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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 1985

Cassazione n. 00818/2022

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str, r t)-1 SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/06/1988 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 9 gennaio 2020, in riforma parziale della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Ancona il 19 dicembre 2017 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più furti consumati aggravati di profumi e di cosmetici in esercizi commerciali, fatti commessi tra il 29 maggio ed il 7 giugno 2014, in conseguenza condannando ciascuno, senza attenuanti, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; con conferma nel resto.

2. Ricorono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite Difensore di ufficio, affidandosi a tre motivi con i quali denunziano violazione di legge (i primi due motivi) e vizio di motivazione (l'ultimo).

2.1. Con il primo motivo censurano la violazione degli artt. 624, 625, num. 7, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., poiché la penale responsabilità dei due imputati sarebbe stata affermata pur in assenza di prove certe o di indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti.

Richiamati stralci delle sentenze di merito, che fondano l'an della responsabilità su testimonianze e su analisi delle immagini videoriprese negli esercizi commerciali ove sono avvenute le sottrazioni, confrontate anche con i profili "facebook" degli imputati, si afferma non essere stata dimostrata l'apprensione materiale delle cose da parte dei ricorrenti: infatti impreciso sarebbe il contributo del teste [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione si riporta per stralcio e si allega (sub nn. 3 e 4); non meno certa sarebbe la individuazione degli imputati e della loro presenza dentro i negozi sia per essere stata la donna assolta da uno degli episodi sia per essere le "celle" telefoniche agganciate dai cellulari piuttosto ampie, comprendendo il territorio di un intero Comune.

Inoltre, non sussisterebbe l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, in quanto il teste Lardini ha dichiarato testualmente (p. 4 del ricorso e verbale allegato sub n. 4) che «Entrambi riferivano di non avere nulla, cosa certa in quanto se avessero occultato qualcosa il sistema emetteva un altro tipo di allarme o nulla e poi i due erano stati seguiti a vista dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]».

2.2. Mediante il secondo motivo si dolgono della violazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Non solo sarebbe stato violato il principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" ma la scelta del trattamento sanzionatorio non sarebbe stata adeguatamente giustificata, essendo basata su mere formule stereotipate.

La recidiva qualificata per Dragan sarebbe stata motivata in primo grado esclusivamente sul richiamo ai precedenti, «senza minimamente valutare se la condotta asseritamente posta in essere dall'imputato sia effettivamente sintomo di una maggiore riprovevolezza e di un 'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato» (così alla p. 5 del ricorso) e la decisione confermativa di secondo grado avrebbe ignorato le doglianze svolte sul punto in appello, ove si era sottolineata, tra l'altro (alla p. 3), la lontananza nel tempo dei fatti risultanti dal casellario.

2.3. Con l'ultimo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, sotto il profilo del difetto di motivazione, i medesimi aspetti già trattati come violazioni di legge, cioè l'affermazione di penale responsabilità degli imputati ed il trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata, a detta della Difesa, si sarebbe limitata a confermare de plano quella di primo grado senza un compiuto vaglio delle doglianze difensive.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 25 settembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Con memoria del 30 settembre 2021 la Difesa ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al tema dell'affermazione di responsabilità (posto per entrambi i ricorrenti), il ricorso reitera temi già svolti con l'atto di appello circa la idoneità del livello probatorio mettendo in discussione la ricostruzione che si rinviene nella doppia conforme mediante una rilettura - non consentita - delle fonti di conoscenza e senza nemmeno denunziare un ipotetico travisamento; peraltro alle pp. 1-2 della sentenza impugnata si rinviene sufficiente, non illogica e non incongrua giustificazione del perché dell'affermazione di responsabilità (esame del contenuto delle videoriprese confrontato con i profili "facebook" degli imputati e con le dichiarazioni dei testimoni).

1.2. In relazione al tema (sviluppato nell'interesse di entrambi gli imputati) dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, è agevole osservare che si tratta di tema che non era stato previamente posto con l'atto di appello.

In ogni caso, alla penultima pagina della sentenza del Tribunale si legge che le telecamere sono servite non già a sorprendere in flagranza gli autori del furto ma ad individuarli ex post.1.3.

Quanto alla recidiva (aspetto che riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA]), mentre la sentenza di primo grado si limita (alla penultima pagina) a richiamare assai genericamente il casellario, invece quella di appello (alla p. 2) valorizza la reiterazione di fatti analoghi, la serialità degli stessi ed anche la vicinanza nel tempo quali indici di accentuata pericolosità: si tratta di motivazione stringata ma sufficiente, peraltro non validamente contestata dalla difesa, che si limita ad affermare (v. ricorso, p. 5, così come già alla p. 3 dell'atto di appello) che, all'opposto, i precedenti sarebbero lontani nel tempo.

1.4. Infine, la censura (svolta nell'interesse di entrambi) incentrata sulla eccessività della pena si sostanzia in una mera affermazione generica, priva di una puntuale confutazione del - pur in effetti stringato - ragionamento legittimamente operato dai giudici di merito.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte n. 84 dell'8/06/2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
str, r t)-1 SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/06/1988 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 9 gennaio 2020, in riforma parziale della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Ancona il 19 dicembre 2017 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più furti consumati aggravati di profumi e di cosmetici in esercizi commerciali, fatti commessi tra il 29 maggio ed il 7 giugno 2014, in conseguenza condannando ciascuno, senza attenuanti, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; con conferma nel resto. 2. Ricorono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite Difensore di ufficio, affidandosi a tre motivi con i quali denunziano violazione di legge (i primi due motivi) e vizio di motivazione (l'ultimo). 2.1. Con il primo motivo censurano la violazione degli artt. 624, 625, num. 7, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., poiché la penale responsabilità dei due imputati sarebbe stata affermata pur in assenza di prove certe o di indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti. Richiamati stralci delle sentenze di merito, che fondano l'an della responsabilità su testimonianze e su analisi delle immagini videoriprese negli esercizi commerciali ove sono avvenute le sottrazioni, confrontate anche con i profili "facebook" degli imputati, si afferma non essere stata dimostrata l'apprensione materiale delle cose da parte dei ricorrenti: infatti impreciso sarebbe il contributo del teste [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione si riporta per stralcio e si allega (sub nn. 3 e 4); non meno certa sarebbe la individuazione degli imputati e della loro presenza dentro i negozi sia per essere stata la donna assolta da uno degli episodi sia per essere le "celle" telefoniche agganciate dai cellulari piuttosto ampie, comprendendo il territorio di un intero Comune. Inoltre, non sussisterebbe l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, in quanto il teste Lardini ha dichiarato testualmente (p. 4 del ricorso e verbale allegato sub n. 4) che «Entrambi riferivano di non avere nulla, cosa certa in quanto se avessero occultato qualcosa il sistema emetteva un altro tipo di allarme o nulla e poi i due erano stati seguiti a vista dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]». 2.2. Mediante il secondo motivo si dolgono della violazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Non solo sarebbe stato violato il principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" ma la scelta del trattamento sanzionatorio non sarebbe stata adeguatamente giustificata, essendo basata su mere formule stereotipate. La recidiva qualificata per Dragan sarebbe stata motivata in primo grado esclusivamente sul richiamo ai precedenti, «senza minimamente valutare se la condotta asseritamente posta in essere dall'imputato sia effettivamente sintomo di una maggiore riprovevolezza e di un 'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato» (così alla p. 5 del ricorso) e la decisione confermativa di secondo grado avrebbe ignorato le doglianze svolte sul punto in appello, ove si era sottolineata, tra l'altro (alla p. 3), la lontananza nel tempo dei fatti risultanti dal casellario. 2.3. Con l'ultimo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, sotto il profilo del difetto di motivazione, i medesimi aspetti già trattati come violazioni di legge, cioè l'affermazione di penale responsabilità degli imputati ed il trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata, a detta della Difesa, si sarebbe limitata a confermare de plano quella di primo grado senza un compiuto vaglio delle doglianze difensive. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 25 settembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Con memoria del 30 settembre 2021 la Difesa ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al tema dell'affermazione di responsabilità (posto per entrambi i ricorrenti), il ricorso reitera temi già svolti con l'atto di appello circa la idoneità del livello probatorio mettendo in discussione la ricostruzione che si rinviene nella doppia conforme mediante una rilettura - non consentita - delle fonti di conoscenza e senza nemmeno denunziare un ipotetico travisamento; peraltro alle pp. 1-2 della sentenza impugnata si rinviene sufficiente, non illogica e non incongrua giustificazione del perché dell'affermazione di responsabilità (esame del contenuto delle videoriprese confrontato con i profili "facebook" degli imputati e con le dichiarazioni dei testimoni). 1.2. In relazione al tema (sviluppato nell'interesse di entrambi gli imputati) dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, è agevole osservare che si tratta di tema che non era stato previamente posto con l'atto di appello. In ogni caso, alla penultima pagina della sentenza del Tribunale si legge che le telecamere sono servite non già a sorprendere in flagranza gli autori del furto ma ad individuarli ex post.1.3. Quanto alla recidiva (aspetto che riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA]), mentre la sentenza di primo grado si limita (alla penultima pagina) a richiamare assai genericamente il casellario, invece quella di appello (alla p. 2) valorizza la reiterazione di fatti analoghi, la serialità degli stessi ed anche la vicinanza nel tempo quali indici di accentuata pericolosità: si tratta di motivazione stringata ma sufficiente, peraltro non validamente contestata dalla difesa, che si limita ad affermare (v. ricorso, p. 5, così come già alla p. 3 dell'atto di appello) che, all'opposto, i precedenti sarebbero lontani nel tempo. 1.4. Infine, la censura (svolta nell'interesse di entrambi) incentrata sulla eccessività della pena si sostanzia in una mera affermazione generica, priva di una puntuale confutazione del - pur in effetti stringato - ragionamento legittimamente operato dai giudici di merito. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte n. 84 dell'8/06/2016. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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