CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34366-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -controricorrente - avverso la sentenza n. 841/05/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la FER S . C . P . A . ( [OSCURATO:PERSONA] ) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Pisa, quattro avvisi di pagamento, per gli anni di imposta 2009-2013, nonché un diniego di rimborso, per l’anno di imposta 2014, relativamente al pagamento dell’accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati; che l’adita C.T.P., previa riunione, con sentenza n. 106/2017, accolse parzialmente i ricorsi, ritenendo (a) non dovuta l’accisa per gli anni di imposta 2009-2013, per effetto del legittimo affidamento riposto dalla contribuente nella risposta fornita dall’ AGENZIA al quesito formulatole in proposito da essa FER , conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, della l. n. 212 del 2000 e, al contrario (b) infondata la richiesta di rimborso formulata per l’anno di imposta 2014, avendo l’ AGENZIA comunicato il proprio mutato orientamento in ordine alla debenza dell’accisa in questione; che tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , quanto la FER S . C . P . A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 841/2018, depositata il 27/04/2018 rigettò entrambi i gravami, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che (1) in relazione agli anni di imposta 2009 - 2013, effettivamente l’istanza del contribuente dovesse qualificarsi alla stregua di un interpello ex art. 11 della l. n. 212 del 2000, con conseguente conferma della nullità degli avvisi emessi dall’Ufficio, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11 mentre (2) avuto riguardo al chiesto rimborso dell’accisa versata per l’anno di imposta 2014, lo stesso non fosse dovuto, (2.1) non potendo la contribuente considerarsi autoproduttore esente, essendo stata l’energia autoprodotta usata non già per il solo uso proprio, ma altresì distribuita ai propri consorziati, (2.2) né, in ogni caso, potendo quella invocare alcun legittimo affidamento, avendo l’amministrazione specificato che il precedente orientamento (sulla cui base erano stati annullati gli avvisi di pagamento per le annualità precedenti) era mutato; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo (cfr. pp. 29 ss.), la FER S . C . P . A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ); Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. parte controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione); che l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha confermato l’intervenuto accordo, depositando telematicamente, in data 4.4.2023, atto di rinuncia al presente ricorso; che nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182- ter cit. conc lusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che, per altro verso e a tale ultimo proposito (benché si tratti di circostanza non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio), con memoria depositata il 16.5.2023, la parte controricorrente ha altresì dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, cheè di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente incidentale (non trovando l’art. 13, comma 1-quater, cit. in ogni caso applicazione nei confronti dell’ AGENZIA DELLE DOGANE ,trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato) non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, cit.); P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, de