nella sentenza Seagon ( 24 ), il sesto considerando del regolamento n. 1346/2000 utilizza esattamente questo criterio per circoscrivere l’oggetto di quest’ultimo. Infatti, secondo tale considerando, detto regolamento disciplina «le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse». 61. Il secondo orientamento giurisprudenziale che è determinante è quello che emerge proprio dalla sentenza Seagon ( 25 ), ai sensi della quale, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso dell’attribuzione anche una competenza giurisdizionale internazionale allo Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata per conoscere delle azioni direttamente derivanti da detta procedura e che vi si inseriscano strettamente. Precisando, nella stessa sentenza, che la «concentrazione di tutte le azioni direttamente legate all’insolvenza di un’impresa dinanzi ai giudici dello Stato membro competente per l’avvio della procedura di insolvenza risulta anche conforme all’obiettivo del miglioramento dell’efficacia e della rapidità delle procedure di insolvenza che presentano effetti transfrontalieri», la Corte si è pronunciata, secondo una lettura complessiva della sentenza, a favore di una competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dichiarati competenti al momento dell’apertura della procedura principale di insolvenza ( 26 ). 62. Tale conclusione non mi sembra possa essere inficiata dagli argomenti tratti dal tenore di talune disposizioni del regolamento n. 1346/2000. 63. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo il quale l’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, riguardante i «poteri del curatore», prevedrebbe la possibilità che il curatore designato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento esperisca azioni revocatorie in altri Stati membri, esso riguarda la fattispecie particolare della designazione del medesimo nel quadro di una procedura secondaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 64. Dal momento che, nell’ambito di tale procedura, i poteri del curatore sono territorialmente limitati, questi deve parimenti disporre, in particolare, della possibilità di esercitare in tutti gli Stati membri, in via giudiziale o extragiudiziale, ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. Occorre, per contro, rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo al caso in cui, come nella causa principale, il curatore sia stato designato nell’ambito di un procedimento principale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, menziona soltanto la possibilità per il curatore «di esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri ( 27 ) che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura». Tale differenza di formulazione non è casuale. Essa si spiega proprio con il fatto che il curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura principale debba intraprendere le azioni revocatorie connesse a quest’ultima dinanzi ai giudici dello Stato membro di apertura di tale procedura. Non si richiede, pertanto, che egli possa avvalersi della possibilità di adire le autorità giurisdizionali di altri Stati membri. 65. In secondo luogo, non si può nemmeno addurre a fondamento l’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. Quest’ultima disposizione riguarda esclusivamente il riconoscimento e l’esecutività delle «decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice». Essa riconosce semplicemente la possibilità che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura d’insolvenza sia stata aperta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, siano competenti a conoscere anche di un’azione del genere di quella oggetto della causa principale ( 28 ). 66. Infine, vorrei sottolineare che il nuovo regolamento n. 2015/848 sembra aver sancito in modo più diretto, all’articolo 6, paragrafo 1, la regola «vis attractiva concursus» per le azioni direttamente derivanti dalla procedura d’insolvenza e ivi strettamente inserite. 67. Il considerando 35 di quest’ultimo regolamento va chiaramente nel senso dell’esclusività della competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio siano state aperte procedure d’insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalle procedure d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse. Tale esclusività è esclusa solo nel caso in cui un’azione sia connessa ad altra azione fondata sulle norme generali di diritto civile e commerciale (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/848) o, ancora, nel caso dell’esperimento di azioni volte a sanzionare eventuali violazioni dei doveri degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del proprio ordinamento nazionale (v. anche il considerando 47 del regolamento n. 2015/848). 68. Dal complesso di tali considerazioni risulta che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso dell’esclusività della competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza principale sia stata aperta a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore. 69. Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, non mi sembra più strettamente necessario procedere alla soluzione delle altre questioni, fondate sulla premessa secondo cui i giudici bulgari potrebbero essere dichiarati competenti a conoscere dell’azione revocatoria oggetto della causa principale ( 29 ). Infatti, per poter invocare le disposizioni di cui al capitolo II del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Riconoscimento della procedura di insolvenza», occorre essere in presenza di una fattispecie in cui la competenza internazionale dei giudici aditi, in questo caso i giudici bulgari, sia stabilita ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento. 70. Tuttavia, e nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia conclusione, esaminerò brevemente in prosieguo le questioni seconda, terza e quarta. Sulle questioni seconda, terza e quarta: portata dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 71. Come illustrato nella relazione Virgós/Schmit in merito all’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, il riconoscimento automatico delle procedure di insolvenza aperte in un altro Stato contraente, previsto dall’articolo 16 di tale regolamento, implica che, in determinati casi, una parte degli interessati possa non essere a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire «in contrasto con le nuove circostanze». 72. La disposizione in esame intende quindi disciplinare la fattispecie in cui un’obbligazione sia stata adempiuta in buona fede a favore del debitore, laddove avrebbe dovuto essere eseguita a favore del curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro. La norma riconosce l’effetto liberatorio di tale adempimento o pagamento qualora l’interessato non fosse informato dell’apertura della procedura e abbia agito in buona fede. 73. Sempre secondo la relazione Virgós/Schmit, sussiste una presunzione di mancata conoscenza dell’apertura di una procedura di insolvenza se la pubblicità di cui all’articolo 21 del regolamento n. 1346/2000 non ha avuto luogo secondo le modalità previste nello Stato interessato. 74. Come osservato dalla Commissione, la relazione Virgós/Schmit spiega il rapporto esistente tra gli articoli 16, 21 e 24 del regolamento n. 1346/2000. Mentre l’articolo 16 di tale regolamento prevede il riconoscimento automatico di qualsiasi decisione adottata da un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3 di detto regolamento, l’articolo 24 dello stesso regolamento attenua tale regola a favore delle parti che hanno adempiuto un’obbligazione in buona fede , la quale si valuta sulla base del fatto che la persona interessata non ha avuto conoscenza dell’apertura della procedura. Questa mancata conoscenza è presunta se l’obbligazione è stata adempiuta prima della pubblicazione nello Stato membro interessato. 75. Tali disposizioni devono essere intese nel loro complesso, tenendo conto del sistema di riconoscimento automatico insito nel regolamento n. 1346/2000 e, contestualmente, dell’intento di tutelare i terzi che abbiano adempiuto obbligazioni in buona fede. 76. Come ha solennemente ricordato la Corte nella sentenza Eurofood ( 30 ), nonché come risulta dal considerando 22 del regolamento n. 1346/2000, la norma sulla priorità contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca , principio che esige, in particolare, che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale verifichi la propria competenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire esamina se il centro degli interessi principali del debitore sia situato in tale Stato membro. D’altra parte, come precisato nel considerando 22 del regolamento, il principio della fiducia reciproca esige che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale, restando escluso il loro sindacato sulla valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria giurisdizione ( 31 ). 77. Si tratta di un criterio ermeneutico importante, che deve essere tenuto presente ai fini dell’esame della seconda, terza e quarta questione pregiudiziale, esame che mi accingo a esporre qui di seguito. Sulla seconda questione: momento della liberazione dalla responsabilità ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 78. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio intende determinare il momento in cui una persona possa, eventualmente, invocare l’effetto liberatorio previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. 79. In altre parole, occorre determinare in quale momento possa ritenere che sia stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore ai sensi di tale disposizione. 80. Su questo punto, la sentenza Eurofood ( 32 ) fornisce indubbiamente indicazioni molto utili. 81. Ricordo che, in tale causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi, segnatamente, sulla questione se una decisione di un giudice di uno Stato membro, investito di una domanda di liquidazione di una società – e con la quale era stato nominato un curatore dotato di poteri che gli consentivano di privare gli amministratori di tale società di esercitare gli stessi poteri – dovesse essere qualificata come «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi del regolamento n. 1346/2000. 