CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20448/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gaudiomonte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata diTarantovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine, che venga sollevata eccezione dilegittimità costituzionale dell’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, in ulteriore subordine,l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizi di abnormità funzionale e strutturale;lette le memorie della difesa degli imputati, che hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso e, in subordine, il rigetto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. in data 12 giugno 2024,il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha dichiarato non luogo aprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RossanaPiredda, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenendone l’insussistenza.2. Avverso tale pronuncia la Regione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona offesa, haproposto appello ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen., deducendo la nullità dellasentenza per omessa o irrituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare.Secondo l’appellante, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confrontidell’ente presso la sede legale o il domicilio digitale istituzionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] e nonpresso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura regionale.3. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce – Sezionedistaccata di Taranto ha rigettato l’appello, ritenendo rituale la notificazione dell’avviso difissazione dell’udienza preliminare e reputando, in ogni caso, raggiunto lo scopo dellanotificazione, in quanto l’atto era pervenuto a conoscenza della Regione [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso tale ordinanza la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., sarannoesposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.4.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 33disp. att. cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per avere la Corte di appelloillegittimamente ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di udienza preliminare presso laposta elettronica certificata professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura regionale.Secondo la ricorrente, l’atto dell’8 febbraio 2021 indirizzato alla Procura dellaRepubblica non costituiva querela, ma mera segnalazione, non conteneva alcuna nominadifensiva né dichiarazione o elezione di domicilio, sicché la notificazione dell’avviso diudienza preliminare avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della Regione Pugliapresso la sede dell’ente o il relativo domicilio digitale istituzionale, e non presso l’indirizzoPEC professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 86,comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell’art. 153-bis cod. proc. pen. e dell’art. 157 cod.proc. pen., nonché vizi della motivazione, assumendo che, anche a voler qualificare comequerela l’atto dell’8 febbraio 2021, la notificazione dell’avviso di udienza preliminare nonavrebbe potuto essere eseguita presso la posta elettronica certificata professionale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in assenza di nomina difensiva e di dichiarazione o elezione di domicilio imputabilialla Regione [OSCURATO:PERSONA] e non essendo l’Avvocatura regionale titolare di un potere generale dirappresentanza processuale dell’ente assimilabile a quello attribuito all’Avvocatura delloStato. Secondo la ricorrente, pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita neiconfronti della Regione secondo le forme ordinarie previste dall’art. 157 cod. proc. pen.ovvero presso il domicilio digitale istituzionale dell’ente.4.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, deduce l’abnormità strutturale ofunzionale dell’ordinanza impugnata, assumendo che la decisione della Corte di appello, overitenuta non ulteriormente impugnabile, avrebbe determinato una stasi processualeirreversibile, privando la Regione [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di partecipare all’udienzapreliminare e di esercitare le prerogative riconosciute alla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribileper cassazione.La non ricorribilità del provvedimento impugnato preclude l’esame delle ulterioricensure articolate dalla ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona offesa, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata diTaranto ha rigettato l’appello ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. contro la sentenza di nonluogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare.In tema di sentenza di non luogo a procedere, il sistema delle impugnazioni delineatodall’art. 428 cod. proc. pen., come rimodellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, risponde auna logica di tipizzazione dei rimedi e di contenimento dell’accesso al giudizio di legittimità,dei motivi deducibili.In tale prospettiva, il legislatore ha sostituito il previgente ricorso diretto percassazione con il rimedio dell’appello, sicché la sentenza di non luogo a procedere èappellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione, salvo l’ipotesi prevista dall’art.428, comma 3-quater, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Giacomino, Rv.286805-01).Alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appelloesclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.;coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorsoper cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del09/02/2018, Martelli, Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Seye, Rv. 289659-01).Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro lasentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone laproposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606,comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art.428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili percassazione.Il richiamo – contenuto nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie direplica della difesa degli imputati – ai precedenti di legittimità che, nel vigore del testoprevigente dell’art. 428 cod. proc. pen., ritenevano deducibile con ricorso per cassazionel’omessa notificazione dell’avviso di udienza preliminare alla persona offesa (Sez. 5, n.45511 del 22/04/2014, Dubla, Rv. 261673-01; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, Chilese, Rv.256483-01) è inconferente rispetto all’attuale assetto normativo. Tali pronunce sicollocavano, infatti, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno2017, n. 103, nel quale il ricorso per cassazione costituiva il rimedio ordinariamente previstoavverso la sentenza di non luogo a procedere.Non può pervenirsi a diversa conclusione riconducendo il ricorso della persona offesaal generale rimedio previsto dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., poiché ciò condurrebbea un risultato illogico e asistematico.Si finirebbe, infatti, per attribuire alla persona offesa un potere di impugnazione piùampio di quello espressamente riconosciuto dall’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen.all’imputato e al Procuratore generale, in quanto esteso a tutte le ipotesi previste dall’art. 606cod. proc. pen., mentre il ricorso di questi ultimi è limitato ai soli motivi di cui alle lett. a), b) ec) del citato art. 606.Né assume rilievo in senso contrario la circostanza che la Corte di appello abbiaprovveduto nelle forme dell’ordinanza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.Il rinvio operato dall’art. 428, comma 3, cod. proc. pen. alle «forme previstedall’articolo 127» riguarda il modulo procedimentale applicabile al giudizio di appello avversola sentenza di non luogo a procedere e non comporta l’automatica estensione del regimeimpugnatorio previsto dal comma 7 del medesimo art. 127.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il rinvio all’art. 127 cod. proc.pen. operato da altre disposizioni mediante espressioni quali “nelle forme previste dall’art.127” non implica la ricezione integrale del modello procedimentale disciplinato da taledisposizione, ivi compresa la ricorribilità per cassazione prevista dal comma 7, ma riguardaesclusivamente le modalità di svolgimento dell’udienza camerale (Sez. 3, n. 5454 del27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139-03; Sez. U., n. 17 del 10/12/1991, dep. 1992, Bernini, Rv.191786).3. Neppure la prospettata abnormità funzionale o strutturale dell’ordinanza impugnatavale a rendere ammissibile il ricorso.Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili èammissibile soltanto in presenza di atti affetti da abnormità strutturale o funzionale, ossiaadottati al di fuori del sistema processuale ovvero idonei a determinare una stasi irreversibiledel procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del24/11/1999, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01).Nel caso di specie, i presupposti dell’abnormità risultano del tutto insussistenti, attesoche l’ordinanza impugnata costituisce esercizio di un potere espressamente previstodall’ordinamento processuale e non determina alcuna situazione di irreversibile paralisi delprocedimento.L’impugnazione proposta avverso un provvedimento non ricorribile deve, pertanto,essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,anche con procedura de planoex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01).4. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 428cod. proc. pen., sollevata dalla ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella partein cui non consente alla persona offesa di proporre ricorso per cassazione avversol’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’impugnazione proposta ai sensi del comma 2dello stesso art. 428.La scelta legislativa non determina alcuna lesione costituzionalmente rilevante deldiritto di difesa o del contraddittorio, poiché la persona offesa conserva la possibilità di farvalere in sede civile le proprie pretese risarcitorie, senza che la sentenza di non luogo aprocedere produca effetti preclusivi nei confronti dell’azione civile.In tal senso, questa Corte ha già chiarito che l’omessa notificazione dell’avviso difissazione dell’udienza preliminare alla persona offesa non determina una lesioneirreparabile delle sue prerogative, proprio in considerazione della permanenza della tutelacivilistica (Sez. 2, n. 45781 del 05/11/2021, Coppola c. Bragaglia, Rv. 282442-01).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.Non si dispone, invece, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favoredella Cassa delle Ammende, in considerazione della novità della questione trattata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]