CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07504/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo del ricorso e per declaratoria di inammissibilità nel resto; lette le conclusioni scritte della parte civile Comune di Napoli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30/09/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 26/01/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione ed errata applicazione ex art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 640 c.p. Assume che nella specie difettavano gli elementi costitutivi della tentata truffa in quanto stante la non riferibilità del ricorso prefettizio ad uno specifico verbale di infrazione, difettava la idoneità degli atti. Rileva che, dovendosi valutare ex ante l'idoneità della condotta e non rilevando la astratta idoneità dei mezzi utilizzati nella specie, doveva considerarsi che il ricorso era stato indirizzato alla casa comunale in [OSCURATO:PERSONA] 22, Napoli e non già come previsto presso il Comando dei VV.UU. in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, Napoli con la conseguenza che lo stesso non poteva costituire valida prova dell'impugnazione del verbale di infrazione e la sua produzione in giudizio non poteva comportare un accoglimento del ricorso giurisdizionale. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione ex art. 606, lett. d) c.p.p., in relazione all' art. 495 comma 2 c.p.p. Osserva che la corte di appello, contravvenendo al disposto di cui alla norma citata, non aveva provveduto ad acquisire la ricevuta di spedizione della raccomandata menzionata dal teste Uccello, prova decisiva per accertare chi aveva effettivamente spedito la raccomandata in questione e, quindi, corroborare la tesi difensiva circa l'attribuibilità ad altro soggetto della spedizione del ricorso prefettizio. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione ex art. 606, lett. d) c.p.p., quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Lamenta che la corte di appello aveva erroneamente affermato che l' imputato non aveva fornito alcuna plausibile lettura degli accadimenti non valutando correttamente tutti gli elementi addotti dalla difesa che aveva eccepito: che i verbali menzionati dai giudici di merito non risultavano essere stati mai notificati alla Associazione [OSCURATO:PERSONA].BE.NU.S.; che era del tutto irrilevante che il ricorso contenesse il nominativo del Presidente della detta associazione in quanto occorreva, semmai, produrre in sede giudiziaria la ricevuta postale di spedizione e la correlativa cartolina di ritorno; che non era stata fornita la prova di chi avesse spedito la raccomandata, difettando ogni dimostrazione della riconducibilità della spedizione alla predetta associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte, in primo luogo, che poiché le censure proposte non sono manifestamente infondate, apparendo la sentenza impugnata lacunosa sotto molteplici profili come appresso chiarito, in questa sede va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere nelle more maturato il termine di prescrizione.Tale termine risulta, infatti, maturato alla data del 18 Aprile 2020 tenuto conto del tempus commissi delicti (29 Giugno 2012) e dei termini ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo), pure computati i termini di sospensione (tre mesi e venti giorni). 2. In ordine ai profili civilistici della vicenda posto che ciò che rileva, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 182/2021, è accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.) va osservato che la sentenza impugnata presenta delle incongruenze e delle lacune motivazionali, apparendo poco chiari i termini effettivi della vicenda. 2.1. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto comprovata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella veste di collaboratore dell' Associazione [OSCURATO:PERSONA].BE.NU.S. incaricato di curarne gli affari legali, avrebbe predisposto un ricorso, dal tenore illeggibile, per l' annullamento del processo verbale di violazione del Codice della Strada n. 127051 elevato in data 2 Marzo 2012, indirizzato al Prefetto di Napoli che ne aveva accertato l' infondatezza in quanto riferito a due differenti contestazioni ed altrettante violazione del codice della strada elevate nei confronti di mezzi non di proprietà della menzionata associazione, ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a precostituire la prova dell' avvenuta tempestiva impugnazione di altro verbale di violazione del Codice della Strada, elevato nei confronti di un mezzo di proprietà dell' Associazione [OSCURATO:PERSONA].BE.NU.S. in data 20 Marzo 2012, al fine di indurre in errore gli impiegati del Comune di Napoli in merito all' assenza dei presupposti di legge necessari per l' iscrizione a ruolo della somma ed al fine di ottenere l' annullamento della cartella esattoriale, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà. 2.2. Orbene va rilevato che la corte territoriale, a fronte delle specifiche contestazioni di parte appellante, non ha chiarito una serie di elementi decisivi ai fini della configurabilità del contestato illecito, vale a dire: quali verbali di infrazione del Comune di Napoli erano stati ritualmente notificati all' Associazione [OSCURATO:PERSONA].BE.NU.S.; a quale specifica infrazione si riferiva, in modo non equivoco, il ricorso prefettizio di cui si fa menzione nel capo di imputazione; quale soggetto aveva effettivamente spedito il predetto ricorso; quale refluenza poteva avere, ai fini della ricostruzione della vicenda, la circostanza che non risultava accertato se fosse stato o meno presentato un ricorso innanzi al giudice di pace ove utilizzare la suddetta istanza di natura artificiosa, circostanze tutte che necessitavano di uno specifico approfondimento e che non risultano superabili sulla scorta di quanto argomentato dai giudici di merito. 2.3. La sentenza va, quindi, annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale provvederà a colmare tali lacune motivazionali. 2.4. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in