82. Rilevando che le condizioni e le formalità richieste per l’apertura di una procedura di insolvenza dipendono dal diritto nazionale e variano in modo significativo da uno Stato membro all’altro ( 33 ), la Corte ha dichiarato che, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamento, occorre che il principio di riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000, possa applicarsi «appena possibile» nel corso della procedura ( 34 ). In tale contesto, si deve considerare «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi di tale regolamento non solo la decisione formalmente indicata come decisione di apertura dalla normativa dello Stato membro di appartenenza del giudice che l’ha pronunciata, bensì parimenti la decisione emessa a seguito di una domanda, fondata sull’insolvenza del debitore, finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A al predetto regolamento, laddove tale decisione implichi lo spossessamento del debitore e comprenda la designazione di un curatore ai sensi dell’allegato C al regolamento stesso ( 35 ). 83. Mi sembra che tale conclusione s’imponga, mutatis mutandis, per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. 84. Come indicato nella relazione Virgós/Schmit (paragrafo 187), risulta che tale disposizione – esattamente al pari dell’articolo 16 di tale regolamento – sia stata introdotta per compensare gli effetti collaterali che potrebbe discendere sulle operazioni eseguite in buona fede dai terzi dal riconoscimento automatico delle decisioni di apertura delle procedure di insolvenza, nel senso più ampio. 85. L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 mira, in pratica, a tutelare i terzi che, in buona fede e successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, adempiano obbligazioni a favore del debitore fallito, laddove l’adempimento avrebbe dovuto aver luogo a favore del curatore. La buona fede è presunta fino a prova contraria se l’obbligazione è stata adempiuta prima dell’adozione delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 di detto regolamento ( 36 ). Tuttavia, vi è sempre un margine per la controparte per dimostrare che l’adempimento di un’obbligazione sia stato eseguito in malafede e che pertanto l’effetto liberatorio non può verificarsi. 86. Tale soluzione è peraltro quella espressamente adottata dal nuovo regolamento n. 2015/848. Il suo articolo 2, paragrafo 7, punto ii), definisce come «decisione di apertura della procedura d’insolvenza», ai fini di tale regolamento, la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza, ivi compreso, secondo l’allegato B, un curatore provvisorio. 87. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 si applica all’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro intervenuta nel momento in cui una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del debitore sia stata presentata e in cui un curatore provvisorio sia stato nominato in un altro Stato membro, ma nessuna decisione giudiziaria di apertura di una procedura di insolvenza sia stata ancora emessa nello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore. Sulla terza questione: rilevanza della natura dell’obbligazione giuridica e del suo fondamento normativo ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 88. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 trovi applicazione qualora l’atto iniziale di disposizione del debitore fallito sia considerato inefficace secondo il diritto nazionale del giudice giurisdizionalmente competente in materia di insolvenza e tale inefficacia derivi specificamente dalla procedura di insolvenza. 89. Occorre ricordare che l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, letto alla luce del suo considerando 30, introduce una norma generale di tutela degli atti di disposizione effettuati in buona fede dai terzi nel caso in cui essi adempiano la propria obbligazione a favore del debitore in un momento in cui una procedura di insolvenza estera è già aperta, ma il terzo non ha potuto avere conoscenza di tale situazione. 90. Come la Corte ha già avuto modo di precisare, tale articolo non rientra tra le regole di conflitto, ma rappresenta una disposizione di diritto sostanziale applicabile in ogni Stato membro indipendentemente dalla lex concursus ( 37 ). 91. Né i termini dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, né la finalità di tutela dei terzi debitori di buona fede perseguita da tale disposizione consentono di limitare la sua applicazione ai soli obblighi sorti al di fuori di qualsiasi rapporto con la procedura di insolvenza. Di conseguenza, né la natura dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore, né il suo fondamento normativo dovrebbero rilevare ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. 92. Tuttavia, occorre precisare che tale disposizione si applica solo nel caso in cui possa comunque presumersi, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, che il terzo interessato non fosse effettivamente a conoscenza dell’apertura di una procedura di insolvenza, apertura che avrebbe dovuto normalmente obbligarlo a eseguire il pagamento in questione a favore del curatore fallimentare designato nell’ambito della stessa. 93. Inoltre, e come già esposto supra, è comunque sempre possibile per la controparte dimostrare che, nonostante la mancata pubblicazione della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro, il terzo interessato abbia avuto conoscenza effettiva di quest’ultima, che l’adempimento di un’obbligazione sia stata effettuata in malafede e che, pertanto, l’effetto liberatorio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non possa verificarsi. 94. Di conseguenza, il fondamento normativo dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore fallito è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. È comunque sempre possibile per la controparte dimostrare che, nonostante la mancata pubblicazione della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro, il terzo interessato abbia avuto conoscenza effettiva di quest’ultima, che l’adempimento di un’obbligazione sia stato eseguito in malafede e che, pertanto, l’effetto liberatorio non possa verificarsi. Sulla quarta questione: applicabilità della presunzione di mancata conoscenza prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000. 95. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento n. 1346/2000 trovi applicazione qualora gli atti di nomina di un curatore provvisorio e quelli relativi agli atti di disposizione del debitore fallito non siano stati pubblicati nello Stato membro del domicilio del debitore, laddove tale Stato preveda la pubblicazione obbligatoria di tali atti, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento. 96. I dubbi sollevati dal giudice del rinvio riguardano l’applicabilità di tale presunzione alle circostanze del caso di specie, laddove l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1346/2000 prevedono il riconoscimento automatico da parte dei giudici di qualsiasi altro Stato membro delle decisioni del giudice competente in materia di insolvenza relative a provvedimenti conservativi. 97. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il diritto bulgaro prevedrebbe la pubblicazione obbligatoria delle decisioni straniere di apertura di una procedura di insolvenza. 98. Occorre ricordare che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce la regola generale della libertà di pubblicazione della decisione di apertura della procedura d’insolvenza e, ove opportuno, della decisione che nomina il curatore, in qualsiasi altro Stato membro diverso da quello dell’apertura della procedura. L’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento consente, in via eccezionale, di prevedere la pubblicazione obbligatoria di tali decisioni da parte dello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura è stata aperta, prende le misure necessarie per garantire tale pubblicazione. 99. A mio avviso, il principio del riconoscimento reciproco istituito dal regolamento n. 1346/2000 richiede necessariamente che la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento trovi applicazione anche nel caso in cui le autorità di cui all’articolo 21, paragrafo 2, dello stesso regolamento non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la pubblicazione di una decisione straniera di apertura dell’insolvenza nel registro dello Stato membro sul territorio in cui si trova la sede della dipendenza del resistente. 100. Tale conclusione risulta, del resto, dal testo stesso dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1346/2000. La presunzione di mancata conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza che tale testo prevede si applica quando il terzo debitore ha adempiuto l’obbligazione a favore del debitore fallito prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 21 di tale regolamento. Nessun’altra condizione è prevista a tale riguardo e il testo della disposizione non esclude le misure di pubblicazione obbligatoria di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000. Conclusione 101. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) nei seguenti termini: «1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionali dei giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza principale sia stata aperta per conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore è esclusiva. 2) L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 si applica all’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro intervenuta nel momento in cui la domanda di apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del debitore sia stata presentata e in cui un curatore provvisorio sia stato nominato in un altro Stato membro, ma nessuna decisione giudiziaria di apertura di una procedura di insolvenza sia stata ancora emessa nello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del resistente. 3) Il fondamento normativo dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore fallito è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. 4) La presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, si applica anche nel caso in cui le autorità di cui al secondo periodo dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la pubblicazione di una decisione straniera di apertura della procedura d’insolvenza nel registro dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della dipendenza del debitore, laddove il diritto di tale Stato membro preveda la pubblicazione obbligatoria di tale decisione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2000, L 160, pag. 1 . ( 3 ) Occorre infatti rilevare che, con ordinanza del 28 gennaio 2013, un collegio del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha affermato la giurisdizione dei giudici bulgari, richiamandosi al riguardo alla sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 ). ( 4 ) La ricorrente nella causa principale ha fatto presente che la questione relativa alla prova di tale pagamento costituisce un capo importante della sua impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. ( 5 ) In virtù di tale regola, il giudice che ha aperto la procedura di insolvenza concentra sotto la propria competenza non solamente la procedura di insolvenza propriamente detta, ma anche tutte le azioni derivanti dall’insolvenza Sebbene, come osservato dalla Commissione nelle proprie osservazioni, sia possibile rinvenire un’espressione di tale regola della causa del 22 febbraio 1979Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 ), va sottolineato che la sua affermazione è fortemente discussa. ( 6 ) V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2008:575 , nota 33 a piè di pagina.). ( 7 ) V., la sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 ). ( 8 ) V., in particolar modo, a tal proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Staubitz-Schreiber ( C‑1/04 , EU:C:2005:500 , paragrafi da 6 a 26 ). ( 9 ) V., in particolare i considerando 2, 4 e 8 del regolamento 1346/2000. ( 10 ) V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n.1346/2000 ( 11 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 , in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). ( 12 ) Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 , in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). ( 13 ) Relazione esplicativa di M. Virgós e E. Schmit sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), paragrafo 3 (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»). ( 14 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2005:579 , paragrafo 2 ). ( 15 ) V. relazione Virgós/Schmit, paragrafi da 7 a 9. ( 16 ) La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale» (o «universale»), produce effetti universali applicandosi ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile. Se in seguito una procedura può, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, tale procedura, denominata «procedura secondaria» o («territoriale»), produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato (v. Sentenza del 2 maggio 2006Eurofood IFSC, C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 28 ). ( 17 ) Sentenza del 22 febbraio 1979, Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 ). ( 18 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 28 ). ( 19 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2015, L 141, pag. 19 ). ( 20 ) V. anche il considerando 35 del regolamento n. 2015/848. ( 21 ) Sentenza del 22 febbraio 1979, Gourdain ( 133/78 , EU:C:1979:49 , punto 4 ). ( 22 ) V., in particolare, sentenza del 19 aprile 2012, F-Tex ( C‑213/10 , EU:C:2012:215 ), vertente sulla questione se l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte del creditore di un debitore oggetto di una procedura d’insolvenza, che agisca sul fondamento di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di tale procedura, ricada nella sfera di applicazione del regolamento n. 1346/2000 derivando detta azione direttamente da tale procedura ed essendo ad essa strettamente connessa, ovvero se rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001, ricadendo l’azione medesima nella nozione di materia civile o commerciale. ( 23 ) V. anche, a tale riguardo, il nuovo regolamento n. 2015/848, che prevede che «[l]’interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti». ( 24 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 20 ). ( 25 ) Sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punti 22 , 24 e 28 ). ( 26 ) Cfr. anche il paragrafo 4.2.6 della relazione «[OSCURATO:PERSONA] of Regulation n. 1346/2000/EC on [OSCURATO:PERSONA]» disponibile all’indirizzo https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d756fa7-b860-4e36-b1f8-c6640dced486/language-en ( 27 ) Il corsivo è mio. ( 28 ) Sentenza del 12 febbraio 2009Seagon ( C‑339/07 , EU:C:2009:83 , punto 26 ). ( 29 ) V. anche i superiori paragrafi 22-24. ( 30 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punti 39 e 41 ). ( 31 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 42 ). ( 32 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 ). ( 33 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 51 ). ( 34 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 52 ). ( 35 ) Sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC ( C‑341/04 , EU:C:2006:281 , punto 54 ). ( 36 ) V. relazione Virgós/Schmit, paragrafo 187. V. altresì, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa van Buggenhout e van de Mierop ( C‑251/12 , EU:C:2013:295 , paragrafi 17 e 18 ). ( 37 ) Sentenza del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop ( C-251/12 , EU:C:2013:566 , punto 23 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1346/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris