Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 37674/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettotia richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 20 dicembre 2019 emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il Marando ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto addotte dalla difesa e concernenti il decorso del tempo, la scelta processuale operata dall'imputato di definire il procedimento con il giudizio abbreviato, la intervenuta sentenza di primo grado in data 30 marzo 2021, la buona condotta intramuraria, in relazione alla genericità del riferimento alle modalità e circostanze del fatto ed alla valutazione della personalità dell'indagato, senza considerare che nei confronti di altri coindagati il Giudice delle indagini preliminari aveva già disposto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e reiterativi.

Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, considerato il ruolo di capo, organizzatore e finanziatore dell'associazione che gestiva il controllo della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e della continuità dei collegamenti stabili con la rete criminale del narcotraffico, che rendeva inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche per effetto della presunzione di inadeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non superata dalle allegazioni difensive.

Nella valutazione del Tribunale è stato anche rimarcato, con argomenti non illogici,:gnin il breve lasso di tempo decorso dall'applicazione della misura (20 k dicembre 2019), tenuto conto della gravità dei fatti e della pesante condanna intervenuta in primo grado alla pena di anni quattordici, mesi sei e giorni venti di reclusione.

In merito alla dedotta circostanza sopravvenuta delle dichiarazioni confessorie rese in sede di giudizio abbreviato è sufficiente rilevare la genericità di tale elemento che avrebbe dovuto giustificare un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato agli altri coimputati, non essendo state specificate né la portata di tali dichiarazioni e né la loro effettiva incidenza rispetto alla gravità delle accuse ed al ruolo di capo dell'associazione.

In conclusione, le censure alle valutazioni operate dal Tribunale anche con riferimento allo specifico tema della asserita ingiustificata maggiore afflittività del trattamento cautelare riservato al ricorrente rispetto a quello più favorevole accordato agli altri coimputati, sono manifestamente prive di fondamento e si pongono in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità sull'autonomia della valutazione della posizione processuale propria di ciascun indagato o imputato (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, Abate, Rv. 254193).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], e estensore Il Presidente / Ric do A mgros [OSCURATO:PERSONA] IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, decidendo in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettotia richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, in relazione all'ordinanza genetica del 20 dicembre 2019 emessa nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art. 73 e 74 T.U. stup. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il Marando ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto addotte dalla difesa e concernenti il decorso del tempo, la scelta processuale operata dall'imputato di definire il procedimento con il giudizio abbreviato, la intervenuta sentenza di primo grado in data 30 marzo 2021, la buona condotta intramuraria, in relazione alla genericità del riferimento alle modalità e circostanze del fatto ed alla valutazione della personalità dell'indagato, senza considerare che nei confronti di altri coindagati il Giudice delle indagini preliminari aveva già disposto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e reiterativi. Il Tribunale ha coerentemente valutato tutte le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente, reputandole non sufficienti ad una rivalutazione della scelta della misura custodiale in carcere, considerato il ruolo di capo, organizzatore e finanziatore dell'associazione che gestiva il controllo della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e della continuità dei collegamenti stabili con la rete criminale del narcotraffico, che rendeva inadeguata la misura degli arresti domiciliari, anche per effetto della presunzione di inadeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non superata dalle allegazioni difensive. Nella valutazione del Tribunale è stato anche rimarcato, con argomenti non illogici,:gnin il breve lasso di tempo decorso dall'applicazione della misura (20 k dicembre 2019), tenuto conto della gravità dei fatti e della pesante condanna intervenuta in primo grado alla pena di anni quattordici, mesi sei e giorni venti di reclusione. In merito alla dedotta circostanza sopravvenuta delle dichiarazioni confessorie rese in sede di giudizio abbreviato è sufficiente rilevare la genericità di tale elemento che avrebbe dovuto giustificare un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato agli altri coimputati, non essendo state specificate né la portata di tali dichiarazioni e né la loro effettiva incidenza rispetto alla gravità delle accuse ed al ruolo di capo dell'associazione. In conclusione, le censure alle valutazioni operate dal Tribunale anche con riferimento allo specifico tema della asserita ingiustificata maggiore afflittività del trattamento cautelare riservato al ricorrente rispetto a quello più favorevole accordato agli altri coimputati, sono manifestamente prive di fondamento e si pongono in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità sull'autonomia della valutazione della posizione processuale propria di ciascun indagato o imputato (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, Abate, Rv. 254193). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], e estensore Il Presidente / Ric do A mgros [OSCURATO:PERSONA] IL
Sentenza Cassazione n. 37674/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris