CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1996
Cassazione n. 27164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 3 febbraio 2021, ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis, e 186 bis, commi 1 e 3, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), 356 e 354 cod. proc. pen. in tema di anteriorità dell'avviso ex art. 366 cod. proc. pen. rispetto all'esecuzione dei prelievi di materiale biologico. Si rileva che l'inversione degli orari della richiesta di accertamenti alcolemici (e connesso avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore) e dei prelievi non era derivata da un mero errore materiale. 2.1. Con memoria del 31.1.23, la difesa del Ciprian deduce che il teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], ove avesse reso una risposta diversa da quella fornita in primo grado, avrebbe ammesso di essere incorso in una violazione processuale. Una testimonianza destinata a contraddire le risultanze processuali doveva essere maggiormente scevra da condizionamenti. La sorpresa del teste alla domanda formulata nel corso della deposizione costituiva una mera congettura del Tribunale: al teste devono essere chiesti fatti storici non emozioni non valutazioni. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolime- trico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte territoriale ha fornito una spiegazione congrua ed adeguata in ordine alla questione prospettata dal ricorrente, evidenziando che il teste di P.G., autore dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., aveva contestualmente iniziato la procedura diretta alla richiesta alle autorità sanitarie di effettuare il prelievo prodromico all'analisi ed aveva chiarito che il primo (l'avviso) aveva preceduto il secondo (avvio della procedura).Nella sentenza impugnata, pertanto, si è sottolineato che l'indicazione di cui al documento segnalato dalla difesa del Ciprian costituiva un mero errore, come evin- cibile dalla sorpresa manifestata dal teste nel corso della sua audizione in sede dibat- timentale. Il ricorrente si limita a prospettare la propria diversa ricostruzione fattuale della vicenda criminosa, senza confrontarsi adeguatamente con l'adeguato apparato argo- mentativo della sentenza impugnata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i