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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47289/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 6/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di due episodi di rapina, aggravati ex art. 99, comma 4, cod.pen, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Matnane, deducendo: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla rapina di cui al capo A); b) la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al medesimo capo;c) la mancanza di motivazione in relazione al capo 13); d) il vizio di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle doglianze che reiterano rilievi già vagliati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di congrua motivazione, pri\ta di criticità giustificative.Invero, la deduzione in ordine alla mancata contestazione del delitto sub A in forma concursuale nulla toglie alla pregnanza della circostanza richiamata dai giudici d'appello, secondo cui il ricorrente fu notato, mentre si dava alla fuga, consegnare qualcosa ad altri soggetti non identificati.

Siffatta emergenza, utile a dar conto del mancato rinvenimento della refurtiva, non subisce alcuna frizione logica in conseguenza del tenore monosoggettivo dell'addebito, tanto più ove si consideri la natura postfattuale della stessa.

Analogamente destituita di fondamento è la censura in punto di mancata assunzione di prova decisiva giacché la Corte di merito ha ampiamente spiegato le ragioni alla base dell'opposto diniego, ad iniziare dalla mancata compiuta identificazione della teste.

Del tutto indeterminata risulta la doglianza svolta nel terzo motivo, avendo i giudici d'appello adeguatamente argomentato la sussistenza della fattispecie sub B nell'ambito dell'operata devoluzione, mentre parimenti irricevibile è la conclusiva censura in ordine al diniego della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen. a fronte dell'argomentata impossibilità di considerare il danno di particolare tenuità.

La difesa non considera, inoltre, che nello spettro della valutazione rientrano anche le conseguenze lesive nei confronti delle vittime, alla luce della pacifica plòurioffensività del delitto contestato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antis L mperiali ,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 6/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di due episodi di rapina, aggravati ex art. 99, comma 4, cod.pen, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Matnane, deducendo: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla rapina di cui al capo A); b) la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al medesimo capo;c) la mancanza di motivazione in relazione al capo 13); d) il vizio di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle doglianze che reiterano rilievi già vagliati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di congrua motivazione, pri\ta di criticità giustificative.Invero, la deduzione in ordine alla mancata contestazione del delitto sub A in forma concursuale nulla toglie alla pregnanza della circostanza richiamata dai giudici d'appello, secondo cui il ricorrente fu notato, mentre si dava alla fuga, consegnare qualcosa ad altri soggetti non identificati. Siffatta emergenza, utile a dar conto del mancato rinvenimento della refurtiva, non subisce alcuna frizione logica in conseguenza del tenore monosoggettivo dell'addebito, tanto più ove si consideri la natura postfattuale della stessa. Analogamente destituita di fondamento è la censura in punto di mancata assunzione di prova decisiva giacché la Corte di merito ha ampiamente spiegato le ragioni alla base dell'opposto diniego, ad iniziare dalla mancata compiuta identificazione della teste. Del tutto indeterminata risulta la doglianza svolta nel terzo motivo, avendo i giudici d'appello adeguatamente argomentato la sussistenza della fattispecie sub B nell'ambito dell'operata devoluzione, mentre parimenti irricevibile è la conclusiva censura in ordine al diniego della diminuente ex art. 62 n. 4 cod.pen. a fronte dell'argomentata impossibilità di considerare il danno di particolare tenuità. La difesa non considera, inoltre, che nello spettro della valutazione rientrano anche le conseguenze lesive nei confronti delle vittime, alla luce della pacifica plòurioffensività del delitto contestato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antis L mperiali ,[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47289/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris